Italy Enacts Global Minimum Tax Measures: Insights into Legislative Decree No. 209/2023

The legislative decree no. 209 of December 27, 2023, implementing Article 3, paragraph 1, letters c), d), e), and f) of Law 111/2023 (delegated law on tax reform) concerning international taxation, has been published in the Official Gazette 301 of December 28, 2023.

It encompasses, in particular, articles 8 to 60 and includes the transposition of EU Directive 2022/2523 on global minimum taxation, introducing the so-called global minimum tax, which takes effect from the financial years starting from December 31, 2023, the deadline set for the directive’s transposition.

Entities subject to this regulation are large corporate entities located in Italy that are part of a multinational or national group with annual revenues equal to or exceeding 750 million euros, as shown in the consolidated financial statements of the controlling parent company in at least two of the four immediately preceding financial years.

The mechanism involves three forms of minimum tax:

Income Inclusion Rule (Iir): This is the supplementary tax due from a parent company concerning group companies that are subject to an effective tax rate lower than 15% in the country of residence. The Iir is applied starting from the top of the participatory chain.

Undertaxed Payments Rule (Utpr): If the supplementary tax is not collected through the Income Inclusion Rule, the Undertaxed Payments Rule serves as a backstop measure. It applies under specific circumstances where the supplementary tax is not or only partially collected through the Income Inclusion Rule.

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (Qdmtt): This comes into play when companies operating in Italy within a group result in an effective tax rate below the minimum 15%. It is a discretionary measure allowed by the directive and applied by Italy, where countries can introduce a national minimum tax.

The mechanism operates in three phases: first, the supplementary tax is levied by the country where the multinational group’s companies are subject to low taxation, if that country has chosen to introduce a qualified national minimum tax (Qdmtt); second, the supplementary tax is levied by the country where the direct or indirect participant is located, taking into account any amounts collected through a national minimum tax (Iir); finally, the Undertaxed Payments Rule (Utpr) is applied by countries adopting Globe rules, where the multinational group is present with other companies, in cases where the supplementary tax due for companies subject to low taxation has not been collected or has been collected only in part.

The calculation is based on the net accounting profit or loss for the financial year, calculated in accordance with the accounting principles used by the controlling parent company for the consolidated financial statements, before consolidation adjustments. Various adjustments are made, and typical transfer pricing rules apply to transactions between entities in different states, as well as typical rules for the permanent establishment’s statement in relationships between the permanent establishment and its head office.

The annual declaration must be submitted within the fifteenth month following the closing of the financial year to which the declaration refers (transitionally within the eighteenth month for the first financial year). Therefore, entities subject to this regulation will submit the annual declaration for 2024 by June 30, 2026, and for 2025 by March 31, 2027. Payments are made in two installments, with 90% due within the eleventh month following the last day of the reference financial year, and the remaining 10% due within the month following the deadline for the annual declaration.

Obbligo di ritenuta d’imposta sul compenso all’attore americano assunto per una produzione web in Italia

Un attore americano è stato assunto per interpretate alcuni ruoli in una produzione video curata da una azienda web italiana. Come deve essere trattato dal punto di vista fiscale il compenso corrisposto all’attore tenuto conto che il suo agente afferma di non poter emettere fattura in questo caso?

Nella prassi contabile e fiscale degli Stati Uniti non è previsto l’obbligo di emissione di fattura per prestazioni di servizi. Dal punto di vista della normativa italiana, se le riprese cinematografiche avvengono in tutto o in parte in Italia, si applicherà l’art. 7-quinquies del Dpr 633/72 con il conseguente obbligo per il soggetto che effettua il pagamento all’attore di emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, Dpr 633/72.

Per quanto riguarda le imposte dirette, qualora le prestazioni artistiche siano svolte in Italia, è applicabile la ritenuta del 30% a titolo di imposta sui compensi corrisposti (art. 25, comma 2, Dpr 600/73). Resta salva, comunque, l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti in base alla quale i redditi che un residente di uno Stato contraente (Usa) ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente (Italia) in qualità di artista di cinema sono imponibili in detto altro Stato (Italia) se l’ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attività eccede 20.000 dollari Usa (o il suo equivalente in Euro) nell’anno fiscale considerato, o se tale artista soggiorni in tale altro Stato (Italia) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell’anno fiscale considerato.

