Possibile sfruttare le agevolazioni sull’ammortamento del software

Gli investimenti in software possono godere di rilevanti vantaggi fiscali in termini di super o iper ammortamento. Per determinare a quali condizioni il software può rientrare nell’una o nell’altra fattispecie è possibile rifarsi alla normativa fiscale e alle indicazioni fornite dai Principi Contabili OIC.

Il primo caso riguarda il software rientrante nell’allegato B) alla legge 232/16 che, se si è realizzato almeno un investimento valido ai fini dell’ iper-ammortamento, può usufruire della deduzione al 40 per cento. La circolare 4/E/17 ha affermato che l’incentivo riguarda i software «stand alone» anche se acquisiti in licenza d’uso, purché iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali. L’Oic 24 stabilisce che il software applicativo acquistato a titolo di proprietà, nonché in licenza a tempo indeterminato o determinato si capitalizza quanto alle somme una tantum.

Vanno invece spesati direttamente nel conto economico i canoni periodici o le royalties, che dunque non usufruiscono della agevolazione. Fiscalmente (e dunque anche per il 40%), il software in proprietà oppure in licenza a tempo indeterminato senza limitazioni si deduce in misura non superiore al 50% per ciascun esercizio, mentre la licenza a tempo determinato si ammortizza in base alla durata. La circolare ha anche previsto che il software integrato acquistato unitamente al macchinario deve considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento del 150 per cento. Poiché il software di base va sempre capitalizzato sul valore del macchinario, il relativo costo si deve ritenere soggetto al 150% anche se acquisito presso un diverso fornitore (Assonime circolare 12/2017).

Rilevano per l’iperammortanento anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Per individuarli correttamente sono di aiuto i principi contabili ed in particolare l’Oic 16. A titolo esemplificativo si tratta di: costi di progettazione, trasporti, dazi su importazione, costi di installazione, costi ed onorari di perizie e collaudi, costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto. Le opere murarie ed edili (ad esempio il basamento di cemento di un macchinario), sono da sommare al costo iper (se sostenute dal 1° gennaio 2017), solo qualora non configurino una autonoma costruzione.

Il valore del brevetto è dato dalla produttività

Il recepimento della direttiva 34/2013/UE, attraverso il Dlgs 139/2015, ha introdotto diversi concetti innovativi nella rappresentazione in bilancio degli assets immateriali, tra cui brevetti, marchi, tecnologia, ecc… In particolare il nuovo principio Oic 24 ha introdotto la possibilità di ammortizzare un’attività immateriale con il metodo delle unità di prodotto, quando tale metodo fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. In buona sostanza, anche un brevetto può essere ammortizzato in relazione alle quantità di beni prodotti in un determinato esercizio rispetto alla capacità complessiva di produzione stimata lungo la sua vita.
Per quanto concerne il valore da ammortizzare un’importante novità deriva dal coordinamento con la disciplina del «costo ammortizzato», che implica la necessità di iscrivere l’asset immateriale per un importo pari al valore attuale del debito contratto per l’acquisto dello stesso, considerando anche gli eventuali oneri di transazione.
È utile inoltre ricordare l’importante novità che attiene l’ammortamento dell’avviamento. Nella precedente versione dell’Oic 24 si partiva dalla presunzione che la vita utile dell’avviamento non potesse essere superiore a cinque anni; presunzione che poteva essere superata solo adducendo specifiche considerazioni che non consentivano, comunque, di superare un periodo di venti anni. Il nuovo Oic 24 richiede in primis di stimare la vita utile del bene e solo laddove questa non sia attendibilmente determinabile si dovrà procedere con un ammortamento su un orizzonte temporale di dieci anni. Rimane un punto in comune con la precedente versione dell’Oic 24: l’impossibilità di determinare una vita utile che ecceda i venti anni.

Cessione delle perdite delle start-up a società “sponsor” (Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76 -80)

In cosa consiste l’agevolazione?

Possibilità per le start-up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. “società sponsor“).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2017, la finalità della norma è quella di stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma specifica sulla decorrenza, è possibile ritenere che questa nuova disposizione si possa applicare a partire dal 2017.

Presupposti soggettivi

La società sponsor (cessionaria) deve:

– essere quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

– avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20% (al termine del periodo d’imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)

La start-up (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare.

N.B. La società sponsor e la start-up devono avere esercizi sociali coincidenti.

Presupposti oggettivi e modalità della cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (art. 84, co. 2, Tuir) dalla start-up. Le perdite devono essere cedute per il loro intero ammontare.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d’imposta (ad es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta (art. 43bis DPR 602/73) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui di riferiscono le perdite

Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite X 24%

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società sponsor (idem per la start-up innovativa).

Esempio: cessione perdite 2017

Una start-up costituita l’1.1.2017 intende cedere perdite pari a 1.000 realizzate nell’esercizio 2017 ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il proprio reddito imponibile pari a 1.200 nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

– la società sponsor paga un corrispettivo pari a 240 (=24% X 1.000) entro 30 giorni dal versamento del saldo IRES 2017 ovvero entro il 30.6.2018

– l’operazione di cessione si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018.

