II Consiglio di Sorveglianza della SIAE nella riunione del 29 Giugno 2019 ha deliberato di riconoscere, agli iscritti al Fondo di Solidarietà che abbiano maturato il diritto a godere dell’assegno di professionalità antecedentemente al 31/12/2011, una somma una tantum. La liquidazione delle somme spettanti avverrà nel corso del 2019 previa espressa rinuncia dell’interessato nei confronti del Fondo di Solidarieta ad ogni pretesa e/o diritto e/o ragione per se e/o eredi e/o congiunti e/o aventi causa, basata sulle norme regolamentari antecedenti alle modifiche apportate dalla delibera commissariale 86/2011.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme percepite occorre ricordare che le diverse sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei soci aderenti al Fondo di Solidarietà SIAE a percepire l’assegno di professionalità, si basano sull’assunto che l’assegno stesso costituisca una prestazione previdenziale integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio.
Pertanto l’assegno percepito una tantum è assimilabile ad un riscatto delle somme versate ad una forma di previdenza complementare.
Sulla base della normativa in vigore il trattamento fiscale per questa ipotesi è costituito dall’applicazione di una ritenuta d’imposta a titolo definitivo del 23%. Non occorrerà quindi dichiarare le suddette somme nel Modello Unico/730 in quanto già soggette a tassazione definitiva.
Buongiorno ho letto che l’agenzia delle Entrate, con risposta ad un interpello ha precisato che, per i contribuenti in regime forfettario, «ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto di autore e l’attività di lavoro autonomo svolta, essi dovranno concorrere alla verifica del limite di 65mila euro per l’accesso o la permanenza nel regime». Ho però il dubbio se i proventi corrisposti dalla Siae a un compositore in regime forfettario siano da considerare per la verifica di questo limite, in quanto la Siae corrisponde i proventi a seguito dell’utilizzazione dell’opera da parte di terzi. In altre parole, poiché la ripartizione e liquidazione degli incassi per diritti d’autore viene fatta dalla Siae in base alla “durata di utilizzazione” dell’opera e non a seguito di una cessione di diritti di autore, si chiede se è corretta l’interpretazione per cui tali proventi non sono da comprendere nel computo per la verifica del limite dei 65mila euro di ricavi.
Grazie
Buongiorno, a mio parere la distinzione tra il reddito per la cessione del diritto e il reddito “per la durata della utilizzazione” dell’opera stessa non è dirimente in merito al tema dell’inserimento o meno nel regime forfettario, trattandosi infatti di redditi correlati all’attività eseguita normalmente dal contribuente. Da qui la conclusione che essi vanno compresi nel tetto di 65mila euro e tassati nel quadro LM, benché determinati, precedentemente, fruendo delle riduzioni ex articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986).
Marco Vergani