da Marco Vergani | Ago 31, 2020 | Impatriate workers, Internet
The clarifications provided by Agenzia delle Entrate in the question 956-61 / 2020 are interesting because they concern work activities in the digital sector that are typically “mobile” and can be exercised remotely.
The case concerns a natural person with dual citizenship, French and Italian, who has never resided in Italy and is registered with Aire.
In 2019 the person ceased professional activity in France and, in March 2020, moved to Sardinia to start a self-employment activity as a marketing and social consultant
Furthermore, the former professional intends to undertake an entrepreneurial activity for the online sale of video products. In particular, the request was made for clarification regarding the possibility of benefiting from the special regime:
(a) in the case of joint self-employment and business activities, even if the latter was started after the transfer of residence and the beginning of the consultancy activity;
(b) in the event that the entrepreneurial activity was exercised through a company with an option for the tax transparency regime reserved for companies with a limited corporate base (Article 116 of the TUIR).
With the new law introduced by Legislative Decree 34/2019, from 2020 workers who were resident abroad in the two tax periods before the transfer to Italy are entitled to benefits and undertake to reside in Italy for at least two years by carrying out the work mainly in the Italian territory.
They are entitled to the tax exemption for personal income tax purposes, for five years, of 70% of the salaried or self-employed income produced in our country. The regime also applies to those who start a new business. For those who move to a municipality in the South (including the islands), the tax deduction rises to 90 percent.
Furthermore, the benefits extend for a further five years, with a 50% tax reduction in this additional time frame, in the case of workers with at least one child or who purchase residential properties in Italy (within the first five years).
With the subsequent Legislative Decree 124/2019, the concessions were extended to subjects who transferred their residence from 30 April 2019 with effect from the 2019 tax period.
As for the first question, Agenzia delle Entrate believes that, in the presence of a “functional” connection between the transfer of residence in Italy and the start of a work activity, income deriving from other activities undertaken in tax periods following the transfer (but within the eligible five-year period) may also be included in the concession.
On the second question, the answer starts from the observation that the legislation in question refers to the income “produced” by the workers: therefore, the income generated by limited liability companies and by commercial partnerships would be excluded even if charged in transparency regime (articles 116 and 5 of the TUIR) to “impatriate” natural persons members. Basically, subsidized business income would only be those produced by the individual entrepreneur.
da Marco Vergani | Lug 21, 2020 | Music and taxation, SIAE
Supponiamo che una società del settore dell’intrattenimento intenda lanciare una propria web radio (o una web tv) come strumento di marketing (brand radio in-store). Come vanno trattati i relativi costi, inclusi quelli delle licenze di trasmissione dei brani audio, dal punto di vista contabile e fiscale?
Premettiamo innanzitutto che i costi sostenuti per la creazione di una web radio possono essere iscritti in bilancio alla voce B.I.1 («Costi di impianto e di ampliamento») se sono relativi all’inizio di una nuova attività o all’ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite. In alternativa potrebbero essere iscritti alla voce B.I.3 se sono assimilabili alla creazione di un sito web.
In ogni caso, la capitalizzazione dei costi deve rispettare le condizioni richieste dal principio contabile Oic24.
La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato patrimoniale è consentita solo se si dimostrano la congruenza e il rapporto causa–effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre per i diritti di brevetto la capitalizzabilità è subordinata alla possibilità di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso, e alla possibilità di limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. In ogni caso, il costo dev’essere stimabile con sufficiente attendibilità.
Dal punto di vista fiscale, i costi di impianto e di ampliamento sono deducibili a norma dell’articolo 108, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) nel limite della quota civilistica imputabile a ciascun esercizio, mentre le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1, del Tuir).
da Marco Vergani | Lug 7, 2020 | Diritto d'autore, Music and taxation
I musicisti/producer con partita Iva forfettaria che ricevono proventi a titolo di diritto d’autore dalle proprie label possono manifestare dei dubbi circa il corretto trattamento fiscale di tali proventi.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto nella risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell’età del percipiente) ma vengono assoggettati all’imposta sostitutiva.
Normalmente i contratti discografici con le label che garantiscono la distribuzione in formato digitale sulle principali piattaforme (Spotify, ecc..), dell’opera musicale, effettuano il pagamento delle royalties solo al superamento del c.d. “break even point” ossia l’ammontare dei costi di promozione (o anche di eventuale produzione) del disco anticipati all’artista dall’etichetta stessa in sede di stipula del contratto.
