da Marco Vergani | Gen 16, 2012 | Internet
L’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di libri elettronici effettuati nel Regno Unito continuerà a pesare per il 20% sul prezzo di copertina. Il Ministero del Tesoro Britannico ha infatti confermato che non taglierà l’aliquota sui libri elettronici come recentemente avvenuto in altri Paesi Europei, quali Francia e Lussemburgo. Secondo il Governo Britannico, infatti, l’attuale direttiva in materia di Iva non consentirebbe l’applicazione di un’aliquota agevolata sui libri elettronici venduti attraverso il canale di internet. Nonostante questo, il Lussemburgo ha recentemente annunciato che taglierà l’aliquota Iva applicabile agli e-book al 3%, dal 15%, in inea con il tasso che si applica alle copie cartacee. Ciò offre un notevole vantaggio competitivo ad un player come Amazon, la cui sede per le operazioni in Europa è basata, appunto, in Lussemburgo. Le norme europee stabiliscono, al momento, che il livello di imposta applicabile è legata al paese di origine del venditore, piuttosto che alla residenza del compratore. Queste regole sono però destinata a cambiare a partire dal 2015, quando l’imposta sul valore aggiunto per gli e-book sarà regolata sulla base del paese di residenza dell’acquirente e non di origine della società venditrice.
da Marco Vergani | Dic 27, 2011 | Pareri, Start-up
Come era prevedibile i due provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate il 22 dicembre scorso in tema di “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovi minmi” tacciono completamente sul regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000). In particolare non risulta chiara la sorte di quanti vi hanno sinora aderito e, soprattutto, se sia ancora possibile accedervi, dal momento che nè il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 nè alcuno dei decreti che si sono susseguiti a partire dalla scora estate lo hanno formalmente abrogato. E ciò nonostante l’intento del Decreto 98/2011 fosse quello di riformare e concentrare gli attuali regimi forfettari. A mio parere, chi è già nel regime delle nuove iniziative può tranquillamente restarvi sino al raggiungimento del triennio. Il testo del Provvedimento 185820 (punto 2.3) è abbastanza chiaro sul punto, affermando che l’adesione da parte di tali soggetti al nuovo regime dei minimi è una mera facoltà e non un obbligo. Il Provvedimento afferma testualmente che “i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Ritengo inoltre che a tale regime, non essendo stato come accennato formalmente abrogato, possa inoltre aderirvi “ex novo” chi possiede i relativi requisiti a partire dal 1° gennaio 2012. Per lo meno fintantochè non interverrà la sua esplicita abrogazione a livello legislativo. La presenza del regime delle nuove iniziative non è infatti di ostacolo all’intento di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro” e ciò dal momento che, tra i requisiti richiesti, vi è appunto quello di intraprendere un’attività del tutto nuova (identico requisito presente nel nuovo regime dei minimi). Inoltre si tratta di un regime indubbiamente più penalizzante rispetto a quello dei nuovi minimi dal momento che l’aliquota dell’imposta sostituiva è raddoppiata (10% contro 5% dei nuvi minimi) ,vi la presenza degli studi di settore e soprattutto la durata è limitata ad un triennio anzichè a 5 anni o più. Non vi è dunque spazio per arbitraggi di tipo elusivo volti a conseguire indebiti risparmi di imposta. Credo tuttavia che sul punto un chiarimento ufficiale sarebbe auspicabile.
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da Marco Vergani | Dic 19, 2011 | Internet, Start-up
La Provincia e la Camera di Commercio di Monza e Brinza hanno presentato mercoledì scorso il Bando “Ritorno al futuro” con l’obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese innovative nel territorio. L’agevolazione si rivolge sia ad aspiranti imprenditori (persone fisiche), che si impegnino a creare una Piccola e Media Impresa, avente sede legale in provincia di Monza e Brianza sia a Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Monza e Brianza in data non antecedente al 1 luglio 2011, aventi sede legale in provincia di Monza e Brianza. Risulta in particolare agevolata l’attività di produzione di beni (intesa anche come assemblaggio e lavorazione di semilavorati), comprensiva, eventualmente, delle attività di progettazione e ricerca & sviluppo nei seguenti settori:
A. AEROSPAZIO
B. ARREDAMENTO E LEGNO
C. ATTIVITÁ DI DESIGN
D. AUTOMOTIVE
E. BIOTECNOLOGIE
F. EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE
G. ELETTRONICA
H. ENERGIA, FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE
I. ICT (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY), PRODUZIONE DI SOFTWARE
J. INDUSTRIA TESSILE, MODA, ABBIGLIAMENTO
K. MECCANICA DI PRECISIONE, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI
L. PRODUZIONE/LAVORAZIONE DI MATERIALI, MACCHINARI, ATTREZZATURE O PRODOTTI
AVANZATI
M. PRODOTTI CHIMICI
N. REALIZZAZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI
Sono considerate ammissibili tutte le spese relative all’avvio di una start-up: studi di fattibilità, piani di impresa e spese per consulenze specialistiche; oneri di costituzione; impianti generali e spese di ristrutturazione; macchinari, attrezzature (hardware compreso) e beni strumentali; spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali, marchi e brevetti; software e spese di realizzazione di siti web. Sono escluse, invece, le spese sostenute per l’acquisto di terreni, fabbricati e automezzi.