Agevolazioni fiscali per investimenti in start-up innovative (2018)

Scheda riassuntiva delle agevolazioni attualmente in vigore per l’investimento in start-up innovative:

Agevolazioni per le persone fisiche:

  • Detrazione Irpef pari al 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Irpef massimo = 30% x 1.000.000 = 300.000 € l’anno
  • Detrazione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento dell’Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Agevolazioni per le società:

  • Deduzione Ires pari al 30% (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Ires massimo = 24% x 30% x 1.800.000 = 129.600 € l’anno
  • Deduzione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Soggetti esclusi dalle agevolazioni – Norma antielusiva

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i soggetti che sono a loro volta start up innovative
  • gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
  • gli incubatori certificati

L’esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

N.B. La start up innovativa non può ricevere più di 15 milioni di € di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l’anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili:
– i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote

  • delle start up innovative
  • o delle società che investono prevalentemente in start up innovative

(sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale)
– gli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative

 

I conferimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:

  • l’importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
  • la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
  • la start up non deve diventare collegata di un’altra impresa

* Questa regola è contenuta nell’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l’investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%

 

Ambito temporale

Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)

  • Dal 2017 (Legge di bilancio 2017) l’agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
  • Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei 5 anni di regime agevolato.
  • Gli investimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

 

N.B.  Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle PMI innovative alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4). Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attutate né autorizzate dalla Commissione europea.

 

Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

  • una certificazione in cui attesta l’entità dell’investimento e di non avere superato il limite dei 15 € mil di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
  • copia del piano di investimento (business plan)
  • per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l’oggetto della propria attività

Se l’investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il 70% dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.

 

Decadenza dalle agevolazioni

L’investitore decade dall’agevolazione se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
  • la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
  • il recesso o l’esclusione degli investitori
  • la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione

Iperammortamento anche per i software di supporto all’e-commerce

L’incentivo per i software Industria 4.0 – così come l’iperammortamento – viene esteso al 2019. Il comma 31 della legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, allunga il periodo entro il quale le imprese che effettuano investimenti iperammortizzabili possono usufruire della maggiorazione del 40% per gli investimenti in taluni software. La legge estende inoltre l’ambito oggettivo della agevolazione modificando l’allegato B) alla legge 232/2016, legge di Bilancio 2017.

I soggetti che effettuano investimenti iperammortizzabili possono fruire di una ulteriore deduzione del 40% per gli acquisti di beni immateriali inclusi nella tabella B allegata alla legge 232/2016 (in genere software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). La circolare 4/ E/2017 ha precisato che l’unica  condizione per fruire di questo superammortamento dei beni immateriali è che il soggetto abbia effettuato almeno un investimento con iperammortamento del 150 per cento. L’agevolazione spetta pertanto anche se si tratta di beni immateriali non correlati al funzionamento dello specifico cespite materiale oggetto di iperammortamento.

Il comma 32 della legge 205/2017 amplia la definizione di beni immateriali agevolabili modificando il contenuto della tabella B allegata alla legge 232/2016. A partire dal 1° gennaio 2018, tra i beni agevolabili sono compresi anche i seguenti: sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Come funzionerà la nuova Web Tax

Alla Camera si va verso l’approvazione della c.d. “Web Tax” sulle transazioni digitali. Dopo varie modifiche pare che la versione definitiva della norma che introduce la nuova imposta sarà quella contenuta nell’emendamento presentato alla Commissione Bilancio della Camera lunedì 18 dicembre e il cui testo è consultabile qui.

Stando quindi al testo aggiornato la nuova imposta si applicherà alle 1) prestazioni di servizi 2) effettuate tramite mezzi elettronici 3) rese nei confronti di società e ditte individuali residenti in Italia (escluse quelle in regime forfettario).

Le prestazioni di servizi soggette all’imposta saranno dettagliatamente individuate da un apposito decreto ministeriale.

L’imposta avrà un aliquota del 3% e sarà applicata sotto forma di ritenuta a titolo d’imposta.

La ritenuta non dovrà essere applicata nel caso in cui il prestatore del servizio dichiari che non effettuerà, nel corso dell’anno solare, più di 3.000 transazioni digitali.

Fermo restando che le singole prestazioni assoggettabili alla nuova ritenuta saranno individuate da un apposito decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2018, dalla relazione illustrativa sembra intuirsi che, oltre alla pubblicità on-line, saranno considerate le attività di data analytics, cloud computing e sistemi di integrazioni ICT.

Per chiarire meglio il meccanismo di funzionamento della web tax facciamo un paio di esempi:

– Alfa, società italiana acquista servizi cloud per Euro 1.000,00 + IVA da altra società italiana Beta la quale effettua più di 3.000 transazioni digitali annue. Alfa paga a Beta l’importo di 1.192,00 (pari a 1.000,00 + iva 22% – ritenuta 3%) e versa la ritenuta di 30 Euro entro il 16 del mese successivo.

– Alfa ditta individuale italiana di e-commerce, acquista campagne pubblicitarie Facebook per 200 Euro. Alfa riceve fattura da Facebook per 200 Euro (senza Iva in quanto Facebook ha sede in Irlanda) ma effettuerà un pagamento solo per 194,00 versando 6 Euro di ritenuta con modello F24 entro il 16 del mese successivo.

– Alfa, società italiana IT vende servizi digitali a Beta Ltd, società con sede in UK. Dal momento che il soggetto committente dei servizi digitali non è residente nel territorio italiano, nessuna ritenuta deve essere effettuata da parte di Alfa.