L’attività del disc-jockey rientra fra quelle da assicurare alla gestione dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), di competenza dell’Inps, in quanto espressamente rientranti nel gruppo A dei lavoratori dello spettacolo, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza 11377/2020.

I contributi vanno versati da parte del committente beneficiario dell’attività del disc-jockey, quando essa è svolta in Italia.

Per gli spettacoli o eventi realizzati all’estero a favore di un committente straniero, la questione è più complessa, perché possono sussistere le seguenti ipotesi:

– la prestazione nello Stato estero non è suscettibile, per la legge di quel Paese, di copertura previdenziale: il committente non ha titolo per versare in Italia i contributi, e in più non c’è la possibilità di avvalersi del distacco con il certificato Inps A1, perché il dj non può versare alla gestione Inps dello spettacolo i contributi, in quanto per i lavoratori autonomi ciò è ammesso solo per gli esercenti attività musicale. In questo caso non c’è, quindi, copertura contributiva;

– la prestazione nello Stato estero è soggetta a contributi in quello Stato secondo le leggi del luogo: non c’è alcuna possibilità che quei contributi vengano versati in Italia, per le ragioni indicate nel punto precedente. In questo caso però, ai fini previdenziali, sarà possibile (per gli Stati Ue o convenzionati con l’Italia) totalizzare questi contributi con quelli italiani per raggiungere il diritto alla pensione e, inoltre, se e quando si perfezioneranno i requisiti precisati dallo Stato estero, chiedere una pensione in tale Stato.