L’agevolazione risulta particolarmente appetibile per le micro imprese in quanto offre un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili. Il contributo massimo concesso non potrà superare la somma di € 12.000 (al lordo delle ritenute del 4%). L’investimento proposto non potrà, pena inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, avere un valore inferiore a € 5.000 (al netto dell’IVA).
Le domande dovranno essere inoltrate a partire dal 1°febbraio fino al 2 aprile 2012.
da Marco Vergani | Dic 1, 2011 | Start-up
L’idea di un prodotto o di un servizio difficile da imitare e con un buon potenziale di mercato è un fattore necessario ma non sufficiente per convincere un investitore a finanziare un’impresa. Indipendentemente dagli obiettivi del Business Plan (start-up o sviluppo), e dalla fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa, gli investitori richiedono garanzie su alcune abilità dell’imprenditore: quella di formare un team vincente e quella di saper creare e, successivamente, consolidare una rete di relazioni che possa supportare lo sviluppo della Business Idea. La valorizzazione delle competenze riveste un ruolo centrale in ogni piano: è opinione diffusa, tra gli investitori, che l’incompetenza manageriale rappresenti la principale causa di fallimento di un’iniziativa.
Un’indagine condotta presso 70 venture capitalist europei ha evidenziato la presenza di logiche simili di valutazione della potenzialità di un business e di una certa coerenza nell’ordine di importanza attribuita ai singoli elementi. Anche se i diversi fattori vanno calati nelle specificità che caratterizzano ogni iniziativa imprenditoriale, si può apprezzare l’importanza rivestita dai fattori di tipo manageriale-relazionale. Di seguito sono riportati i primi 35 fattori in ordine di importanza. E’ agevole notare come i dati finanziari a supporto dell’idea sono importanti, ma non quanto i fattori manageriali e le opportunità di mercato.
1.Potenzialità di leadership dell’imprenditore
2.Potenzialità di leadership del management team
3.Esperienza specifica riconosciuta del management team
4.Esperienze precedenti dell’imprenditore
5.Esperienze precedenti del management team
6.Quota di mercato (se l’impresa esiste già)
7.Capacità del team nel marketing e nelle vendite
8.Capacità del team a livello organizzativo/amministrativo
9.Abilità nel generare ritorno sull’investimento
10.Grado di conoscenza del prodotto e del mercato
11.Tasso atteso di ritorno sull’investimento
12.Tempo necessario per raggiungere il punto di pareggio
13.Capacità del team a livello finanziario e contabile
14.Abilità nel creare barriere all’entrata dei nuovi concorrenti
15.Rispettare i vincoli del budget
16.Capacità del team in ambito di processi di produzione
17.Unicità del prodotto e della tecnologia
18.Crescita ed attrattività del mercato
19.Percentuale del mercato già consolidata
20.Tempo necessario per ripagare l’investimento
21.Abilità nell’influenzare la natura del business
22.Grado di rilevanza delle assunzioni non chiare
23.Tipo di investimento richiesto
24.Facilità d’entrata nel mercato
25.Forza dei fornitori e dei distributori
26.Natura e livello della competizione
27.Localizzazione dell’attività
28.Coerenza del business con gli investimenti del venture capitalist
29.Proiezione sulla crescita del mercato
30.Sensibilità del business alle fluttuazioni economiche
31.Abilità di coinvolgere altri nel business
32.Numero e tipologia (eventuale) di investitori già presenti
33.Fattori di ciclicità (stagionalità) del prodotto e del mercato
34.Eventualità ed ammontare di ulteriori finanziamenti
35.Localizzazione del business rispetto alle fonti di finanziamento
[fonte: Imprenditori e imprese, a cura di Andrea Lipparini e Gianni Lorenzoni, edizioni Il Mulino]
I potenziali investitori sono principalmente interessati alle competenze del management, in particolare se l’imprenditore ed i suoi collaboratori posseggono doti di leadership e capacità di implementazione della business idea.
da Marco Vergani | Nov 22, 2011 | Internet
Si segnala una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C‐454/10) con la quale viene fatta luce sulle responsabilità dell’intermediario nella vendita di beni provenienti da paesi extra UE e immessi all’interno del territorio dell’Unione Europea senza assolvimento delle formalità doganali.
