Spese di Abbigliamento per Influencer: Deducibilità e Limiti Fiscali

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia del 12 febbraio 2024 ha stabilito che i costi per l’acquisto di vestiti da parte di una giornalista e influencer nel campo dell’immagine e della moda possono essere dedotti integralmente se viene dimostrato che i vestiti sono utilizzati esclusivamente per eventi specifici. In mancanza di tale prova, la deduzione è limitata al 50% presumendo un uso promiscuo.

Analogamente, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la possibilità di dedurre parzialmente le spese per vestiti sostenute da una presentatrice televisiva.

Inoltre, è stato sostenuto che le spese per prodotti dietetici e parafarmaci sono deducibili interamente per una cantante lirica, mentre le spese per abbigliamento e accessori sono deducibili solo al 50%, poiché anche queste sono direttamente funzionali alla professione.

La Corte ha affermato che se il vestiario è parte integrante del personaggio e dell’immagine professionale, i costi per il suo acquisto devono essere considerati inerenti e quindi deducibili. Tuttavia, in mancanza di prova dell’uso esclusivo dei vestiti per eventi specifici, la deduzione è limitata al 50%.

Infine, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria richiedono una connessione funzionale tra le spese sostenute e il reddito prodotto dall’attività professionale per poterle dedurre.

Legittimità della gestione dei diritti d’immagine attraverso società: analisi di una recente sentenza

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Firenze del 10 gennaio 2024 ha stabilito che la creazione di una società per gestire il diritto di immagine di un calciatore, anche se coinvolge un familiare, non costituisce di per sé un’operazione fraudolenta. Inoltre, i proventi derivanti da questa attività non possono essere considerati redditi da lavoro dipendente.

Il caso aveva visto coinvolto un noto ex calciatore della Juventus e la sua societa` di sfruttamento del diritto di immagine. All’ex calciatore, in particolare, veniva contestato un “irrealistico” risparmio d’imposta (indebito) derivante dalla costituzione di un veicolo societario gestito insieme al fratello (laureato in giurisprudenza) per lo sfruttamento del proprio diritto di immagine.

Secondo gli Uffici dell’Agenzia delle entrate il fatto della mancanza (i) di beni strumentali e (ii) di personale dipendente, unito al fatto che la creazione del veicolo societario sarebbe servita al solo scopo di abbattere il carico fiscale sui compensi da c.d. image rights, avrebbe dovuto condurre a qualificare la fattispecie in abuso del diritto.

Stando, infatti, alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, qualora i compensi in parola fossero stati percepiti direttamente dall’ex calciatore, avrebbero scontato una tassazione piu` gravosa poiche´ redditi di lavoro dipendente.

La sentenza è importante perché legittima la pratica di gestire l’immagine tramite una società e chiarisce che i compensi per image rights non devono essere sempre considerati redditi da lavoro dipendente, ma possono essere qualificati come redditi da lavoro autonomo.

Questo è particolarmente rilevante quando il diritto di sfruttamento dell’immagine non è ceduto al datore di lavoro e l’attività di gestione dell’immagine è esercitata abitualmente e professionalmente, confermando così la natura di lavoro autonomo dei proventi. La sentenza riflette un principio di onnicomprensività nell’interpretazione dei redditi da lavoro autonomo e si basa sulle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Indagini della Guardia di Finanza: l’attività di influencer non è sfruttamento del diritto di immagine

E’ notizia di questi giorni l’effettuazione di indagini da parte della Guardia di Finanza che hanno portato agli accertamenti di redditi non dichiarati, tra gli altri, da parte di noti influencer.

Tralasciando le allarmanti ipotesi descritte dalla cronaca di compensi, strettamente connessi alle visualizzazioni raggiunte, conseguiti in completa evasione di imposta, ci concentriamo qui su alcuni problemi che possono sorgere a causa della controversa natura dell’attività di influencer e della conseguente qualificazione a fini tributari del relativo reddito prodotto.
A tale proposito possono venire in aiuto alcuni passaggi della recente sentenza della Corte Giustizia Tributaria di secondo grado Torino, 15 maggio 2023, n. 219 nell’ambito del c.d caso Ronaldo.

Secondo tale sentenza nel caso di influencer puro (in quanto esercita solo o in via prevalente tale attività) non appare corretto parlare di cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine quale principale attività produttiva del reddito percepito.

Riportiamo qui un passaggio di tale sentenza: “Si pensi, ad esempio, a quanto succede con le numerose figure di ‘influencer’ (tra i quali deve ormai annoverarsi anche l’attuale appellante), ormai diffusissime sulla rete telematica, la cui notorietà spesso prescinde da particolari abilita o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente – e talvolta esclusivamente – da una particolare abilita nella mera presentazione della propria persona. … Dunque, l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53, comma 1, T.U.I.R.”

Sempre secondo i medesimi giudici, quindi, “Cio che infatti emerge prepotentemente, in fenomeni del tipo di cui ci si occupa in questa sede, e il fatto che l’immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per se´ un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un’attività professionale (avente natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito”.

Appare dunque evidente, secondo tale sentenza, che non si possa parlare, in questi casi, di cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine e/o di obbligo di concedere a terzi il diritto di sfruttamento di contenuti multimediali. L’attività degli influencer è caratterizzata da un impegno professionale continuo, volto a promuovere la creazione di contenuti e la veicolazione degli stessi e della propria immagine presso i followers (1). Di conseguenza essa possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 53 T.U.I.R. e cioè l’esercizio per professione abituale, ancorche´ non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.

Dal punto di vista pratico la principale conseguenza è che l’attività di influencer non può prescindere dall’apertura di partita IVA come ditta individuale. Ciò ad eccezione delle possibile ipotesi in cui l’attività dell’influencer venga esercitata attraverso strutture societarie italiane ovvero estere definite star companies per cui il relativo reddito andrà inquadrato tra i redditi d’impresa.

Inoltre da un punto di vista previdenziale non si potrà invocare alcuna esenzione da contribuzione Inps legata allo sfruttamento del diritto d’immagine con la conseguenza che l’attività di influencer sarà soggetta ad iscrizione presso la Gestione Separata Inps con conseguente versamento della relativa contribuzione.

(1) La rilevanza dei followers all’interno del fenomeno social e` attestata anche dalla delibera 7/24/CONS dell’Agcom denominata “Linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo Unico da parte degli influencer” laddove il numero di followers (1 milione) fa scattare gli obblighi previsti dalle Linee guida (misure in materia di comunicazioni commerciale; tutela dei diritti fondamentali della persona, ecc.).