Diritti d’autore musicali: cosa succede se i compensi li incassa un terzo?

Nel mondo della musica è sempre più comune che i compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d’autore non vengano incassati direttamente dall’artista. Spesso entrano in gioco società di management, editori, label o altri soggetti che, per accordo contrattuale, si occupano di riscuotere i proventi e di gestirne l’amministrazione.

La domanda che sorge spontanea è sempre la stessa: se i compensi non arrivano direttamente all’autore, il trattamento fiscale cambia?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, ribadita di recente con la risposta a interpello n. 13/2026, è piuttosto chiara: no, a condizione che l’autore resti titolare del diritto di sfruttamento economico dell’opera.


Incasso e titolarità non coincidono

Il punto centrale su cui l’Agenzia insiste è la distinzione tra incasso materiale dei compensi e titolarità del diritto d’autore. Dal punto di vista fiscale non è decisivo capire chi incassa, ma chi è il titolare del diritto.

Se l’autore mantiene la proprietà del diritto d’autore e affida a un terzo soltanto il compito di riscuotere i compensi – ad esempio attraverso un mandato all’incasso – il reddito resta comunque imputabile all’autore, anche nel caso in cui il denaro non transiti mai direttamente sul suo conto corrente.


Il caso tipico: cantautore e società di amministrazione dei diritti

Si pensi al caso, molto diffuso, di un cantautore iscritto alla SIAE che affida a una società l’amministrazione delle proprie quote autorali. La società incassa i proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, anticipa eventualmente alcune somme all’artista e trattiene una percentuale a titolo di compenso per l’attività svolta.

Nonostante questo schema, dal punto di vista fiscale nulla cambia: i compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere restano redditi assimilati al lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR e devono essere tassati in capo all’autore secondo il principio di cassa. A tali redditi continua inoltre ad applicarsi la deduzione forfetaria delle spese, pari al 25% o al 40% nel caso di autori con meno di 35 anni.

Il fatto che l’incasso avvenga tramite un soggetto terzo non modifica la qualificazione reddituale, perché il rapporto giuridico sottostante tra autore e sfruttamento dell’opera rimane invariato.


Anticipazioni di liquidità: quando non sono reddito

Un altro aspetto rilevante chiarito dall’interpello riguarda le somme anticipate all’artista dalla società che gestisce i diritti. Nel caso esaminato dall’Agenzia, tali anticipazioni sono considerate semplici provviste di liquidità, erogate in attesa della liquidazione definitiva dei compensi da parte della SIAE.

Proprio per questa loro natura, le anticipazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF, poiché non rappresentano un corrispettivo definitivo né un compenso per prestazioni d’opera. Naturalmente, questa conclusione vale solo se l’anticipo è effettivamente recuperabile e collegato a proventi futuri; in presenza di anticipi garantiti o non restitutivi, il rischio di una diversa qualificazione fiscale aumenterebbe sensibilmente.


Producer, label e incassi da streaming

Le stesse considerazioni valgono anche in un altro scenario molto comune: quello del producer che mantiene i diritti sulle proprie opere ma affida a una label l’incasso dei proventi derivanti da streaming, sincronizzazioni e licenze.

Anche in questo caso, se il producer resta titolare del diritto d’autore, i compensi incassati dalla label sono fiscalmente redditi del producer. Un errore piuttosto frequente è ritenere che, non avendo ricevuto direttamente le somme, non vi sia nulla da dichiarare. In realtà, proprio questa convinzione può portare a errori dichiarativi e a contestazioni fiscali.


Quando il trattamento fiscale cambia davvero

Il quadro muta radicalmente solo quando non si è più in presenza di un mandato all’incasso, ma di una vera e propria cessione del diritto di sfruttamento economico. Se l’autore cede definitivamente i diritti a un terzo, perdendo la titolarità sull’opera, allora i proventi percepiti assumono una diversa qualificazione fiscale.

