Iperammortamento anche per i software di supporto all’e-commerce

L’incentivo per i software Industria 4.0 – così come l’iperammortamento – viene esteso al 2019. Il comma 31 della legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, allunga il periodo entro il quale le imprese che effettuano investimenti iperammortizzabili possono usufruire della maggiorazione del 40% per gli investimenti in taluni software. La legge estende inoltre l’ambito oggettivo della agevolazione modificando l’allegato B) alla legge 232/2016, legge di Bilancio 2017.

I soggetti che effettuano investimenti iperammortizzabili possono fruire di una ulteriore deduzione del 40% per gli acquisti di beni immateriali inclusi nella tabella B allegata alla legge 232/2016 (in genere software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). La circolare 4/ E/2017 ha precisato che l’unica  condizione per fruire di questo superammortamento dei beni immateriali è che il soggetto abbia effettuato almeno un investimento con iperammortamento del 150 per cento. L’agevolazione spetta pertanto anche se si tratta di beni immateriali non correlati al funzionamento dello specifico cespite materiale oggetto di iperammortamento.

Il comma 32 della legge 205/2017 amplia la definizione di beni immateriali agevolabili modificando il contenuto della tabella B allegata alla legge 232/2016. A partire dal 1° gennaio 2018, tra i beni agevolabili sono compresi anche i seguenti: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Come funzionerà la nuova Web Tax

Alla Camera si va verso l’approvazione della c.d. “Web Tax” sulle transazioni digitali. Dopo varie modifiche pare che la versione definitiva della norma che introduce la nuova imposta sarà quella contenuta nell’emendamento presentato alla Commissione Bilancio della Camera lunedì 18 dicembre e il cui testo è consultabile qui.

Stando quindi al testo aggiornato la nuova imposta si applicherà alle 1) prestazioni di servizi 2) effettuate tramite mezzi elettronici 3) rese nei confronti di società e ditte individuali residenti in Italia (escluse quelle in regime forfettario).

Le prestazioni di servizi soggette all’imposta saranno dettagliatamente individuate da un apposito decreto ministeriale.

L’imposta avrà un aliquota del 3% e sarà applicata sotto forma di ritenuta a titolo d’imposta.

La ritenuta non dovrà essere applicata nel caso in cui il prestatore del servizio dichiari che non effettuerà, nel corso dell’anno solare, più di 3.000 transazioni digitali.

Fermo restando che le singole prestazioni assoggettabili alla nuova ritenuta saranno individuate da un apposito decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2018, dalla relazione illustrativa sembra intuirsi che, oltre alla pubblicità on-line, saranno considerate le attività di data analytics, cloud computing e sistemi di integrazioni ICT.

Per chiarire meglio il meccanismo di funzionamento della web tax facciamo un paio di esempi:

– Alfa, società italiana acquista servizi cloud per Euro 1.000,00 + IVA da altra società italiana Beta la quale effettua più di 3.000 transazioni digitali annue. Alfa paga a Beta l’importo di 1.192,00 (pari a 1.000,00 + iva 22% – ritenuta 3%) e versa la ritenuta di 30 Euro entro il 16 del mese successivo.

– Alfa ditta individuale italiana di e-commerce, acquista campagne pubblicitarie Facebook per 200 Euro. Alfa riceve fattura da Facebook per 200 Euro (senza Iva in quanto Facebook ha sede in Irlanda) ma effettuerà un pagamento solo per 194,00 versando 6 Euro di ritenuta con modello F24 entro il 16 del mese successivo.

– Alfa, società italiana IT vende servizi digitali a Beta Ltd, società con sede in UK. Dal momento che il soggetto committente dei servizi digitali non è residente nel territorio italiano, nessuna ritenuta deve essere effettuata da parte di Alfa.

 

 

 

Per dedurre le commissioni paypal occorre emettere l’autofattura

Un dubbio frequente riguarda la possibilità di dedurre le commissioni addebitate da Paypal in mancanza di un’idoneo giustificativo. La società lussemburghese infatti non emette alcuna fattura, ma invia estratti conto riepilogativi delle operazioni del periodo.

La circolare 2/E del 28 gennaio 2011 (paragrafo 1.6) ha precisato che le commissioni PayPal concretizzano un’operazione esente (ex articolo 10, primo comma, numero 1, Dpr 633/1972), a fronte della quale il soggetto passivo Iva provvede all’autofatturazione indicando, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.

In altre parole, il venditore al quale sono addebitate le commissioni deve: emettere autofattura tenendo conto che l’operazione è esente da Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/72; registrare l’autofattura sia nel registro Iva delle vendite, che nel registro Iva degli acquisti; effettuare la comunicazione “Black list”. A tale proposito, va ricordato che, a partire dal 13 dicembre 2014, il decreto semplificazioni ha previsto che la comunicazione sia effettuata solamente a cadenza annuale (che prima era mensile o trimestrale) e soltanto per le operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10mila euro (il precedente limite era di 500 euro).

