da Marco Vergani | Nov 17, 2016 | Fiscalità
Il 15 novembre scorso il Senato ha definitvamente ratificato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, firmato a Monaco il 2 marzo 2015.
Il testo ricalca il modello predisposto dall’OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.
L’intesa, come già altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione.
Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l’Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l’Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell’OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l’articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l’applicazione del credito d’imposta secondo la formulazione standard utilizzata in genere dall’Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale.
da Marco Vergani | Mag 18, 2016 | Fiscalità, IVA
Con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 43 del 7 gennaio 2016 viene definitivamente chiarito che le prestazioni di fornitura di spazi pubblicitari (nella fattispecie a Google) devono intendersi come servizi “generici” ai sensi della Direttiva 2006/11/Ce (Allegato II, punto 3) e quindi territorialmente rilevanti nel paese ove ha sede il committente/cliente della prestazione (in questo caso l’Irlanda, sede di Google Ireland).
da Marco Vergani | Mag 17, 2016 | Privacy on line
Qual’è lo stato della normativa sui cookie (la cd “Cookie Law”) ad un anno dall’entrata in vigore del Provvedimento del Garante della Privacy?
Navigando in rete abbiamo tutti notato un mostruoso proliferare di banner (spesso neanche necessari), ma come operatori ci siamo resi conto della grande incertezza che ancora dilaga sulla materia.
Il confine tra cookie tecnici (che non necessitano di banner) e cookie di profilazione (che sono soggetti all’informativa estesa ma anche alla notifica preventiva al Garante) è in alcuni casi molto sottile, per non parlare poi del ruolo dei cookie installati da terze parti per i quali non si può avere alcun controllo.
Il caso di Google Analytics, che quasi tutti utilizzano, è emblematico di queste difficoltà.
Abbiamo provato a fare il punto della situazione durante il workshop di aggiornamento dello scorso 13 maggio ospitato da Digital Laboratory.
Puoi scaricare le slides del mio intervento a questo link.
da Marco Vergani | Apr 13, 2016 | Start-up
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016 il decreto che proroga l’agevolazione fiscale per gli investimenti in start-up innovative.
Si tratta di un decreto che è quasi una fotocopia del Decreto 30 gennaio 2014 con cui era stata introdotta per la prima volta l’agevolazione, ma con una importante differenza.
L’agevolazione, è bene ricordarlo, consiste in una detrazione pari al 19% (nel caso di investitore persona fisica) 0 del 20% (nel caso di investitore-società) dei conferimenti di capitale effettuati in start-up innovative.
In base all’art. 2, comma 3, lettera d) del Decreto del 30 gennaio 2014 sono tuttavia agevolabili i soli conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento (limitazione introdotta in sede di notifica della misura in oggetto dalla Commissione Europea che è da tempo orientata a far rispettare tale vincolo per gli aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio).
Tuttavia nel nuovo decreto pubblicato l’11 aprile tale soglia del 30% non compare più e l’agevolazione sembra venir concessa ai soci attuali solo se gli investimenti ulteriori erano previsti dal piano aziendale.
In calce potete trovare il testo del decreto con evidenziata l’articolo incriminato. Come si può notare il testo è alquanto oscuro auspichiamo un chiarimento ufficiale da parte degli organi competenti.
___ ATTO COMPLETO ___
da Marco Vergani | Mar 9, 2016 | Start-up
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene prevista la possibilità di costituire start-up innovative senza l’intervento del notaio.
La procedura prevede l’adozione di un modello di atto costitutivo standard che deve essere firmato digitalmente da tutti i soci e depositato presso il registro delle imprese entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.
La procedura è limitata alla società a responsabilità limitata, anche unipersonali, non semplificate e che richiedano contestualmente all’iscrizione anche l’annotazione nel registro delle start-up innovative possedendone, ovviamente, tutti i requisiti.
Non è chiaro se l’adozione di un modello standard di statuto renda impossibile ogni successiva modifica dello stesso come avviene attualmente per le srl semplificate. In ogni caso se una modifica fosse possibile sarebbe presumibilmente necessario l’intervento del notaio come ricorda l’art. 4 del decreto.
Il modello standard di atto costituivo è scaricabile qui.
da Marco Vergani | Feb 12, 2016 | E-commerce, Fiscalità, IVA
Il meccanismo del reverse charge, nato per contrastare le frodi Iva, prevede un particolare tipo di contabilizzazione in base al quale, per determinati tipi di operazione B2B, l’IVA viene posta non a carico dell’impresa cedente (come normalmente avviene) bensì dell’impresa acquirente. I limiti entro cui i singoli Stati Membri possono imporre l’utilizzo di questo tipo di meccanismo sono rigidamente fissati da alcune direttive Europee (Direttiva 2013/42/Ue e 2013/43/Ue).
Nell’ambito dei suddetti limiti lo Stato italiano ha quindi deciso di ampliare, con un decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di ieri, l’ambito applicativo del reverse charge istituendo nuove ipotesi che si affiancano a quelle già previste dall’art. 17, comma 6 del DPR 633/72 (decreto IVA).
Nel dettaglio per quanto qui interessa, i provvedimenti più rilevanti sono due:
1) viene limitata l’operatività del reverse charge nell’ambito dei telefoni cellulari eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori
2) vengono estese le ipotesi collegate all’informatica. Più in dettaglio il meccanismo del reverse charge si applicherà alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Le nuove ipotesi diverranno operative solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione.
Si ricorda infine che, alla luce della direttiva 2013/42/Ue, le ipotesi previste dalle lettere b (telefoni cellulari) dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/72 saranno efficaci in modo temporaneo e in riferimento solo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
NEWS DEL 4/3/2016: il Dlg. 24/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Le nuove ipotesi di reverse charge si rendono dunque operative a partire dal 2 maggio 2016 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore).