E-commerce Best Practices

Si è tenuto lo scorso 22 novembre a Milano il consueto workshop di approfondimento dedicato ai clienti dello Studio. Questa volta il tema riguardava le Best Practices nel Commercio Elettronico. Grazie alle brillanti esposizioni dei relatori intervenuti nel corso della mattinata  abbiamo focalizzato l’attenzione su diversi aspetti tra cui:

– l’importanza di una attenta pianificazione strategica

– l’alternativa “make or buy” con riguardo alle varie attività che compongono la catena del valore di un negozio on-line

– le principali metriche da tenere sotto controllo per valutare l’andamento del business

Non da ultimo, l’esame delle più recenti novità normative legali e sulla privacy ha mostrato come, nel contesto attuale, una seria attività di compliance legale/fiscale possa risultare un fattore determinante per conseguire un vantaggio compettitivo duraturo nei confronti dei concorrenti.

Ringrazio i relatori Samuele Glorioso e Roberto Ferrarache si sono gentilmente prestati a condividere con noi la loro preziosa esperienza di professionisti nel settore.

Sicuramente un validissimo e stimolante momento di crescita per i clienti dello Studio.

Il nuovo regime agevolato è adatto per l’e-commerce?

Uno degli argomenti più “caldi” emersi nel corso dell’incontro annuale organizzato lo scorso 6 dicembre a Roma da A Little Market, al quale ho avuto il piacere di intervenire come relatore, ha riguardato il nuovo regime agevolato in vigore per le partite Iva a partire dal 1° gennaio 2015. Nonostante il testo del DDL Stabilità non sia ancora definitivo possiamo incominciare a fare qualche considerazione circa l’applicabilità del nuovo regime alle piccole attività di vendita on-line.

Come sembra abbastanza certo il nuovo regime manterrà alcune delle caratteristiche dell’attuale regime dei minimi (non applicazione dell’Iva, semplificazioni contabili, ecc..) pur introducendo alcune novità sostanziali.

Innanzitutto l’imposta sostitutiva passerà dal 5% degli attuali minimi al 15% e sarà calcolata su un reddito forfetario determinato applicando ai ricavi prodotti alcune percentuali di redditività diverse a seconda del settore di attività.

Considerando ad esempio la classe “commercio al dettaglio” all’interno della quale potrebbe essere ricompresa la vendita on-line, tale percentuale è pari al 40%. Ciò significa che a fronte, ad esempio, di un fatturato pari a 20.000 Euro, l’imposta sostitutiva sarà pari a (20.000×0,4)x0,15 = 1.200 Euro questo indipendentemente dall’ammontare dei costi effettivamente sostenuti.

Un vantaggio non trascurabile riguarda la possibilità di esonero dai contributi minimi inps artigiani/commercianti e questo potrebbe avere un impatto positivo su molte micro-realtà del settore e-commerce costrette a versare detti contributi anche a fronte di un reddito esiguo o in alcuni casi (imprese in fase di start-up) anche nullo. Va da sè, ovviamente che tale possibilità se sfruttata, avrà un impatto negativo sul montante contributivo.

Per quanto riguarda le soglie di accesso al regime abbiamo anche qui una novità: spariscono i limiti temporali di permanenza nel regime (5 anni ovvero compimento del 35° anno di età per gli attuali minimi) e l’unico requisito è quello di permanere al di sotto della soglia di fatturato individuata per ciascun tipo di attività (per l’e-commerce tale soglia dovrebbe essere pari a 40.000,00 Euro superiore, quindi, a quella degli attuali minimi).

Un ultimo aspetto controvero riguarda la sorte di chi fruisce attualmente di regimi agevolati (regime dei minimi o regime delle nuove iniziative produttive). Al riguardo, leggendo il testo di legge, sembra potersi concludere che le alternative a disposizione di tali soggetti siano sostanzialmente tre:

– transito naturale al nuovo regime agevolato

– opzione per il regime ordinario

– permanenza nei vecchi regimi sino alla loro naturale scadenza.

Sembra dunque sensato, per chi è in procinto di avviare a breve la propria attività, il suggerimento di procedere ad aprire la partita Iva con il regime dei minimi prima del 1/1/2015 in modo da potersi garantire la possibilità di utilizzarlo laddove questo risulti più conveniente rispetto al nuovo regime (e sempre che si abbiano i requisiti per accedervi).