In queste ipotesi, il reddito non rientra più tra quelli assimilati al lavoro autonomo, ma tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, senza applicazione delle deduzioni forfetarie previste per gli autori. Ancora una volta, è il contenuto del contratto – e non il percorso del denaro – a determinare il trattamento fiscale.


Un’ultima attenzione: attività abituale e partita IVA

L’Agenzia ricorda infine che, qualora lo sfruttamento delle opere dell’ingegno avvenga in modo abituale e organizzato, si può configurare un’attività di lavoro autonomo professionale. In questi casi, il confine con l’obbligo di partita IVA diventa più sottile, soprattutto per artisti e producer che operano in modo strutturato e continuativo.


Conclusione

La risposta a interpello n. 13/2026 conferma un principio fondamentale: nel diritto d’autore non conta chi incassa i compensi, ma chi resta titolare del diritto. Affidare l’incasso a un soggetto terzo non modifica, di per sé, la natura fiscale dei proventi.

Per questo motivo, nel settore musicale, la corretta impostazione contrattuale è essenziale tanto quanto la gestione economica: è lì che si decide, prima ancora che arrivino i compensi, quale sarà il loro trattamento fiscale.

Does an Italian musicians need to declare income from a concert abroad?

An Italian music producer, operating under a flat-rate VAT scheme, performed as a guest start a concert in Israel and received payment subject to a 9.4% withholding tax. Should this income also be declared in Italy?

The tax treaty between Italy and Israel (Law 371/1997) governs the taxation of artistic income between the two countries. According to Article 17, the income earned can be taxable in the country where the activity was performed (in this case, Israel), but this does not exempt the rapper from declaring it in Italy as well.

If the treaty provided for a complete tax exemption in Italy, it would explicitly state so using terms like “only” or “exclusively”. Since this is not the case, the income must still be reported in Italy.

However, to avoid double taxation, the rapper is entitled to a foreign tax credit equal to the taxes already paid abroad, offsetting the Italian tax liability with the 9.4% withholding tax applied in Israel.

Attività di disc-jockey svolta all’estero: aspetti previdenziali

L’attività del disc-jockey rientra fra quelle da assicurare alla gestione dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), di competenza dell’Inps, in quanto espressamente rientranti nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza 11377/2020.

I contributi vanno versati da parte del committente beneficiario dell’attività del disc-jockey, quando essa è svolta in Italia.

Per gli spettacoli o eventi realizzati all’estero a favore di un committente straniero, la questione è più complessa, perché possono sussistere le seguenti ipotesi:

– la prestazione nello Stato estero non è suscettibile, per la legge di quel Paese, di copertura previdenziale: il committente non ha titolo per versare in Italia i contributi, e in più non c’è la possibilità di avvalersi del distacco con il certificato Inps A1, perché il dj non può versare alla gestione Inps dello spettacolo i contributi, in quanto per i lavoratori autonomi ciò è ammesso solo per gli esercenti attività musicale. In questo caso non c’è, quindi, copertura contributiva;

– la prestazione nello Stato estero è soggetta a contributi in quello Stato secondo le leggi del luogo: non c’è alcuna possibilità che quei contributi vengano versati in Italia, per le ragioni indicate nel punto precedente. In questo caso però, ai fini previdenziali, sarà possibile (per gli Stati Ue o convenzionati con l’Italia) totalizzare questi contributi con quelli italiani per raggiungere il diritto alla pensione e, inoltre, se e quando si perfezioneranno i requisiti precisati dallo Stato estero, chiedere una pensione in tale Stato.

Concerti e live show organizzati in Italia da agenzie estere. Modalità di fatturazione

Nonostante le attuali restrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e delle ultime direttive ministeriali che confermano le limitazioni delle capienze per i concerti, il settore della musica dal vivo si sta preparando ad una graduale ripresa.