Di conseguenza qualora l’attore percepisca nell’anno piu’ di 20.000 dollari (comprensivi dei rimborsi spese) oppure, sempre nell’anno, soggiorni in Italia complessivamente piu’ di 90 giorni, l’intera somma (comprensiva dei rimborso spese) dovrà essere assoggettata a ritenuta del 30 per cento. Diversamente, qualora non si oltrepassino i citati limiti, non dovrà essere applicata alcuna ritenuta, a fronte dell’acquisizione di un certificato di residenza fiscale negli Stati Uniti, rilasciato dalle autorità fiscali americane.

Trading online su piattaforma americana: come vanno dichiarati i redditi?

L’attività speculativa di compravendita di strumenti finanziari svolta in forma occasionale attraverso la piattaforma di un broker statunitense con diritto di operare in Italia comporta il conseguimento di plusvalenze nonché di minusvalenze (fra loro compensabili), da collocare nella categoria dei redditi diversi, ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), il quale – alle lettere da c) a c-quinquies) – reca una elencazione, da considerare tassativa, di fattispecie caratterizzate da peculiarità economiche (partecipazioni, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, crediti pecuniari) suscettibili di generare i redditi citati; mentre il successivo articolo 68 stabilisce le modalità della loro quantificazione.

Verosimilmente, gli stessi strumenti finanziari, nella fase della loro detenzione, che precede la cessione, potrebbero comportare anche il conseguimento di redditi di capitale, ex articolo 44 del Tuir. La redditività dei prodotti finanziari, a prescindere dalle modalità che veicolano la loro compravendita, va evidenziata e assoggettata a tassazione nel quadro RT del modello Redditi Pf, per lo più con l’attuale aliquota del 26% (salvo eccezioni) a titolo di imposta sostitutiva, oppure nei quadri RL e RM, se si tratta di redditi di capitali, in particolare di fonte estera, percepiti senza intermediari residenti.

Oltre a questi adempimenti, infine, occorre valutare se ricorrono i presupposti per la compilazione del quadro RW, allo scopo di monitorare l’eventuale disponibilità all’estero, anche per interposta persona, di attività finanziarie e per l’eventuale assolvimento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), salvo che non sussistano le esimenti previste dalla legge per uno o entrambi i casi.

Riconosciuta l’esenzione per le plusvalenze su partecipazioni in caso di start-up (il caso del licensing di brevetti)

L’ordinamento fiscale italiano (art. 87 T.U.I.R.) prevede, a determinate condizioni, un regime di esenzione per le plusvalenze su partecipazioni realizzate da società di capitali in presenza di determinati requisiti (c.d. participation exemption o “PEX”).
L’applicazione della PEX è subordinata ad una pluralità di requisiti. Tra questi, importanza fondamentale assume quello dell’esercizio effettivo di un’attività commerciale da parte della società le cui partecipazioni vengono cedute (“Commercialita`”).

Da sempre controversa è la possibilità di riscontrare tale requisito nel caso in cui la società ceduta abbia compiuto attività preparatorie o di start up.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 29 marzo 2013, n. 7/E, ha ritenuto riscontrabile tale requisito solamente laddove allo start up faccia seguito l’esercizio effettivo di un’attività commerciale. La sola attività di start up, dunque, non integra di per sè il requisito della Commercialità. In alcuni casi particolari, tuttavia, l’attività preparatoria viene considerata essa stessa espressiva di un’effettiva attività commerciale a prescindere dallo svolgimento di attività ulteriori.

Al riguardo, l’Agenzia fa riferimento, a mero titolo esemplificativo, alle concessionarie di lavori pubblici o di attività nel settore energetico. Trattandosi di indicazioni di natura esemplificativa, è ragionevole ritenere che vi siano ulteriori ipotesi in cui la Commercialità può essere riconosciuta nelle ipotesi di start up non seguita da attività operativa. Pensiamo ad esempio alle ipotesi di sfruttamento di brevetti attraverso accordi di licensing.

