Con la risposta all’interpello 48 pubblicata in data 11/02/2020 dall’agenzia delle Entrate viene confermata la possibilità di avvalersi del regime forfettario di cui alla legge 190/2014 anche in caso di esercizio di attività normalmente soggette al regime del margine.

Il caso riguardava un contribuente interessato ad avviare un’attività di “compro oro”, consistente nell’acquisto da privati di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione oppure alla rivendita a privati e/o altri soggetti.

Ai fini Iva, l’attività di compro oro è soggetta al regime del margine disciplinato dal Dl 41/1995, ferma restando la facoltà di optare per il regime Iva ordinario. Il comma 57 della legge 190/2014 preclude il regime forfetario alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (quale è quello del margine) o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Con la circolare 10/E/2016, l’Agenzia aveva chiarito che l’esercizio di una attività esclusa dal regime forfettario preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale. Con la circolare 9/E/2019, l’Agenzia aveva poi affermato che nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’Iva nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfettario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

L’interpello riguardava proprio la circostanza di dover esercitare, nell’anno precedente, l’opzione per il regime ordinario, cosa non possibile per i soggetti che avviano un’attività per la prima volta e che, quindi, non hanno periodi di imposta precedenti. Riteneva pertanto l’istante di poter adottare un comportamento concludente, senza esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

La risposta delle Entrate è favorevole. In particolare, viene precisato che quanto affermato nella circolare 9/E/2019 riguarda esclusivamente i soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine. Ne consegue che coloro che iniziano l’attività e che quindi, nei periodi di imposta precedenti non hanno applicato il regime speciale, possono applicare il regime forfettario sin da subito, senza necessità di optare prima per il regime ordinario Iva.