Una delle questioni fiscali rimaste in sospeso durante il periodo di sospensione delle attività riguarda il trattamento Iva delle prestazioni di organizzazione/allestimento di live show sul territorio italiano da parte di soggetti esteri.

Capita sovente infatti che un soggetto straniero (sia esso una società di management di un singolo artista, un’agenzia di booking o una semplice etichetta discografica) incarichi una società italiana di organizzare/allestire un concerto o un live show musicale in Italia al quale partecipino artisti o musicisti esteri.

Il dubbio riguarda le modalità con le quali il soggetto italiano incaricato dell’organizzazione dell’evento debba fatturare la propria prestazione al committente estero.

In questi casi la prestazione in argomento (organizzazione o allestimento di live show) può essere considerata dal punto di vista IVA, una prestazione di servizi cosiddetta generica. In base alla normativa in vigore questo tipo di prestazione, se resa da una società italiana a un soggetto di imposta stabilito in un altro Stato comunitario o extracomunitario, non si considera effettuata in Italia a norma dell’articolo 7–ter, primo comma, del Dpr 633/1972, anche se viene utilizzata nel territorio nazionale. La fattura italiana va quindi emessa senza esposizione di Iva, con l’annotazione «operazione non soggetta ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972».

In deroga a questo criterio, se la prestazione ha per oggetto un’attività artistica/ricreativa – quale un live show musicale – i servizi connessi all’accesso a tale manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, nonché i servizi accessori relativi all’accesso, resi a committenti soggetti passivi, si considerano effettuati in Italia, a norma dell’articolo 7–quinquies, lettera b, del Dpr 633/1972, quando la manifestazione stessa si svolga materialmente in Italia (circolare 37/E/2011).

The reduced tax rate of the Italy-Switzerland convention on double taxation also applies to royalties paid back by an Italian company to a Swiss artist.

Royalties paid by an Italian company to a singer resident in Switzerland should be taxed in Italy with a 5% reduced tax rate according to Agenzia delle Entrate (ruling n. 2020/493) .

The ruling concerned the contractual relationship by an artist resident in Switzerland which has transferred to an italian company the exclusive rights to use phonic reproductions and duplications or the recordings of his performances as a singer. In exchange, the artist receives royalties equal to a certain percentage of the price of the records sold.
In this case Agenzia delle Entrate, complying with a previous interpretation, found that the royalties received by the Swiss artist are also relevant for tax purposes in Italy, but with the application of the more favorable tax regime (withholding tax of 5%) provided for by Article 12, paragraph 2, of the Convention. This more favorable tax regime would apply not only to “copyrights” but also to “neighbouring rights “(such as royalties earned from the public performance of a master recording).

Aspetti fiscali del lancio di una Web Radio

Supponiamo che una società del settore dell’intrattenimento intenda lanciare una propria web radio (o una web tv) come strumento di marketing (brand radio in-store). Come vanno trattati i relativi costi, inclusi quelli delle licenze di trasmissione dei brani audio, dal punto di vista contabile e fiscale?

Premettiamo innanzitutto che i costi sostenuti per la creazione di una web radio possono essere iscritti in bilancio alla voce B.I.1 («Costi di impianto e di ampliamento») se sono relativi all’inizio di una nuova attività o all’ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite. In alternativa potrebbero essere iscritti alla voce B.I.3 se sono assimilabili alla creazione di un sito web.

In ogni caso, la capitalizzazione dei costi deve rispettare le condizioni richieste dal principio contabile Oic24.

La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato patrimoniale è consentita solo se si dimostrano la congruenza e il rapporto causa–effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre per i diritti di brevetto la capitalizzabilità è subordinata alla possibilità di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso, e alla possibilità di limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. In ogni caso, il costo dev’essere stimabile con sufficiente attendibilità.

Dal punto di vista fiscale, i costi di impianto e di ampliamento sono deducibili a norma dell’articolo 108, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) nel limite della quota civilistica imputabile a ciascun esercizio, mentre le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1, del Tuir).