II Consiglio di Sorveglianza della SIAE nella riunione del 29 Giugno 2019 ha deliberato di riconoscere, agli iscritti al Fondo di Solidarietà che abbiano maturato il diritto a godere dell’assegno di professionalità antecedentemente al 31/12/2011, una somma una tantum. La liquidazione delle somme spettanti avverrà nel corso del 2019 previa espressa rinuncia dell’interessato nei confronti del Fondo di Solidarieta ad ogni pretesa e/o diritto e/o ragione per se e/o eredi e/o congiunti e/o aventi causa, basata sulle norme regolamentari antecedenti alle modifiche apportate dalla delibera commissariale 86/2011.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme percepite occorre ricordare che le diverse sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei soci aderenti al Fondo di Solidarietà SIAE a percepire l’assegno di professionalità, si basano sull’assunto che l’assegno stesso costituisca una prestazione previdenziale integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio.

Pertanto l’assegno percepito una tantum è assimilabile ad un riscatto delle somme versate ad una forma di previdenza complementare.

Sulla base della normativa in vigore il trattamento fiscale per questa ipotesi è costituito dall’applicazione di una ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 23%. Non occorrerà quindi dichiarare le suddette somme nel Modello Unico/730 in quanto già soggette a tassazione definitiva.