da Marco Vergani | Lug 14, 2015 | Drop ship, E-commerce, IVA
Fra le possibili combinazioni di operazioni e-commerce transfrontaliere analizziamo il seguente caso:
Operatore e-commerce nazionale (ITA) che acquista merce da una fornitore extracomunitario (diciamo cinese) e vende on line a clienti residenti in un altro stato UE (ad esempio Germania) facendo consegnare la merce direttamente dal fornitore cinese.
I soggetti coinvolti sono dunque:
– il fornitore cinese (CHI)
– l’operatore italiano (ITA)
– il cliente tedesco (GER) che può a sua volta essere un’impresa (B2B) oppure un consumatore finale (B2C)
In linea di massima le regole sono valide anche sostituendo la Cina con un altro paese al di fuori dall’Unione Europea ovvero sostituendo Italia e Germania con altri due paesi entrambi appartenenti all’Unione Europea.
Ricordo che stiamo sempre parlando di operazioni di commercio elettronico indiretto, dove la transazione si chiude on line, ma riguarda la vendita di beni “fisici”, non digitali.
Tornando al caso in questione supponiamo inizialmente, per semplicità, che lo sdoganamento della merce importata dalla Cina avvenga in Italia. In tale ipotesi ITA può avvalersi della facoltà di pagare unicamente i dazi doganali senza applicazione dell’Iva se i beni proseguono per altri Stati UE (art. 67. co. 1, lett. b) DPR 633/72), questo a condizione che GER abbia una partita Iva in Italia o nomini un rappresentante fiscale (vd la circolare 120/D del 17.4.1993).
Con la partita Iva italiana GER emetterà una fattura intracomunitaria a carico della partita iva tedesca per il trasferimento dei beni e provvederà a registrare e ad integrare questa fattura, assolvendo l’iva nel suo paese.
Dal canto suo ITA riceverà la fattura da CHI senza doverla integrare nè assolvere l’Iva in quanto trattasi di operazione extracomunitaria. La successiva fattura emessa nei confronti di GER sarà emessa senza Iva in quanto trattasi di operazione extraterritoriale ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/72.
(se lo sdoganamento avvenisse in Germania, iva e dazi doganali sarebbero interamente a carico di GER).
Nell’ipotesi in cui invece il cliente finale tedesco GER fosse un privato consumatore anzichè un soggetto munito di partita IVA vi sarebbero due importanti differenze:
1) nel caso di sdogaanemento in Italia ITA non potrebbe avvalersi della facoltà di non pagare l’IVA anche se i beni proseguono per un altro stato UE
2) ITA deve applicare l’iva italiana o, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE, l’iva dello stato membro di destinazione.
Nella sotto-ipotesi infine in cui lo sdoganamento avvenisse in Germania, GER privato consumatore dovrebbe farsi carico di iva e dazi doganali all’importazione ma ITA potrebbe fatturare senza applicazione dell’iva in quanto la merce si trova già in Germania.
da Marco Vergani | Mag 26, 2015 | Privacy on line
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da Marco Vergani | Mag 20, 2015 | E-commerce, Fiscalità
Il recente D.Lgs. 42 del 2015 ha introdotto una previsione di esonero dall’obbligo di emissione della fattura per i servizi elettronici eseguiti nei confronti di privati.
Come noto tali operazioni (tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo: fornitura di siti web e hosting, vendita di software, musica, film, e-book, giochi, applicazioni ed altri contenuti digitali) sono considerate ai fini Iva prestazioni di servizi e, come tali, soggette all’obbligo di fatturazione, anche per piccoli importi.
L’esonero dalla fatturazione:
1) si applica solo nei confronti di soggetti che agiscano al di fuori di un’attività d’impresa (clienti privati);
2) viene meno qualora il cliente richieda espressamente l’emissione della fattura (tassativamente al momento dell’ordine);
3) riguarda sia le prestazioni interne (Ita-Ita) quelle cross-border (Ita-Ue e Ita-Extra Ue) (*).
Purtroppo il testo normativo introdotto lascia alcune perplessità circa la corretta modalità di contabilizzazione dei corrispettivi per i quali si applica l’esonero. In particolare l’art 7 del citato d.lgs 42/2015 affida ad un apposito decreto ministeriale l’attuazione di un ulteriore esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso ricevuta o scontrino fiscale richiamando una vecchia disposizione di legge (la Legge 413/1991).