Superata questa soglia l’artista si vede finalmente accreditate le somme relative alle royalties spettanti secondo le percentuali pattuite nel contratto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se l’artista che percepisce le royalties è in regime forfettario, tali proventi:
- sono ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 Tuir,
- tale importo è cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l’imposta sostitutiva.
Pertanto, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo tassabile, ma poi vengono assoggettati all’imposta sostitutiva (5% o 15%) propria del regime forfettario.
E’ bene infine ricordare che i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica della soglia di 65.000 euro relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d’imposta, per verificare la permanenza o meno del contribuente nel regime (ricordando che il superamento di tale soglia comporta la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo quello di superamento stesso).
da Marco Vergani | Mag 12, 2020 | Taxation in Italy
Repatriating one or more stages of production carried out across the border by a subsidiary company or by a foreign branch could be necessary due to the emergency linked to the spread of coronavirus.
In the planning of the return to Italy, it must first be remembered that, for tax purposes, the tax period must be considered in a uniform manner. The headquarter transfer does not determine two different tax periods and, consequently, it is necessary to verify whether, in the year of repatriation, the company should be considered resident in Italy or abroad.
According to article 73, of Presidential Decree 917/1986 (Tuir) a person is considered resident for tax purposes when he has at least one of the elements in Italy for most of the tax period that suggest residence (registered office, administrative headquarters, or corporate purpose).
Taking into account that 2020 is a leap year, this condition occurs when the 184 days are exceeded. Simplifying, therefore, if a company transfers its headquarters in Italy by 1 July 2020, it is considered resident in Italy from that year. However, it is necessary to verify how the transfer of the registered office in Italy is treated by the legislation of the foreign state for the different effects that may arise (i.e. time of cancellation of the company from the Register of companies). In the previous example, therefore, the repatriated company will be fiscally resident in Italy in 2020 if the cancellation from the foreign business register takes place by 1 July 2020. If, however, the transfer qualifies as a dissolution hypothesis, the company will assume as the initial date of it’s tax period in Italy, the one of the transfer, regardless of whether it occurs in the first or second part of the year.
The tax valuation criteria of the assets and liabilities belonging to the company moved to Italy are defined by article 166-bis of the Tuir .
The first assessment must be made based on the location of the foreign company.
- If it comes from a state belonging to the EU or white list (Ministerial Decree of 4 September 1996), the incoming tax value of the assets and liabilities is the market value.
- The same criterion also applies in cases of origin from non-EU states or non-white lists in the event of an agreement following rulings based on article 31-ter of Presidential Decree 600/73.
- In the other cases the entry tax value of the assets is assumed to be the lower of the purchase cost, the book value and the market value; for liabilities, however, the higher of the same values must be assumed.
Finally, it should be noted that, if the subject of the transfer is a company or a business unit, the value must be considered taking into account the goodwill.
da Marco Vergani | Apr 27, 2020 | Music and taxation
Una delle fonti reddituali degli artisti musicali è costituita dalla vendita delle licenze di sincronizzazione in grandi cataloghi online. In passato, questi vantaggi erano riservati in gran parte a grandi artisti e a gruppi musicali di fama mondiale: oggi i servizi di music licensing hanno aperto ai musicisti indipendenti, grazie alla ricerca sempre più dettagliata di materiale nuovo ed interessante da parte delle agenzie pubblicitarie che lavorano per medi e grandi brand. Con il termine sincronizzazione si intende l’abbinamento o l’associazione permanente tra opere musicali e immagini fisse o in movimento; la registrazione dell’opera musicale, pertanto, non solo viene duplicata ma, altresì, abbinata (ovvero sincronizzata) ad un prodotto diverso (ad esempio ad un filmato pubblicitario, ad un videoclip, un filmato cinematografico, ecc..).
Dal punto di vista legale la disciplina applicabile a tale tipologia di utilizzi è quella contenuta nell’art. 72 della Legge sul Diritto d’Autore che riguarda appunto la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dell’opera musicale in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione. Tutte queste operazioni non possono compiersi senza il preventivo consenso dell’avente diritto, ossia di norma dell’autore. Numerose sentenze hanno infatti affermato che la riproduzione in copia di spezzoni musicali per esigenze tecniche legate ad una qualsiasi forma di utilizzazione, è illegittima se effettuata senza l’autorizzazione del titolare del diritto (vd. Cass. n. 12993 del 23/11/1999 che coinvolgeva la società RTI del gruppo Mediaset per l’utilizzo senza consenso dell’opera musicale Yesterday dei Beatles quale colonna sonora di uno spot pubblicitario).