Start-up innovative: dal 30 giugno cambia la procedura per la costituzione on-line

A partire dal 30 giugno è cambiata la procedura per la costituzione on-line delle start-up innovative (senza ricorso al notaio). I numerosi problemi e le lungaggini della vecchia procedura hanno probabilmente indotto chi di dovere a tentare di semplificare o quanto meno a chiarire meglio alcuni aspetti che risultavano difficilmente superabili senza il ricorso all’assistenza offerta da Infocamere (con il fondamentale supporto dei funzionari delle varie camere di commercio coinvolte).

Accedendo ora alla piattaforma start-up ci si trova di fronte alla scelta se ricorrere all’assistenza della camera di commercio per la predisposizione della pratica di iscrizione (art. 25 CAD) oppure se procedere autonomamente (art. 24 CAD) dove CAD sta per Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005).

Posto che in entrambi i casi è necessario possedere le firme digitali e redigere in via autonoma atto costituivo e statuto della futura start-up, le differenze tra i due percorsi sono le seguenti:

– la durata della procedura, sensibilmente più lunga nel caso di ricorso all’assistenza;

– sempre nel caso di ricorso all’assistenza è da tenere in conto la necessità di recarsi presso la camera di commercio per l’autentica delle firme a fine procedura;

– se si sceglie di non ricorrere all’assistenza (art. 24 CAD) è necessario saper redigere la pratica di iscrizione della società utilizzando il software Fedra.

Non cambiano i costi complessivi dell’intera procedura che ammontano ad Euro 200,00 per imposta di registro ed Euro 128,00 per imposta di bollo quindi 328,00 Euro in totale.

La partita Iva viene attribuita verso la fine della procedura. Sembra sarà consentito richiederla anche prima del completamento della procedura, se si sceglie di procedere in via autonoma.

I guadagni di uno “youtuber” sono inquadrabili tra i diritti d’autore?

Una domanda frequente che mi viene rivolta riguarda l’inqudramento ai fini fiscali del redditi prodotti da youtubers che monetizzano la loro attività sul web al di fuori delle entrate pubblicitarie garantite dal sito Youtube (Google Adsense) e quindi attraverso l’intervento di piattaforme terze).

Nella categoria youtuber si trovano svariate tipologie: può trattarsi di cantanti, musicisti o interpreti, attori o performers di vario tipo, recensori di prodotti, autori di video comici, interviste, parodie o inchieste giornalistiche, ecc…

La domanda principale che viene posta è se sia necessario o meno aprire una partita Iva per gestire tale attività.

La risposta purtroppo non è univoca e dipende da vari fattori tra cui il grado di abitualità e di organizzazione e, non da ultimo, l’ammontare dei guadagni conseguiti.

In generale, in presenza di un’attività con frequenza costante, di un grado di organizzazione seppur minimo (attrezzature di base, microfoni, allestimenti vari, ecc..) e di importi di un certo rilievo l’attività ricade sicuramente nell’ambito Iva ed è pertanto necessario aprire una posizione Iva.

Relativamente agli importi è bene tenere presente che, analogamente ad altre attività, non esiste una soglia di riferimento fissa. Il limite di 5.000, al di sotto del quale una attività può considerarsi occasionale, riguarda solo le prestazioni di servizi. Per attività di altro tipo occorre guardare a tutti e 3 i parametri contemporaneamente (abitualità, organizzazione, importi conseguiti).

Una volta aperta la partita Iva è possibile optare per il regime forfettario se si rispetta il limite di ricavi annui entro i 65.000 Euro oppure per il regime normale di contabilità semplificata se non si possiedono i requisiti per il regime forfettario. In questo secondo caso la tassazione avverrà secondo le aliquote progressive Irpef.

Per quanto riguarda l’inquadramento generale il tipo di attività svolta dallo youtuber che ottiene entrate al di fuori di Google Adsense potrebbe rientrare tra le opere delle ingegno se connotata da una spiccata componente performativa (esibizioni canore, letterarie o artistiche in genere).

In uno dei contratti sottoscritti da uno youtuber con una piattaforma di distribuzione video si legge ad esempio:

Con la presente, il partner garantisce a XXXXXXXXX, per tutta la durata del presente contratto, il diritto esclusivo, mondiale, trasferibile e sub-licenziabile:
(i) A commercializzare, distribuire e utilizzare le presenze online oggetto del presente contratto su tutte le piattaforme, vale a dire, ove possibile, sull’intera rete internet.
(ii) A impiegare, con ogni modalità d’uso, i contenuti delle presenze online oggetto del presente contratto anche a fini di autopromozione, in particolare a utilizzarli, riprodurli e renderli illimitatamente accessibili a terzi, quale che sia il mezzo impiegato (per tale si intende anche il download), nonché a diffonderli, distribuirli renderli pubblici, inviarli, modificarli (per tali si intendono anche abbreviazioni e collegamenti con altre creazioni) e,
in egual modo, a utilizzare e commercializzare le opere risultanti.

Ne deriva che in questo particolare caso il relativo reddito potrebbe essere  inquadrabile nell’ambito del diritto d’autore. Pertanto un codice ATECO adatto a questo tipo di attività potrebbe essere 90.03.09