Sembrerebbe dunque che i corrispettivi non fatturati vadano comunque documentati in questa fase attraverso l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
In virtù dell’art.3 della Legge 413/1991 dovrebbe comunque essere garantita l’esclusione dall’obbligo di emisssione della ricevuta o dello scontrino fiscale anche prima della emanazione del decreto di attuazione.
Si ritiene pertanto opportuno, in attesa dell’emanazione del decreto, adottare il medesimo comportamento previsto nel caso delle operazioni di commercio elettronico indiretto (vendita di beni “fisici” via Internet), ossia la registrazione degli incassi giornalieri sul registro dei corrispettivi e lo scorporo dell’Iva, se dovuta, con cadenza mensile o trimestrale.
(*) Per le prestazioni Ita-Ue si ricorda che è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno il regime MOSS a cui occorre aderire per assolvere correttamente i nuovi obblighi di versamento dell’imposta nello Stato di residenza del cliente.
da Marco Vergani | Mag 6, 2015 | E-commerce, Eventi
Il prossimo 23 maggio terrò presso gli amici di YATTA! un intervento sugli aspetti legali e fiscali delle vendite on-line.
Il programma è il seguente:
– introduzione
– l’apertura di un negozio on-line: adempimenti fiscali
– inquadramento dell’attività e soglie per l’apertura della partita Iva
– la gestione contabile e fiscale (fatturazione, ordini, spedizione)
– aspetti previdenziali
– diritto d’autore: come difendere le proprie creazioni su Internet
– consigli e suggerimenti pratici
– Q&A
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete fare riferimento a questa pagina.
da Marco Vergani | Mar 12, 2015 | Diritto di recesso, E-commerce
Spesso mi viene chiesto quale sia la procedura corretta da osservare in caso di annullamento di una vendita per la quale sia stato emesso lo scontrino fiscale. Il caso è, ad esempio, quello di invio di un prodotto errato da parte del venditore . Nel caso in cui il prodotto corretto non sia disponibile il venditore normalmente procede a far ritirare il pacco a proprie spese e a rimborsare la somma che il cliente aveva pagato.
Premesso che le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la procedura corretta da seguire in casi simili prevede l’emissione di uno scontrino fiscale “negativo” per l’importo del rimborso da emettere nel giorno in cui il rimborso è effettuato. Tale importo è poi da considerare con segno meno nelle somma algebrica degli importi da indicare nel registro dei corrispettivi.
Per quanto riguarda la documentazione da conservare, secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 274/E del 5/11/2009) è necessario che dalla documentazione in possesso sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante l’acquisto originario, quali, le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (da riportare su ogni documento emesso per certificare il rimborso).
da Marco Vergani | Feb 11, 2015 | E-commerce
L’ Inps ha pubblicato la circolare 29 del 10/2/2015 dovre illustra le modalità di adesione al regime contributivo agevolato di cui alla legge 23.12.2014, n. 190. Si tratta, in pratica, del nuovo regime fiscale agevolato, in vigore dal primo gennaio 2015 cui è associato un corrispondente regime previdenziale di favore per gli iscritti alle gestioni inps artigiani e commercianti.
Se le soglie di ricavi (40.000 Euro per l’e-commerce) e gli altri requisiti sono rispettati, aderendo a questo regime si può scegliere di non versare i contributi Inps sul reddito minimale ma solo l’eventuale quota eccedente a saldo e in acconto calcolata sul reddito forfetario se questo eccede il minimale. Il reddito minimale è fissato dall’Inps in Euro 15.548 per il 2015.
Per richiedere l’esonero dai contributi fissi è necessario inviare una apposita richiesta on-line attraverso il sito Inps (è necessario dotarsi di pin per l’accesso ai servizi telematici).
Si tratta di una possibilità di sicuro interesse che può avvantaggiare le nuove imprese nei primissimi anni di attività (anche se occorre ricordare che i contributi non versati non concorreranno a formare il montante contributivo ai fini pensionistici).
A questo piene viene spontaneo chiedersi: ma perchè non estendere la facoltà di esonero dai contributi minimali inps anche ai soci delle start-up innovative?