Registrazione ai fini Iva nel Regno Unito (UK) per vendite su Amazon

In questi giorni parecchi negozianti stanno ricevendo un avviso da Amazon secondo cui potrebbe essere necessaria l’apertura di una posizione Iva nel Regno Unito per non vedersi bloccato l’account.

Tale circostanza è frutto di una recente modifica normativa entrata in vigore nel Regno Unito in base alla quale i portali e-commerce (tra cui Amazon) sarebbero solidalmente responsabili nei confronti del fisco inglese per l’eventuale Iva non versata dai loro utenti (negozianti) nelle casse dell’erario britannico.

Si tratta quindi di stabilire a quali condizioni un venditore straniero si trovi obbligato ad aprire una posizione Iva. La materia è tuttora regolata dalla Direttiva Comunitaria e non è stata oggetto di interventi da parte della recente Legge di Bilancio inglese.

Attualmente dunque un’azienda italiana che vende su Amazon deve obbligatoriamente aprire una posizione Iva nel Regno Unito solo se:

– possiede un punto di stoccaggio della merce nel territorio del Regno Unito (inclusi i magazzini del servizio di Amazon storage) oppure

– vende a clienti privati residenti nel territorio inglese e, contemporaneamente

– registra un ammontare di vendite, verso clienti privati residenti nel territorio inglese, per un ammontare superiore alla soglia di £ 70.000,00

 E’ dunque evidente che l’obbligo di registrazione scatta al superamento della soglia di vendite sopra richiamata nei confronti di clienti privati residenti nel paese straniero oppure nel caso in cui la merce oggetto di vendita venga stoccata in magazzini presenti nello stesso stato (ad esempio quelli forniti da Amazon). In questa seconda ipotesi infatti la merce, trovandosi già nel territorio inglese, non subisce alcun transito intracomunitario e la sua cessione va dunque assoggettata ad Iva in quel paese.

Nel caso di stoccaggio della merce in UK diventa dunque necessario aprire una posizione IVA (VAT number) nel Regno Unito indipendentemente dal superamento della soglia di £ 70.000,00.

A simplified “visa” for start-up investors

Faster procedures to encourage non-European entrepreneurs to start innovative startups in our country. This is the meaning of the guidelines recently published by the Ministry of Economic Development under the “Italia Startup Visa” program.
The procedure can be applied to non-EU entrepreneurs wishing to start a new company in Italy active in a field linked to innovation and technology. It must be a capital company, also incorporated in a cooperative form, which possesses a series of requirements: among other things, it must be established for less than five years and have annual revenues less than five million euros.
The procedure for entering Italy will be bilingual, digital and totally centralized. The candidate can send his / her own documentation exclusively by email.
The process can take place entirely in English: application forms, guidelines and “customer care” services are all offered in English, in order to facilitate those who do not have sufficient knowledge of Italian.
The procedure leading to the issuing of the visa waiver is completely centralized: a single administration (Mise, specifically the general management for industrial policy, competitiveness and SMEs, through the program secretariat), manages all the necessary communications with the administrations involved and plays the role of sole interlocutor for visa applicants. Furthermore, it takes place quickly: the visa application is normally issued within 30 days of the official presentation of the application.

Possibile sfruttare le agevolazioni sull’ammortamento del software

Gli investimenti in software possono godere di rilevanti vantaggi fiscali in termini di super o iper ammortamento. Per determinare a quali condizioni il software può rientrare nell’una o nell’altra fattispecie è possibile rifarsi alla normativa fiscale e alle indicazioni fornite dai Principi Contabili OIC.

Il primo caso riguarda il software rientrante nell’allegato B) alla legge 232/16 che, se si è realizzato almeno un investimento valido ai fini dell’ iper-ammortamento, può usufruire della deduzione al 40 per cento. La circolare 4/E/17 ha affermato che l’incentivo riguarda i software «stand alone» anche se acquisiti in licenza d’uso, purché iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali. L’Oic 24 stabilisce che il software applicativo acquistato a titolo di proprietà, nonché in licenza a tempo indeterminato o determinato si capitalizza quanto alle somme una tantum.

Vanno invece spesati direttamente nel conto economico i canoni periodici o le royalties, che dunque non usufruiscono della agevolazione. Fiscalmente (e dunque anche per il 40%), il software in proprietà oppure in licenza a tempo indeterminato senza limitazioni si deduce in misura non superiore al 50% per ciascun esercizio, mentre la licenza a tempo determinato si ammortizza in base alla durata. La circolare ha anche previsto che il software integrato acquistato unitamente al macchinario deve considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento del 150 per cento. Poiché il software di base va sempre capitalizzato sul valore del macchinario, il relativo costo si deve ritenere soggetto al 150% anche se acquisito presso un diverso fornitore (Assonime circolare 12/2017).

