da Marco Vergani | Nov 22, 2021 | Diritto d'autore, E-commerce
Un dubbio molto frequente riguarda il corretto inquadramento, dal punto di vista fiscale, dell’attività di self-publishing ovvero la vendita di libri (ebook e cartacei fisici) su Amazon o altre piattaforme.
In linea generale le royalty conseguite dall’autore di un libro si collocano nella categoria dei redditi (assimilati) di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986) qualora l’autore si limiti a cedere a terzi i diritti per lo sfruttamento economico della sua opera, attraverso la successiva fase editoriale e commerciale. Diversa è l’ipotesi in cui l’autore si occupi anche di quest’ultima attività, riguardo alla quale i proventi conseguiti si dovranno ascrivere in modo assorbente alla categoria dei redditi d’impresa (risoluzione 132/E/2004).
Nel primo caso (reddito di lavoro autonomo), la base imponibile delle royalty è ridotta forfettariamente del 25 per cento (40% nel caso in cui l’autore sia di età non superiore a 35 anni), a titolo di oneri e spese, e va dichiarata utilizzando il quadro RL del modello Redditi persone fisiche.
Nel secondo caso, i proventi costituiscono ricavi la cui tassazione è ordinariamente applicata al netto di tutti i costi inerenti, anche laddove l’attività sia esercitata in modo occasionale ex articolo 67, comma 1, lettera i, del Tuir.
Pertanto, per individuare il regime reddituale più coerente, occorre verificare la modalità e/o le condizioni contrattuali in concreto utilizzate per la “divulgazione” del libro, avvenuta nel caso specifico in forma digitale.
da Marco Vergani | Nov 12, 2021 | IVA, Music and taxation
Nonostante le attuali restrizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria e delle ultime direttive ministeriali che confermano le limitazioni delle capienze per i concerti, il settore della musica dal vivo si sta preparando ad una graduale ripresa.
Una delle questioni fiscali rimaste in sospeso durante il periodo di sospensione delle attività riguarda il trattamento Iva delle prestazioni di organizzazione/allestimento di live show sul territorio italiano da parte di soggetti esteri.
Capita sovente infatti che un soggetto straniero (sia esso una società di management di un singolo artista, un’agenzia di booking o una semplice etichetta discografica) incarichi una società italiana di organizzare/allestire un concerto o un live show musicale in Italia al quale partecipino artisti o musicisti esteri.
Il dubbio riguarda le modalità con le quali il soggetto italiano incaricato dell’organizzazione dell’evento debba fatturare la propria prestazione al committente estero.
In questi casi la prestazione in argomento (organizzazione o allestimento di live show) può essere considerata dal punto di vista IVA, una prestazione di servizi cosiddetta generica. In base alla normativa in vigore questo tipo di prestazione, se resa da una società italiana a un soggetto di imposta stabilito in un altro Stato comunitario o extracomunitario, non si considera effettuata in Italia a norma dell’articolo 7–ter, primo comma, del Dpr 633/1972, anche se viene utilizzata nel territorio nazionale. La fattura italiana va quindi emessa senza esposizione di Iva, con l’annotazione «operazione non soggetta ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972».
In deroga a questo criterio, se la prestazione ha per oggetto un’attività artistica/ricreativa – quale un live show musicale – i servizi connessi all’accesso a tale manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, nonché i servizi accessori relativi all’accesso, resi a committenti soggetti passivi, si considerano effettuati in Italia, a norma dell’articolo 7–quinquies, lettera b, del Dpr 633/1972, quando la manifestazione stessa si svolga materialmente in Italia (circolare 37/E/2011).
da Marco Vergani | Set 21, 2021 | Crypto
L’attività di raccolta fondi per progetti startup in ambito blockchain si è arricchita negli ultimi tempi di una nuova modalità, le IDO Launchpad, che si sta diffondendo rapidamente su piattaforme diverse ma con tratti comuni. Grazie alle performance che i nuovi progetti realizzano una volta quotati (si sono viste crescite a doppia o tripla cifra) il fenomeno delle Launchpad si sta allargando esponenzialmente attirando l’attenzione di potenziali investitori in cerca di opportunità di speculazione.
Da un punto di vista operativo l’investimento in IDO si compone delle seguenti fasi:
- acquisto di crypto valute attraverso un conto gestito da un intermediario (ad es. Binance)
- utilizzo delle cryptovalute acquistate per partecipare alle IDO finanziando progetti di startup disponibili sulle varie piattaforme specializzate
- da notare che l’investimento deve essere effettuato in una particolare valuta (tipo PAID o BNB) quindi il processo di investimento può richiedere diverse operazioni di conversione da una criptovaluta ad un’altra
- una volta perfezionato l’investimento e avuta la disponibilità dei token relativi al progetto (spesso è previsto un periodo di “vesting” più o meno lungo) è possibile scambiare gli stessi sul mercato secondario avvalendosi anche qui di piattaforme specializzate e realizzando possibili plusvalenze
- plusvalenze che vengono pooi “monetizzate” attraverso una successiva conversione delle crypto in euro o altra valuta
Da un punto di vista fiscale un processo di questo tipo coinvolgono principalmente due aspetti:
- l’applicabilità degli obblighi imposti dalla normativa sul monitoraggio fiscale dei capitali;
- gli obblighi connessi all’imposizione delle plusvalenze realizzate tramite negoziazione o prelievo delle valute digitali
Per quanto riguarda il primo punto l’Agenzia delle Entrate (interpello Dre Lombardia 956-39/2018) ha chiarito che anche gli investimenti in criptovalute devono essere indicati nel quadro RW del Modello Unico utilizzando il controvalore in Euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre fornito dalla piattaforma attraverso la quale è avvenuta la transazione. Si ricorda che sulle valute virtuali l’IVAFE non è comunque dovuta.
Sul secondo punto l’Agenzia delle Entrate ritiene che debbano applicarsi “i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali” contenute nell’articolo 67 Tuir, in base al quale le plusvalenze valutarie appartengono alla categoria dei redditi diversi e tassate, per le persone fisiche, con imposta sostitutiva al 26%. Tuttavia è bene ricordare che le plusvalenze derivanti dalle cessioni a pronti (che qui interessano) sono imponibili soltanto qualora la valuta scambiata provenga da portafogli elettronici la cui giacenza media, espressa in euro, superi un controvalore di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta (articolo 67, comma 1-ter, Tuir). Pertanto la tassazione si applicherà solo al superamento di tale soglia ( l’Agenzia ha anche chiarito che il valore della giacenza rilevante ai fini della verifica del superamento della soglia, va determinato secondo il tasso di riferimento all’inizio del periodo di imposta in cui si verifica il presupposto della tassazione e considerando, quale prezzo giornaliero, il rapporto di cambio rilevato sul sito dove si acquista la valuta virtuale, o in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni).
Infine è lecito domandarsi se la plusvalenza che viene tassata nelle operazioni di compravendita venga calcolata unicamente da crypto a euro o anche da crypto a crypto. Sul punto l’Agenzia delle Entrate non ha mai offerto chiarimenti ufficiali tuttavia in un passaggio della citata risposta all’interpello da parte della Dre Lombardia viene testualmente riportato che “Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta”. Ciò lascia dunque intuire la necessità di tassare le plusvalenze maturate, al ricorrere degli altri presupposti di legge, anche nel caso di conversione da criptovaluta ad un’altra criptovaluta.
da Marco Vergani | Lug 21, 2021 | Diritto dei consumatori, E-commerce
The Legislative Decree implementing directive 2019/771 on contracts for the sale of goods in stores, online or remotely, is coming, which will lead to changes in the italian Consumer Code, in order to eliminate obstacles to cross-border purchase and sale operations. Yesterday’s pre-Council of Ministers approved the draft decree on the transposition of the directive (the deadline was 1 July 2021), inserted in the European delegation law 2019-2020. The EU act establishes common minimum standards on sales contracts concluded between consumers and sellers and, in particular, on the conformity of goods with the contract, on remedies in the event of lack of conformity, on the methods of exercising these rights and on conventional guarantees. The legislative decree scheme, in line with the directive, establishes the seller’s obligation to supply updates of the digital content incorporated in an asset. Among the changes introduced, one the most importatant is the one on the seller’s responsibility in any case of lack of conformity present at the time of delivery of the goods, including those with digital elements. The action to assert the defects not maliciously concealed is prescribed in 26 months from the delivery of the goods. Changes have also been introduced to article 135 of the consumer code with a presumption for any lack of conformity that occurs within one year from the time of delivery of the goods, including those with digital elements.
da Marco Vergani | Mar 30, 2021 | Web Tax
The obligations related to the italian Tax on Digital Services (DST) have been postponed to 2021 May 16 for payment for the year 2020 and June 30 to submit the tax return. Once fully operational, within the declaration submission term, it will also be possible to submit a corrective declaration for the previous year. If the DST payment obligations is referable to a non-resident company, attention must be paid to the introduction of a passive solidarity principle for the italian-resident company, even if they are part of the the same company group. The passive solidarity regards the declaration and payment requirements relating to DST on behalf of non-resident taxable persons without a permanent establishment in Italy and located in collaborative states.
It should be noted that the appointment of a tax representative in Italy neutralizes jthis responsability.The non-resident company can designate an italian company of the same group to fulfill the obligations but the italian company must a be subjected to the DST too.
The companies subjected to the DST must keep “a special accounting” for the monthly collection of information on the revenues from taxable services and the quantitative elements used to calculate the part of the revenues generated in Italy, for each digital service performed.
There are two relevant documents, to be signed by the company legal representative and kept until the expiry of the verification terms::
1 analytical prospectus of the information, with monthly recording of the revenues and the quantitative elements used to calculate the tax and its settlement to be drawn up within the payment of the tax (May 16);
2 explanatory note of the information on revenues and quantitative elements used to calculate the tax, to be drawn up by the deadline for submitting the return.
The recent circular 3/E by Agenzia delle Entrate introduce a penalties suspension or the first year of application of the DST, given the objective difficulties and uncertainties, with reference to the accounting obligations for any errors or
irregularities committed during the transmission and compilation of the requested data. There are no penalties for violations
committed before the first 60 days following the date of publication of the legislative provision.
The DST is an indirect tax, deductible for IRES and IRAP purposes.
With reference to double taxation at international level, the problem exists, since the benefits of the double tax conventions cannot be applied.
da Marco Vergani | Feb 2, 2021 | Taxation in Italy, VAT registration in Italy
Since 1st January 2021, the UK has left the European Union and is considered in effect a third-part country. This new position results in the overcoming of procedures previously applicable as a Member State. The VAT matter, beyond the provisions contained in the agreements (both in the withdrawal agreement and in the new commercial one) is certainly one of the most affected by this substantial change.
In a general way a non-resident subject – EU or non-EU – who carries out VAT transactions in Italy can fulfill the related obligations and exercise the related rights or by appointing a tax representative resident in the territory of the State or by identifying himself directly (articles 17 and 35-ter of Presidential Decree 633 / 72).
According to resolution 7 / E / 2021 of 1st February 2021 by Agenzia delle Entrate the same rule is valid for the UK after the Brexit. In particular UK operators who carry out VAT transactions in Italy can operate alternatively through a tax representative or through direct identification. Furthermore, for UK subjects already identified for VAT purposes in Italy or who have already appointed a tax representative, they can continue to operate in these ways without any particular obligation.