da Marco Vergani | Gen 30, 2023 | Pareri, Taxation in Italy
L’attività speculativa di compravendita di strumenti finanziari svolta in forma occasionale attraverso la piattaforma di un broker statunitense con diritto di operare in Italia comporta il conseguimento di plusvalenze nonché di minusvalenze (fra loro compensabili), da collocare nella categoria dei redditi diversi, ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), il quale – alle lettere da c) a c-quinquies) – reca una elencazione, da considerare tassativa, di fattispecie caratterizzate da peculiarità economiche (partecipazioni, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, crediti pecuniari) suscettibili di generare i redditi citati; mentre il successivo articolo 68 stabilisce le modalità della loro quantificazione.
Verosimilmente, gli stessi strumenti finanziari, nella fase della loro detenzione, che precede la cessione, potrebbero comportare anche il conseguimento di redditi di capitale, ex articolo 44 del Tuir. La redditività dei prodotti finanziari, a prescindere dalle modalità che veicolano la loro compravendita, va evidenziata e assoggettata a tassazione nel quadro RT del modello Redditi Pf, per lo più con l’attuale aliquota del 26% (salvo eccezioni) a titolo di imposta sostitutiva, oppure nei quadri RL e RM, se si tratta di redditi di capitali, in particolare di fonte estera, percepiti senza intermediari residenti.
Oltre a questi adempimenti, infine, occorre valutare se ricorrono i presupposti per la compilazione del quadro RW, allo scopo di monitorare l’eventuale disponibilità all’estero, anche per interposta persona, di attività finanziarie e per l’eventuale assolvimento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), salvo che non sussistano le esimenti previste dalla legge per uno o entrambi i casi.
da Marco Vergani | Set 12, 2022 | Start-up, Taxation in Italy
L’ordinamento fiscale italiano (art. 87 T.U.I.R.) prevede, a determinate condizioni, un regime di esenzione per le plusvalenze su partecipazioni realizzate da società di capitali in presenza di determinati requisiti (c.d. participation exemption o “PEX”).
L’applicazione della PEX è subordinata ad una pluralità di requisiti. Tra questi, importanza fondamentale assume quello dell’esercizio effettivo di un’attività commerciale da parte della società le cui partecipazioni vengono cedute (“Commercialita`”).
Da sempre controversa è la possibilità di riscontrare tale requisito nel caso in cui la società ceduta abbia compiuto attività preparatorie o di start up.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 29 marzo 2013, n. 7/E, ha ritenuto riscontrabile tale requisito solamente laddove allo start up faccia seguito l’esercizio effettivo di un’attività commerciale. La sola attività di start up, dunque, non integra di per sè il requisito della Commercialità. In alcuni casi particolari, tuttavia, l’attività preparatoria viene considerata essa stessa espressiva di un’effettiva attività commerciale a prescindere dallo svolgimento di attività ulteriori.
Al riguardo, l’Agenzia fa riferimento, a mero titolo esemplificativo, alle concessionarie di lavori pubblici o di attività nel settore energetico. Trattandosi di indicazioni di natura esemplificativa, è ragionevole ritenere che vi siano ulteriori ipotesi in cui la Commercialità può essere riconosciuta nelle ipotesi di start up non seguita da attività operativa. Pensiamo ad esempio alle ipotesi di sfruttamento di brevetti attraverso accordi di licensing.
In questi casi il brevetto è considerato alla stregua di un prodotto che può essere “affittato o venduto” (dato in licenza o ceduto) a fronte di un riconoscimento economico. I motivi che possono spingere un’azienda a licenziare la propria tecnologia possono essere molteplici. Per esempio, è frequente il caso in cui la tecnologia è relativa a un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell’impresa. Pensiamo a uno spin-off universitario nato sul brevetto di una nuova molecola ad uso farmaceutico: è impensabile che da solo riesca a far fronte a tutti gli investimenti necessari per portare avanti le fasi di sperimentazione clinica, validazione e registrazione della molecola. In questi casi licenziare il brevetto a una multinazionale farmaceutica potrebbe essere la soluzione migliore per permettere allo spin-off di rientrare degli investimenti fatti, ottenere ulteriori fondi da impiegare in ricerca e sviluppo, e portare sul mercato la molecola in modo veloce ed efficace.
Un altro frequente motivo che spinge un’azienda a licenziare il proprio brevetto è quello di avere entrate provenienti da settori diversi rispetto a quelli in cui opera. Questo succede quando la tecnologia brevettata trova impiego in tanti settori di applicazione e l’azienda concede ad un terzo, sempre dietro corrispettivo, una licenza settoriale in quei settori in cui non è presente.
In tutte queste ipotesi l’autonoma rilevanza delle attività di start up dovrebbe essere riconosciuta per il fatto che pur, non essendo stato avviato un processo produttivo, la società ceduta detiene una pluralità di beni (brevetti) già organizzati per l’esercizio di un’attività di impresa. In tali casi, sotto il profilo probabilistico, è da escludersi una detenzione finalizzata al mero godimento.
da Marco Vergani | Gen 17, 2022 | Fiscalità, Pareri, Taxation in Italy
Un caso frequente riguarda la situazione di una Srl che detiene una partecipazione totalitaria in una società di capitali estera: la società estera ha una propria struttura, produce e fattura a soggetti terzi. Il dubbio è se, in caso di distribuzione di utili, la società italiana controllante possa beneficiare della Pex (participation exemption) e tassare gli utili solo nella misura del 5% dell’importo incassato.
Per individuare la corretta modalità di tassazione, occorre preliminarmente verificare se la società residente italiana “controlla” il soggetto estero e, in seconda battuta, se questo è localizzato/residente o meno in uno Stato a regime fiscale privilegiato (cioè in un cosiddetto paradiso fiscale).