La sentenza risolve in particolare una questione sollevata dai giudici tedeschi nell’ambito di una controversia sorta in seguito alla richiesta di pagamento di Iva e dazi doganali che l’amministrazione finanziaria aveva notificato ad intermediario tedesco che metteva all’asta articoli originari della Cina in due negozi on‐line gestiti sulla piattaforma eBay.
L’intermediario concludeva i contratti di vendita per conto del fornitore cinese e ne incassava il corrispettivo, mentre alla spedizione delle merci agli acquirenti provvedeva direttamente il fornitore cinese a mezzo del servizio postale senza adempiere gli obblighi doganali.
Nel risolvere il caso i giudici ricordano che l’intermediario non può essere debitore dell’obbligazione doganale nei militi in cui la sua attività si limiti ad intervenire nella conclusione dei contratti di compravendita delle merci, nell’incasso del corrispettivo e nella comunicazione al fornitore dei nominativi degli acquirenti. Le disposizioni doganali considerano infatti debitore in dogana la persona che ha introdotto materialmente le merci
senza dichiararle e le persone che hanno acquistato o detenuto tali merci successivamente alla loro introduzione. Tuttavia, la qualifica di debitore si estende alle persone che hanno partecipato alle operazioni di introduzione irregolare delle merci “sapendo o dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era irregolare”.
Si richiama pertanto l’attenzione, a quanti operano attraverso tale modalità di vendita (nonché ai c.d. “dropshippers”) sulla necessità di rendere la più ampia e completa informativa circa l’esistenza degli obblighi doganali in questione assicurando se possibile, il loro corretto adempimento. Tale informativa, da rendere pubblica sul proprio sito, dovrebbe essere preferibilmente rivolta tanto al fornitore estero quanto agli acquirenti finali.
Si osserva infine che l’osservanza degli adempimenti fiscali e doganali è espressamente richiamata all’interno del «regolamento per i venditori», che tutti i membri di eBay devono
leggere e comprendere e che è diretto in particolare ad assicurare l’applicazione delle «leggi e normative locali». I venditori sono quindi contrattualmente tenuti a conoscere ed osservare le direttive per la messa in vendita a livello internazionale, che precisano la necessità per i venditori e gli acquirenti di rispettare le diverse normative applicabili.
da Marco Vergani | Nov 21, 2011 | Economia, Internet
Il 2010 è stato l’anno della svolta per l’Internet economy italiana, con una forte accelerazione nei consumi evidenziata da molteplici aspetti:
◊ Crescita del 16% degli utenti online
◊ Aumento del 15% dell’advertising online
◊ Crescita del 14% dell’e-commerce di prodotti e servizi
◊ Aumento dell’11% dei domini registrati
Sono alcuni dei dati presentati nella ricerca “fattore Internet” condotta dal Boston Consulting Group e scaricabile gratuitamente qui. Quello che emerge in particolare dai dati presentati è che investire nella rete porta vantaggi in termini di produttività e di crescita.
Le imprese online-attive hanno registrato nell’ultimo triennio un incremento annuo dei ricavi dell’1,2%, contro il trend negativo delle altre due categorie (meno 2,4% per quelle online e meno 4,5% per quelle offline). Il 65% delle aziende online-attive ha affermato di aver migliorato la propria produttività grazie all’uso della rete, contro il 28% di quelle online e il 25% di quelle offline (che non hanno un sito ma possono avere una connessione Internet).
L’incidenza delle vendite internazionali è mediamente il 14,7% per le realtà online-attive. Per le imprese online ed offline tale valore si riduce rispettivamente al 7,7% e al 4,1%.
Ci sono significative dunque opportunità di crescita per le piccole e medie imprese che sapranno spostarsi online e creare offerta, utilizzando gli strumenti offerti dal Web per sviluppare il proprio business e avere un respiro internazionale.
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