Rilevano per l’iperammortanento anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Per individuarli correttamente sono di aiuto i principi contabili ed in particolare l’Oic 16. A titolo esemplificativo si tratta di: costi di progettazione, trasporti, dazi su importazione, costi di installazione, costi ed onorari di perizie e collaudi, costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto. Le opere murarie ed edili (ad esempio il basamento di cemento di un macchinario), sono da sommare al costo iper (se sostenute dal 1° gennaio 2017), solo qualora non configurino una autonoma costruzione.

Il valore del brevetto è dato dalla produttività

Il recepimento della direttiva 34/2013/UE, attraverso il Dlgs 139/2015, ha introdotto diversi concetti innovativi nella rappresentazione in bilancio degli assets immateriali, tra cui brevetti, marchi, tecnologia, ecc… In particolare il nuovo principio Oic 24 ha introdotto la possibilità di ammortizzare un’attività immateriale con il metodo delle unità di prodotto, quando tale metodo fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. In buona sostanza, anche un brevetto può essere ammortizzato in relazione alle quantità di beni prodotti in un determinato esercizio rispetto alla capacità complessiva di produzione stimata lungo la sua vita.
Per quanto concerne il valore da ammortizzare un’importante novità deriva dal coordinamento con la disciplina del «costo ammortizzato», che implica la necessità di iscrivere l’asset immateriale per un importo pari al valore attuale del debito contratto per l’acquisto dello stesso, considerando anche gli eventuali oneri di transazione.
È utile inoltre ricordare l’importante novità che attiene l’ammortamento dell’avviamento. Nella precedente versione dell’Oic 24 si partiva dalla presunzione che la vita utile dell’avviamento non potesse essere superiore a cinque anni; presunzione che poteva essere superata solo adducendo specifiche considerazioni che non consentivano, comunque, di superare un periodo di venti anni. Il nuovo Oic 24 richiede in primis di stimare la vita utile del bene e solo laddove questa non sia attendibilmente determinabile si dovrà procedere con un ammortamento su un orizzonte temporale di dieci anni. Rimane un punto in comune con la precedente versione dell’Oic 24: l’impossibilità di determinare una vita utile che ecceda i venti anni.

Cessione delle perdite delle start-up a società “sponsor” (Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76 -80)

In cosa consiste l’agevolazione?

Possibilità per le start-up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. “società sponsor“).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2017, la finalità della norma è quella di stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma specifica sulla decorrenza, è possibile ritenere che questa nuova disposizione si possa applicare a partire dal 2017.

Presupposti soggettivi

La società sponsor (cessionaria) deve:

– essere quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

– avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20% (al termine del periodo d’imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)

La start-up (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare.

N.B. La società sponsor e la start-up devono avere esercizi sociali coincidenti.

Presupposti oggettivi e modalità della cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (art. 84, co. 2, Tuir) dalla start-up. Le perdite devono essere cedute per il loro intero ammontare.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d’imposta (ad es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta (art. 43bis DPR 602/73) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui di riferiscono le perdite

Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite X 24%

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società sponsor (idem per la start-up innovativa).

Esempio: cessione perdite 2017

Una start-up costituita l’1.1.2017 intende cedere perdite pari a 1.000 realizzate nell’esercizio 2017 ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il proprio reddito imponibile pari a 1.200 nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

– la società sponsor paga un corrispettivo pari a 240 (=24% X 1.000) entro 30 giorni dal versamento del saldo IRES 2017 ovvero entro il 30.6.2018

– l’operazione di cessione si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018.

Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative (2018)

Scheda riassuntiva delle agevolazioni attualmente in vigore per l’investimento in start-up innovative:

Agevolazioni per le persone fisiche:

  • Detrazione Irpef pari al 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Irpef massimo = 30% x 1.000.000 = 300.000 € l’anno
  • Detrazione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento dell’Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Agevolazioni per le società:

  • Deduzione Ires pari al 30% (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Ires massimo = 24% x 30% x 1.800.000 = 129.600 € l’anno
  • Deduzione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Soggetti esclusi dalle agevolazioni – Norma antielusiva

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i soggetti che sono a loro volta start up innovative
  • gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
  • gli incubatori certificati

L’esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

N.B. La start up innovativa non può ricevere più di 15 milioni di € di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l’anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili:
– i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote

  • delle start up innovative
  • o delle società che investono prevalentemente in start up innovative

(sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale)
– gli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative

 

I conferimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:

  • l’importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
  • la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
  • la start up non deve diventare collegata di un’altra impresa

* Questa regola è contenuta nell’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l’investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%

 

Ambito temporale

Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)

  • Dal 2017 (Legge di bilancio 2017) l’agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
  • Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei 5 anni di regime agevolato.
  • Gli investimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

 

N.B.  Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle PMI innovative alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4). Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attutate né autorizzate dalla Commissione europea.

 

Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

  • una certificazione in cui attesta l’entità dell’investimento e di non avere superato il limite dei 15 € mil di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
  • copia del piano di investimento (business plan)
  • per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l’oggetto della propria attività

Se l’investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il 70% dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.

 

Decadenza dalle agevolazioni

L’investitore decade dall’agevolazione se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
  • la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
  • il recesso o l’esclusione degli investitori
  • la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione