da Marco Vergani | Apr 16, 2012 | Start-up
Il 18 aprile si terrà a Milano (Teatro Elfo) l’evento “Be Your Own Company”. Si tratta di una conferenza/show teatrale in cui intrverranno protagonisti di start-up e neo imprenditori che racconteranno le loro esperienze mettendo in scena le modalità con cui hanno realizzato i loro progetti imprenditoriali. Ulteriori informazioni sul sito www.kaloob.com
da Marco Vergani | Mar 29, 2012 | E-commerce, Internet
Episodi sempre più frequenti nelle vendite on-line riguardano il comportamento abusivo di alcuni acquirenti che, sfruttando la tutela riconosciuta loro dalle norme sui contratti a distanza, esercitano in modo abusivo il diritto di recesso. Il fenomeno, particolarmente diffuso negli USA, colpisce in prevalenza i settori dell’abbigliamento/moda/gioielleria ove i prodotti si prestano ad essere indossati, magari per una o due sere, per essere poi restituiti al venditore completamente integri entro i termini previsti per l’esercizio del recesso. A fronte dunque della restituzione del prezzo e soprattutto senza l’addebito di alcuna penalità (sostenendo al massimo le spese di trasporto per il reso). Purtroppo non vi sono molti rimedi per fronteggiare questa situazione. Le norme sulla vendita a distanza sono completamente sbilanciate in favore dell’acquirente e, d’altra parte, l’esercizio abusivo del diritto di recesso non è contemplato come fattispecie illecita nella maggior parte degli ordinamenti. L’unica contromisura, come suggerito nell’articolo, consiste nell’adozione di policy di reso particolarmente restrittive, nel rispetto tuttavia delle norme in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza (artt. 64 e 65, D. Lgs. 206/2005) che, lo ricordiamo, prevedono:
– l’esercizio del diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della merce;
– l’ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto di recesso sino a 60 giorni, in caso di mancata osservanza degli obblighi informativi previsti dall’art. 47, D.Lgs. 206/2005 circa l’esistenza e le modalità di esercizio del diritto.
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da Marco Vergani | Gen 16, 2012 | Internet
L’imposta sul valore aggiunto sugli acquisti di libri elettronici effettuati nel Regno Unito continuerà a pesare per il 20% sul prezzo di copertina. Il Ministero del Tesoro Britannico ha infatti confermato che non taglierà l’aliquota sui libri elettronici come recentemente avvenuto in altri Paesi Europei, quali Francia e Lussemburgo. Secondo il Governo Britannico, infatti, l’attuale direttiva in materia di Iva non consentirebbe l’applicazione di un’aliquota agevolata sui libri elettronici venduti attraverso il canale di internet. Nonostante questo, il Lussemburgo ha recentemente annunciato che taglierà l’aliquota Iva applicabile agli e-book al 3%, dal 15%, in inea con il tasso che si applica alle copie cartacee. Ciò offre un notevole vantaggio competitivo ad un player come Amazon, la cui sede per le operazioni in Europa è basata, appunto, in Lussemburgo. Le norme europee stabiliscono, al momento, che il livello di imposta applicabile è legata al paese di origine del venditore, piuttosto che alla residenza del compratore. Queste regole sono però destinata a cambiare a partire dal 2015, quando l’imposta sul valore aggiunto per gli e-book sarà regolata sulla base del paese di residenza dell’acquirente e non di origine della società venditrice.
da Marco Vergani | Dic 27, 2011 | Pareri, Start-up
Come era prevedibile i due provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate il 22 dicembre scorso in tema di “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovi minmi” tacciono completamente sul regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000). In particolare non risulta chiara la sorte di quanti vi hanno sinora aderito e, soprattutto, se sia ancora possibile accedervi, dal momento che nè il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 nè alcuno dei decreti che si sono susseguiti a partire dalla scora estate lo hanno formalmente abrogato. E ciò nonostante l’intento del Decreto 98/2011 fosse quello di riformare e concentrare gli attuali regimi forfettari. A mio parere, chi è già nel regime delle nuove iniziative può tranquillamente restarvi sino al raggiungimento del triennio. Il testo del Provvedimento 185820 (punto 2.3) è abbastanza chiaro sul punto, affermando che l’adesione da parte di tali soggetti al nuovo regime dei minimi è una mera facoltà e non un obbligo. Il Provvedimento afferma testualmente che “i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Ritengo inoltre che a tale regime, non essendo stato come accennato formalmente abrogato, possa inoltre aderirvi “ex novo” chi possiede i relativi requisiti a partire dal 1° gennaio 2012. Per lo meno fintantochè non interverrà la sua esplicita abrogazione a livello legislativo. La presenza del regime delle nuove iniziative non è infatti di ostacolo all’intento di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro” e ciò dal momento che, tra i requisiti richiesti, vi è appunto quello di intraprendere un’attività del tutto nuova (identico requisito presente nel nuovo regime dei minimi). Inoltre si tratta di un regime indubbiamente più penalizzante rispetto a quello dei nuovi minimi dal momento che l’aliquota dell’imposta sostituiva è raddoppiata (10% contro 5% dei nuvi minimi) ,vi la presenza degli studi di settore e soprattutto la durata è limitata ad un triennio anzichè a 5 anni o più. Non vi è dunque spazio per arbitraggi di tipo elusivo volti a conseguire indebiti risparmi di imposta. Credo tuttavia che sul punto un chiarimento ufficiale sarebbe auspicabile.
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da Marco Vergani | Dic 19, 2011 | Internet, Start-up
La Provincia e la Camera di Commercio di Monza e Brinza hanno presentato mercoledì scorso il Bando “Ritorno al futuro” con l’obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese innovative nel territorio. L’agevolazione si rivolge sia ad aspiranti imprenditori (persone fisiche), che si impegnino a creare una Piccola e Media Impresa, avente sede legale in provincia di Monza e Brianza sia a Piccole e Medie Imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Monza e Brianza in data non antecedente al 1 luglio 2011, aventi sede legale in provincia di Monza e Brianza. Risulta in particolare agevolata l’attività di produzione di beni (intesa anche come assemblaggio e lavorazione di semilavorati), comprensiva, eventualmente, delle attività di progettazione e ricerca & sviluppo nei seguenti settori:
A. AEROSPAZIO
B. ARREDAMENTO E LEGNO
C. ATTIVITÁ DI DESIGN
D. AUTOMOTIVE
E. BIOTECNOLOGIE
F. EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE
G. ELETTRONICA
H. ENERGIA, FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE
I. ICT (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY), PRODUZIONE DI SOFTWARE
J. INDUSTRIA TESSILE, MODA, ABBIGLIAMENTO
K. MECCANICA DI PRECISIONE, METALLURGIA E BENI STRUMENTALI
L. PRODUZIONE/LAVORAZIONE DI MATERIALI, MACCHINARI, ATTREZZATURE O PRODOTTI
AVANZATI
M. PRODOTTI CHIMICI
N. REALIZZAZIONE DI PRODOTTI INNOVATIVI
Sono considerate ammissibili tutte le spese relative all’avvio di una start-up: studi di fattibilità, piani di impresa e spese per consulenze specialistiche; oneri di costituzione; impianti generali e spese di ristrutturazione; macchinari, attrezzature (hardware compreso) e beni strumentali; spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali, marchi e brevetti; software e spese di realizzazione di siti web. Sono escluse, invece, le spese sostenute per l’acquisto di terreni, fabbricati e automezzi.
L’agevolazione risulta particolarmente appetibile per le micro imprese in quanto offre un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili. Il contributo massimo concesso non potrà superare la somma di € 12.000 (al lordo delle ritenute del 4%). L’investimento proposto non potrà, pena inammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, avere un valore inferiore a € 5.000 (al netto dell’IVA).
Le domande dovranno essere inoltrate a partire dal 1°febbraio fino al 2 aprile 2012.
da Marco Vergani | Dic 1, 2011 | Start-up
L’idea di un prodotto o di un servizio difficile da imitare e con un buon potenziale di mercato è un fattore necessario ma non sufficiente per convincere un investitore a finanziare un’impresa. Indipendentemente dagli obiettivi del Business Plan (start-up o sviluppo), e dalla fase del ciclo di vita in cui si trova l’impresa, gli investitori richiedono garanzie su alcune abilità dell’imprenditore: quella di formare un team vincente e quella di saper creare e, successivamente, consolidare una rete di relazioni che possa supportare lo sviluppo della Business Idea. La valorizzazione delle competenze riveste un ruolo centrale in ogni piano: è opinione diffusa, tra gli investitori, che l’incompetenza manageriale rappresenti la principale causa di fallimento di un’iniziativa.
Un’indagine condotta presso 70 venture capitalist europei ha evidenziato la presenza di logiche simili di valutazione della potenzialità di un business e di una certa coerenza nell’ordine di importanza attribuita ai singoli elementi. Anche se i diversi fattori vanno calati nelle specificità che caratterizzano ogni iniziativa imprenditoriale, si può apprezzare l’importanza rivestita dai fattori di tipo manageriale-relazionale. Di seguito sono riportati i primi 35 fattori in ordine di importanza. E’ agevole notare come i dati finanziari a supporto dell’idea sono importanti, ma non quanto i fattori manageriali e le opportunità di mercato.
1.Potenzialità di leadership dell’imprenditore
2.Potenzialità di leadership del management team
3.Esperienza specifica riconosciuta del management team
4.Esperienze precedenti dell’imprenditore
5.Esperienze precedenti del management team
6.Quota di mercato (se l’impresa esiste già)
7.Capacità del team nel marketing e nelle vendite
8.Capacità del team a livello organizzativo/amministrativo
9.Abilità nel generare ritorno sull’investimento
10.Grado di conoscenza del prodotto e del mercato
11.Tasso atteso di ritorno sull’investimento
12.Tempo necessario per raggiungere il punto di pareggio
13.Capacità del team a livello finanziario e contabile
14.Abilità nel creare barriere all’entrata dei nuovi concorrenti
15.Rispettare i vincoli del budget
16.Capacità del team in ambito di processi di produzione
17.Unicità del prodotto e della tecnologia
18.Crescita ed attrattività del mercato
19.Percentuale del mercato già consolidata
20.Tempo necessario per ripagare l’investimento
21.Abilità nell’influenzare la natura del business
22.Grado di rilevanza delle assunzioni non chiare
23.Tipo di investimento richiesto
24.Facilità d’entrata nel mercato
25.Forza dei fornitori e dei distributori
26.Natura e livello della competizione
27.Localizzazione dell’attività
28.Coerenza del business con gli investimenti del venture capitalist
29.Proiezione sulla crescita del mercato
30.Sensibilità del business alle fluttuazioni economiche
31.Abilità di coinvolgere altri nel business
32.Numero e tipologia (eventuale) di investitori già presenti
33.Fattori di ciclicità (stagionalità) del prodotto e del mercato
34.Eventualità ed ammontare di ulteriori finanziamenti
35.Localizzazione del business rispetto alle fonti di finanziamento
[fonte: Imprenditori e imprese, a cura di Andrea Lipparini e Gianni Lorenzoni, edizioni Il Mulino]
I potenziali investitori sono principalmente interessati alle competenze del management, in particolare se l’imprenditore ed i suoi collaboratori posseggono doti di leadership e capacità di implementazione della business idea.