Un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa mostrava infatti un picco di aperture di partite Iva in queste ultime settimane, fenomeno presumibilmente ascrivibile a quanto appena detto.

Diversamente dal 1° gennaio 2015 il regime agevolato che si va delineando con la legge di Stabilità resterà l’unica opzione a disposizione delle micro attività, diventando oltretutto il regime naturale  per chi possiede i requisiti (chi avesse convenienza ad entrare nel regime ordinario perchè, ad esempio ha oneri deducibili o detrazioni irpef da sfruttare, dovrà esercitare, sembra,  una apposita opzione).

In conclusione il nuovo regime pare sicuramemente interessante per le piccole realtà di e-commerce anche se permangono alcuni aspetti aspetti oscuri che solo il decreto attuativo potrà contribuire a chiarire.

 

La fattura differita nelle vendite on-line

Com’è noto le vendite on-line sono assimilate, nel nostro sistema fiscale, alle vendite per corrispondenza. Per tale ragione le stesse godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (sempre che la stessa non sia richiesta dal cliente).

A fronte di tale agevolazione resta comunque l’obbligo di annotare i corrispettivi nell’apposito registro entro il giorno non festivo successivo  a quello di effettuazione dell’operazione (art. 24 DPR 633/1972).

E’ salva comunque la facoltà da parte del venditore di emettere la fattura se, per motivi di ordine pratico, tale soluzione risulta più conveniente. In questo caso, sarà anche  possibile utilizzare la fatturazione differita che consente l’emissione della fattura entro il mese successivo a quello dell’emissione del documento di trasporto.

E’ il caso ad esempio, di un ordine pervenuto il 12 novembre con incasso del corrispettivo tramite pay-pal. Il cliente richiede la fattura e fornisce dunque i suoi dati identificativi (compreso il codice fiscale se cliente privato, dato necessario per l’elenco clienti). La merce è in magazzino e la spedizione può essere effettuata il giorno stesso con emissione di ddt che accompagni la merce riportante la stessa data.

La fattura (“fattura differita”) potrà essere emessa entro il 15 dicembre e dovrà riportare  obbligatoriamente gli estremi (data e numero progressivo) del ddt cui si riferisce.

Al fine di beneficiare della fatturazione differità è tuttavia necessario che l’incasso del corrispettivo sia contestuale (o successivo) all’emissione del DDT.

In caso contrario (es. incasso il giorno 12 novembre, spedizione con ddt 13 novembre) la fattura andrà emessa entro lo stesso giorno dell’incasso del corrispettivo.

Cambio di intestazione per le fatture royalties ad Amazon

Diversi operatori stanno ricevendo in questi giorni delle comunicazioni da parte di Amazon dove vengono forniti i nuovi dettagli per la fatturazione a seguito della maturazione di royalties per cessione di contenuti digitali pubblicabili su Kindle.

A seguito di un accordo societario, infatti, la nuova società titolare dei diritti di sfruttamento relativi a Kindle Direct Publishing sarà, dal 1° novembre 2014, Amazon Media EU S.à.r.l. il cui numero di partita iva (VAT number) è il seguente: LU20944528.

E’ importante prendere nota di tale modifica in quanto la stessa impatta, oltre che sulle dichiarazioni instrastat da presentare con periodicità mensile o trimestrale, anche sulla comunicazione periodica delle operazioni intercorse con operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata (Amazon Media ha sede, come del resto Amazon EU, in Lussemburgo).

Tale adempimento lo ricordiamo, riguarda le operazioni attive e passive la cui controparte risiede in uno dei paesi rientranti nella c.d. “black list” dei paesi non collaborativi.

Anche la cessione di royalties nei confronti di Amazon, al superamento della soglia minima attualmente pari a Euro 500,00 per singola operazione, rientra pertanto in tale obbligo.

Ripensare i criteri di tassazione della new economy

La sentenza della Cassazione,  n. 1811 del 17 gennaio 2014 (quella, per intederci, sulla tassazione del gioco on-line) offre qualche spunto di riflessione all’interno dell’acceso dibattito circa la necessità di modificare le norme tributarie nazionali e internazionali per consentire un adeguato livello di tassazione nel settore della web economy.

