Il recepimento della direttiva 34/2013/UE, attraverso il Dlgs 139/2015, ha introdotto diversi concetti innovativi nella rappresentazione in bilancio degli assets immateriali, tra cui brevetti, marchi, tecnologia, ecc… In particolare il nuovo principio Oic 24 ha introdotto la possibilità di ammortizzare un’attività immateriale con il metodo delle unità di prodotto, quando tale metodo fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. In buona sostanza, anche un brevetto può essere ammortizzato in relazione alle quantità di beni prodotti in un determinato esercizio rispetto alla capacità complessiva di produzione stimata lungo la sua vita.
Per quanto concerne il valore da ammortizzare un’importante novità deriva dal coordinamento con la disciplina del «costo ammortizzato», che implica la necessità di iscrivere l’asset immateriale per un importo pari al valore attuale del debito contratto per l’acquisto dello stesso, considerando anche gli eventuali oneri di transazione.
È utile inoltre ricordare l’importante novità che attiene l’ammortamento dell’avviamento. Nella precedente versione dell’Oic 24 si partiva dalla presunzione che la vita utile dell’avviamento non potesse essere superiore a cinque anni; presunzione che poteva essere superata solo adducendo specifiche considerazioni che non consentivano, comunque, di superare un periodo di venti anni. Il nuovo Oic 24 richiede in primis di stimare la vita utile del bene e solo laddove questa non sia attendibilmente determinabile si dovrà procedere con un ammortamento su un orizzonte temporale di dieci anni. Rimane un punto in comune con la precedente versione dell’Oic 24: l’impossibilità di determinare una vita utile che ecceda i venti anni.