L’attività speculativa di compravendita di strumenti finanziari svolta in forma occasionale attraverso la piattaforma di un broker statunitense con diritto di operare in Italia comporta il conseguimento di plusvalenze nonché di minusvalenze (fra loro compensabili), da collocare nella categoria dei redditi diversi, ex articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), il quale – alle lettere da c) a c-quinquies) – reca una elencazione, da considerare tassativa, di fattispecie caratterizzate da peculiarità economiche (partecipazioni, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, crediti pecuniari) suscettibili di generare i redditi citati; mentre il successivo articolo 68 stabilisce le modalità della loro quantificazione.

Verosimilmente, gli stessi strumenti finanziari, nella fase della loro detenzione, che precede la cessione, potrebbero comportare anche il conseguimento di redditi di capitale, ex articolo 44 del Tuir. La redditività dei prodotti finanziari, a prescindere dalle modalità che veicolano la loro compravendita, va evidenziata e assoggettata a tassazione nel quadro RT del modello Redditi Pf, per lo più con l’attuale aliquota del 26% (salvo eccezioni) a titolo di imposta sostitutiva, oppure nei quadri RL e RM, se si tratta di redditi di capitali, in particolare di fonte estera, percepiti senza intermediari residenti.

Oltre a questi adempimenti, infine, occorre valutare se ricorrono i presupposti per la compilazione del quadro RW, allo scopo di monitorare l’eventuale disponibilità all’estero, anche per interposta persona, di attività finanziarie e per l’eventuale assolvimento dell’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero), salvo che non sussistano le esimenti previste dalla legge per uno o entrambi i casi.