Il caso affrontato nella sentenza riguardava una società titolare di concessione AAMS per l’esercizio di giochi pubblici a distanza on line, la cui  struttura necessaria per l’esercizio di tale attività (servers ed infrastrutture necessarie per il funzionamento del sito web attraverso cui è fornita l’offerta di gioco) nonché il luogo in cui vengono prese le decisioni riguardanti il «business italiano» erano localizzati all’estero mentre la società italiana, appartenente al medesimo gruppo, era utilizzata esclusivamente per attività di tipo ausiliario rispetto al core business (servizi di marketing e promizione dei giochi on-line, assistenza ai clienti italiani). La sentenza, richiamando in maniera puntuale consolidati principi di diritto tributario internazionale, afferma che il soggetto non va tassato in Italia in quanto la direzione effettiva dell’intero business è svolta all’estero ed ivi è localizzato l’oggetto principale della società.

Particolarmente rilevante appare la circostanza di aver appurato che il soggetto non residente non avesse in Italia né una sede di direzione né servers localizzati sul territorio, elementi che per definizione avrebbero potuto portare a concludere circa l’esistenza di una stabile organizzazione con conseguente “attrazione” di parte dei profitti conseguiti sotto la potestà impositiva del nostro paese.

Le norme ed i principi attuali in tema di fiscalità internazionale tendono a tassare il reddito dove viene svolta l’attività d’impresa principale che li genera.  Tuttavia, come è facile intuire, questo criterio “territoriale” pare francamente inadeguato alla luce della realtà intangibile di internet e dei più recenti modelli di business adottati dalle imprese. Occorre riepensare il sistema andando a tassare i redditi lì dove vengono prodotti, ossia dove si trovano i consumatori, indipendentemente da dove venga «centralizzato» l’esercizio dell’attività d’impresa. Ovviamente non sarà sufficiente una semplice modifica normativa di diritto interno (vd. la c.d. web tax) ma dovrà necessariamente trattarsi di un percorso condiviso a livello internazionale.

La start-up innovativa apre ai soci lavoratori?

Con la Risoluzione 87/E del 14/10/2014 l’Agenzia delle Entrate interviene sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle start-up innovative. Viene in particolare esaminato il secondo dei requisiti alternativi richiesti dall’art. 25, comma 2, lett. h Dl 179/2012 ossia quello della forza lavoro “qualificata“. Tale requisito, lo ricordiamo, prevede l’impego “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale“.

In sintesi l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito;

– l’impiego del personale qualificato può avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore;

– tuttavia, il dato letterale della norma non può portare alla scissione della locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” da quella di “impiego”. Pertanto gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del DL n. 179 /12, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico;

– in caso contrario, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata;

– gli stagisti, essi possono essere computati quale forza lavoro solo nel caso in cui siano retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto;

– ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo “per teste” e non in base alla remunerazione.

L’intervento chiarificatore dell’Agenzia pare sicuramente apprezzabile. Tuttavia, con riguardo alla figura del socio-lavoratore non risulta chiaro se l’Agenzia intende riferirsi alla circostanza di fatto per cui il socio in quanto tale svolga la propria attività in favore della società (c.d. “socio d’opera” come definito ad es. ai fini inps) oppure al fatto che lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del socio sia necessariamente formalizzata in un apposito contratto di lavoro dipendente con la società.

Ricordiamo infatti che la seconda ipotesi, pur essendo generalmente ammessa dalla giurisprudenza, potrebbe conciliarsi in modo problematico con le condizioni dettate dall’inps (circolare 21.6.1983 n. 177) ai fini della ammissibilità di un rapporto di lavoro subordinato con la società. In tale documento di prassi infatti l’inps afferma, tra l’altro, che “la prestazioneda parte del socio di attività lavorativa per la società deve essere diversa da quella che svolge eventualmente come socio” e tale circostanza appare francamente poco realizzabile nell’ambito delle società a ristretta base societaria che spesso possiedono gli altri requisiti per essere start-up innovative.

Ricordo infine che secondo la giurisprudenza (da ultimo Tribunale di Genova sentenza 299/2014) il socio non può giuridicamente dipende da sè stesso e quindi non sarebbe possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato quando si è in presenza di un unico socio o di partecipazioni maggioritarie.