Sul fronte fiscale i redditi conseguiti a fronte della concessione del diritto alla sincronizzazione sono inquadrabili tra di compensi (redditi) derivanti dallo sfruttamento economico di opere coperte dal diritto d’autore . Tali redditi sono costituiti dai proventi in denaro (o in natura) percepiti nel periodo s’imposta ridotti del 25% (40% se il soggetto percettore ha meno di 35 anni) a titolo di deduzione forfettaria. Il committente dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 20% sull’importo erogato. Se il committente è una società estera non dovrà essere effettuata nessuna ritenuta.
da Marco Vergani | Apr 21, 2020 | Start-up
Le clausole di co-vendita costituiscono ormai una prassi nella redazione degli accordi parasociali stipulati in occasione di operazioni aventi per
oggetto la cessione di partecipazioni societarie ovvero la costituzione di società in partnership. La prima distinzione che è opportuno operare è quella tra le clausole di tag-along o di accodamento e quelle di drag-along o di trascinamento.
Le prime hanno per oggetto il diritto attribuito al socio di minoranza di vendere unitamente al socio di maggioranza le proprie partecipazioni alle medesime condizioni da questo pattuite con terzi, ovvero a condizioni predeterminate, mentre le seconde hanno per oggetto l’obbligo per il socio di minoranza di vendere le proprie partecipazioni assieme al socio di maggioranza alle condizioni da questo pattuite con un terzo per la cessione delle proprie partecipazioni.
C’è anche da osservare che, specie negli ultimi anni, si è assistito ad una tendenza sempre più insistente a trasferire tali pattuizioni negli statuti delle società onde dare efficacia alle stesse anche verso i terzi. Quindi da clausole prettamente di natura obbligatoria contenute negli accordi parasociali, le clausole di co-vendita sono divenute clausole di natura statutaria.
Parlando nello specifico delle clausole di tag-along esse sono nate come forma di tutela dell’interesse del socio di minoranza a che la sua partecipazione, in quanto non determinate nella gestione della società, di fatto resti senza valore di mercato. In verità tale obiettivo nella prassi contrattuale ha poi assunto diverse sfaccettature a seconda delle esigenze del socio di minoranza che ne chiede la concessione.
Ad esempio spesso il fine perseguito è quello di un completamento, o meglio alternativa, al diritto di prelazione non avendo il socio di minoranza la capacità o la volontà di esercitare il diritto di prelazione in occasione del mutamento non gradito della compagine sociale. Ovvero, più semplicemente, lo scopo perseguito è quello di volersi avvantaggiare della
maggiore capacità commerciale del socio di maggioranza e via dicendo.
A fronte di tale varietà di motivazioni la clausola di tag-along ha assunto diverse formulazioni.
Essa può prevedere il semplice diritto del socio di minoranza di vendere alle medesime condizioni del socio di maggioranza e solo se costui venda l’intera propria partecipazione. A tale diritto può accompagnarsi l’espressa impossibilità di vendere per il socio di maggioranza qualora non sia venduta anche la partecipazione del socio di minoranza.
Lo schema iniziale può essere reso anche più complesso qualora sia previsto altresì l’impegno del socio di maggioranza, nel caso in cui il terzo non intenda comprare la partecipazione del socio di minoranza, di acquistare lui stesso la partecipazione ovvero di ridurre proporzionalmente la partecipazione che esso vorrebbe cedere a favore della cessione della partecipazione del socio di minoranza.
Secondo una recente Sentenza del Tribunale di Milano (Sez. Impr., 18 aprile 2019 – Pres. Est. E. Riva Crugnola – G. P. c. Mahindra & Mahindra Limited) la clausola di tag-along non sarebbe applicabile nel caso di cessione di una partecipazione tra due società appartenenti al medesimo gruppo. Come abbiamo visto sopra, l’obiettivo primario perseguito dal socio di minoranza nell’ottenere un diritto di accodamento, è quello di evitare che la propria partecipazione di minoranza, non essendo ritenuta determinante ai fini della gestione della società, resti priva di valore nel caso di cessione a terzi. Pertanto nel caso di cessione derivante da una mera riorganizzazione del gruppo, la tutela del socio di minoranza non avrebbe ragione
d’essere. Infatti secondo il Tribunale di Milano uno dei principali
obiettivi perseguiti dal socio di minoranza che chiede la concessione di una clausola di accodamento è quello di suddividere il premio di maggioranza con il socio dominante. Pertanto è presupponibile che nella determinazione del corrispettivo di cessione in un trasferimento intra-gruppo tale componente non sia valorizzata o lo sia in misura estremamente modesta, sì che tale vendita sarebbe correttamente da escludere dal campo di applicazione del dritto di co-vendita.