In questi casi il brevetto è considerato alla stregua di un prodotto che può essere “affittato o venduto” (dato in licenza o ceduto) a fronte di un riconoscimento economico. I motivi che possono spingere un’azienda a licenziare la propria tecnologia possono essere molteplici. Per esempio, è frequente il caso in cui la tecnologia è relativa a un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell’impresa. Pensiamo a uno spin-off universitario nato sul brevetto di una nuova molecola ad uso farmaceutico: è impensabile che da solo riesca a far fronte a tutti gli investimenti necessari per portare avanti le fasi di sperimentazione clinica, validazione e registrazione della molecola. In questi casi licenziare il brevetto a una multinazionale farmaceutica potrebbe essere la soluzione migliore per permettere allo spin-off di rientrare degli investimenti fatti, ottenere ulteriori fondi da impiegare in ricerca e sviluppo, e portare sul mercato la molecola in modo veloce ed efficace.

Un altro frequente motivo che spinge un’azienda a licenziare il proprio brevetto è quello di avere entrate provenienti da settori diversi rispetto a quelli in cui opera. Questo succede quando la tecnologia brevettata trova impiego in tanti settori di applicazione e l’azienda concede ad un terzo, sempre dietro corrispettivo, una licenza settoriale in quei settori in cui non è presente.

In tutte queste ipotesi l’autonoma rilevanza delle attività di start up dovrebbe essere riconosciuta per il fatto che pur, non essendo stato avviato un processo produttivo, la società ceduta detiene una pluralità di beni (brevetti) già organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa. In tali casi, sotto il profilo probabilistico, è da escludersi una detenzione finalizzata al mero godimento.

 

 

Tassazione dei dividendi della partecipata estera

Un caso frequente riguarda la situazione di una Srl che detiene una partecipazione totalitaria in una società di capitali estera: la società estera ha una propria struttura, produce e fattura a soggetti terzi. Il dubbio è se, in caso di distribuzione di utili, la società italiana controllante possa beneficiare della Pex (participation exemption) e tassare gli utili solo nella misura del 5% dell’importo incassato.

Per individuare la corretta modalità di tassazione, occorre preliminarmente verificare se la società residente italiana “controlla” il soggetto estero e, in seconda battuta, se questo è localizzato/residente o meno in uno Stato a regime fiscale privilegiato (cioè in un cosiddetto paradiso fiscale).

Per verificare tale secondo requisito, nel caso sussista una ipotesi di controllo, occorre effettuare un confronto tra la tassazione effettiva subita dal soggetto estero e quella “virtuale” cui sarebbe assoggettato se residente in Italia.

Una volta appurata la sussistenza della condizione di controllo da parte della società italiana e verificato che lo Stato estero di residenza della controllata non è uno Stato a fiscalità privilegiata, la norma di riferimento da applicare per la tassazione degli utili distribuiti è l’articolo 89, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), il quale regola l’inclusione nel calcolo del reddito d’impresa degli utili distribuiti derivanti dalla partecipazione in società. La norma in questione assoggetta a tassazione per cassa unicamente il 5% degli «utili distribuiti», essendo previsto che tali utili «non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare». La regola esposta vale sia per utili di fonte italiana che per utili provenienti da società ed enti non residenti, a patto che, in questo caso, vengano rispettate le condizioni richiamate.

Brexit, UK operators with VAT identification or fiscal representative in Italy

Since 1st January 2021, the UK has left the European Union and is considered in effect a third-part country. This new position results in the overcoming of procedures previously applicable as a Member State. The VAT matter, beyond the provisions contained in the agreements (both in the withdrawal agreement and in the new commercial one) is certainly one of the most affected by this substantial change.

In a general way a non-resident subject – EU or non-EU – who carries out VAT transactions in Italy can fulfill the related obligations and exercise the related rights or by appointing a tax representative resident in the territory of the State or by identifying himself directly (articles 17 and 35-ter of Presidential Decree 633 / 72).

According to resolution 7 / E / 2021 of 1st February 2021 by Agenzia delle Entrate the same rule is valid for the UK after the Brexit. In particular UK operators who carry out VAT transactions in Italy can operate alternatively through a tax representative or through direct identification. Furthermore, for UK subjects already identified for VAT purposes in Italy or who have already appointed a tax representative, they can continue to operate in these ways without any particular obligation.