Per verificare tale secondo requisito, nel caso sussista una ipotesi di controllo, occorre effettuare un confronto tra la tassazione effettiva subita dal soggetto estero e quella “virtuale” cui sarebbe assoggettato se residente in Italia.
Una volta appurata la sussistenza della condizione di controllo da parte della società italiana e verificato che lo Stato estero di residenza della controllata non è uno Stato a fiscalità privilegiata, la norma di riferimento da applicare per la tassazione degli utili distribuiti è l’articolo 89, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), il quale regola l’inclusione nel calcolo del reddito d’impresa degli utili distribuiti derivanti dalla partecipazione in società. La norma in questione assoggetta a tassazione per cassa unicamente il 5% degli «utili distribuiti», essendo previsto che tali utili «non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare». La regola esposta vale sia per utili di fonte italiana che per utili provenienti da società ed enti non residenti, a patto che, in questo caso, vengano rispettate le condizioni richiamate.
da Marco Vergani | Feb 2, 2021 | Taxation in Italy, VAT registration in Italy
Since 1st January 2021, the UK has left the European Union and is considered in effect a third-part country. This new position results in the overcoming of procedures previously applicable as a Member State. The VAT matter, beyond the provisions contained in the agreements (both in the withdrawal agreement and in the new commercial one) is certainly one of the most affected by this substantial change.
In a general way a non-resident subject – EU or non-EU – who carries out VAT transactions in Italy can fulfill the related obligations and exercise the related rights or by appointing a tax representative resident in the territory of the State or by identifying himself directly (articles 17 and 35-ter of Presidential Decree 633 / 72).
According to resolution 7 / E / 2021 of 1st February 2021 by Agenzia delle Entrate the same rule is valid for the UK after the Brexit. In particular UK operators who carry out VAT transactions in Italy can operate alternatively through a tax representative or through direct identification. Furthermore, for UK subjects already identified for VAT purposes in Italy or who have already appointed a tax representative, they can continue to operate in these ways without any particular obligation.
da Marco Vergani | Gen 18, 2021 | Impatriate workers, Taxation in Italy
In recent years many foreign individuals are increasingly buying second houses, often prestigious ones, in Italy. The foreign citizen who buys a house in Italy has to deal with the complex Italian administrative and fiscal formalities in addition to having to take care, based on the principle of taxation on a worldwide basis, any further tax and declarative obligations in their own Country of residence.
Basically for non-residents (foreign or Italian citizen who moved abroad) who owns properties in Italy the same legislation as for residents applies. A first distinction must be made between owners who retain possession of the property, for example as a secondary residence, and owners who rent it instead, earning an income. 1. In the first case, no income is taxable in Italy, as the Property Tax (Imu) replaces the personal income tax (Article 8, paragraph 1, Legislative Decree 23/2011) 2. When the non-resident rents the property he own, he produce an income subject to ordinary taxation or the optional flat rate tax regime. Here a particularity of the Italian tax system emerge: the minimal reduction in lump-sum expenses, while abroad the possibility of analytically deducting the costs incurred or significant flat-rate abatements (i.e. for example 50% in France for those who rent furnished apartments). In order to pay taxes with the F24 form a “non-resident” bank account in Italy is needed; alternatively it’s possible to operate bank transfers to specific bank current accounts.
The non-resident also benefits from the non-taxability of the capital gain, if realized later five years from the purchase of the property (Article 67 of the Tuir). If the transfer occurs within five years, it will be possible to exercise the option for the flat tax currently at 26%. This indication is limited to the Italian side: the non-resident must in fact check – in application of the worldwide principle taxation – any further taxation in it’s own Country even if bound by a Convention signed with Italy.
da Marco Vergani | Set 8, 2020 | Taxation in Italy
The stock options must be taxed in the residence country at the vesting period, so if an employee in that period has carried out the job activity in Italy, the tax will take place in this country. This is the content of Agenzia delle Entrate’s reply n. 316 of 7th September 2020.
The taxpayer worked from 2003 to August 2016 in Italy, and then moved to Switzerland from September 2016 to June 30, 2019, enrolling in Aire. In 2010 he received stock options linked to an incentive plan for executives which provided for a vesting period of 3 years, starting from February 26, 2013, fully accrued while working in Italy. The exercise of the options took place on 31 and 19 August 2019. The taxpayer would like to tax income in Switzerland, where he was resident at the time of exercising the stock options.
The Agenzia delle Entrate’s opinion is different. First of all, according to Article 2, paragraph 2-bis, of the Tuir (decree 917/86), Italian citizens who have been canceled from the registries of the resident population and transferred to States or territories with a privileged tax regime (identified with ministerial decree of 4 May 1999) are considered tax-residents in Italy. This is a relative legal presumption which places the burden of proof on the taxpayer and which is also valid in the case of Switzerland, included in the list. With regard to the employment income, to which the fringe benefit is also connected, on the national side, taxation is established by articles 49 and 51 of the Tuir, while article 23, paragraph 1, letter c) establishes that income from employment performed in the territory of the State is considered realized in Italy. It is then necessary to look at the Italy- Switzerland convention. Now the OECD model also includes stock options in employee income (paragraph 2.1), clarifying that we look at the place where the activity is carried out, regardless of the time when the income is paid (paragraph 2.2) and the fact that taxation occurs when the employee no longer works in that State (paragraphs 12.1 and 12.3). In line with the OECD criteria, the connection with the Italian territory exists if in the vesting period (period of maturity of the right) the employee worked in Italy (circular 17 / E / 17 part III paragraph 2.1). Since the employee worked for the Italian office during the entire duration of this period, the corollary is the full taxation of the fringe benefit in Italy.