Il bilancio delle start-up innovative: la nota integrativa

Il D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa (articolo 2425 e seguenti del codice civile).

In particolare viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall’esercizio 2016.

Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

Tuttavia la normativa sulle start-up innovative, con particolare riferimento alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), prevede che tali spese (in ricerca e sviluppo) risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

E’ necessario quindi che le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, anche se si trovano sotto ai limiti dimensionali indicati dal D.Lgs. 139/2015, provvedano a redigere la nota integrativa in maniera completa aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo.

In questo senso vedi anche il parere del ministero dello Sviluppo economico (protocollo 361851 del 17 novembre scorso).

Pubblicazione dell’opera in forma digitale: necessario il consenso dell’autore

La Sentenza della Corte di Giustizia UE di ieri fa luce su un aspetto controverso del diritto d’autore ossia lo sfruttamento in forma digitale di opere coperte dal diritto d’autore (in questo caso libri) non più disponibili ossia pubblicati prima del 2001 e non più diffusi commercialmente. Nel caso preso in esame una società ad hoc, la Sofia (una sorta di equivalente francese della nostra SIAE per i libri) può autorizzare la pubblicazione digitale di un libro non disponibile quando gli autori non si oppongono entro sei mesi dall’iscrizione dell’opera nella banca dati della società. Al riguardo la Corte ricorda che, salvo alcune eccezioni della direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. L’autore può anche dare il consenso all’utilizzazione di una delle sue opere in forma implicita, ma solo se è stato informato della futura pubblicazione dell’opera e dei modi in cui può vietarla. Per la Corte, la normativa francese non assicura l’effettiva conoscenza dell’autore del termine di sei mesi per opporsi alla pubblicazione dell’opera da parte della Sofia: è dunque possibile che la società pubblichi un libro anche quando l’autore non è stato informato e non ha potuto opporsi. La Corte aggiunge che, a differenza di quanto prevede la legge francese, l’autore può vietare lo sfruttamento dell’opera in forma digitale senza l’accordo dell’editore che detiene i diritti dell’opera in formato cartaceo e senza altre formalità.

Approvato l’accordo Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni

Il 15 novembre scorso il Senato ha definitvamente ratificato l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, firmato a Monaco il 2 marzo 2015.

Il testo ricalca il modello predisposto dall’OCSE nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale ed è pienamente in linea con gli orientamenti fatti valere dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.

L’intesa, come già altre esaminate in questa sede, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza. Il Protocollo annesso, inoltre, consente di conseguire effetti equivalenti a quelli previsti dal modello OCSE di convenzioni contro la doppia imposizione Il testo risponde pienamente ai requisiti previsti dalla recente normativa italiana in materia di rientro dei capitali, consentendo ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie a Montecarlo di fruire di una più agevole regolarizzazione.

Composto di 14 articoli e da un Protocollo, l’Accordo definisce innanzitutto le imposte oggetto del possibile scambio informativo, cioè per l’Italia, IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Vengono regolate le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, disciplinando nel dettaglio le tipologie di informazioni che possono essere richieste. Viene anche previsto il superamento del segreto bancario, conformemente agli standard dell’OCSE in materia. Gli articoli 6 e 7, che disciplinano le verifiche fiscali nei rispettivi territori, consentono anche di descrivere le ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta di informazioni. Importante anche l’articolo 12, che contiene disposizioni per eliminare i casi di doppia imposizione, prevedendo in particolare l’applicazione del credito d’imposta secondo la formulazione standard utilizzata in genere dall’Italia e regolamentando i casi di doppia residenza fiscale.

Ricavi Adsense da fatturare senza Iva

Con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 43 del 7 gennaio 2016 viene definitivamente chiarito che le prestazioni di fornitura di spazi pubblicitari (nella fattispecie a Google) devono intendersi come servizi “generici” ai sensi della Direttiva 2006/11/Ce (Allegato II, punto 3) e quindi territorialmente rilevanti nel paese ove ha sede il committente/cliente della prestazione (in questo caso l’Irlanda, sede di Google Ireland).

La “Cookie Law” ad un anno dall’entrata in vigore

Qual’è lo stato della normativa sui cookie (la cd “Cookie Law”) ad un anno dall’entrata in vigore del Provvedimento del Garante della Privacy?

Navigando in rete abbiamo tutti notato un mostruoso proliferare di banner (spesso neanche necessari), ma come operatori ci siamo resi conto della grande incertezza che ancora dilaga sulla materia.

Il confine tra cookie tecnici (che non necessitano di banner) e cookie di profilazione (che sono soggetti all’informativa estesa ma anche alla notifica preventiva al Garante) è in alcuni casi molto sottile, per non parlare poi del ruolo dei cookie installati da terze parti per i quali non si può avere alcun controllo.

Il caso di Google Analytics, che quasi tutti utilizzano, è emblematico di queste difficoltà.

Abbiamo provato a fare il punto della situazione durante il workshop di aggiornamento dello scorso 13 maggio ospitato da Digital Laboratory.

Puoi scaricare le slides del mio intervento a questo link.

 

Investimenti in start-up innovative: cade la soglia del 30%?

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016 il decreto che proroga l’agevolazione fiscale per gli investimenti in start-up innovative.

Si tratta di un decreto che è quasi una fotocopia del Decreto 30 gennaio 2014 con cui era stata introdotta per la prima volta l’agevolazione, ma con una importante differenza.

L’agevolazione, è bene ricordarlo, consiste in una detrazione pari al 19% (nel caso di investitore persona fisica) 0 del 20% (nel caso di investitore-società) dei conferimenti di capitale effettuati in start-up innovative.

In base all’art. 2, comma 3, lettera d) del Decreto del 30 gennaio 2014 sono tuttavia agevolabili i soli conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento (limitazione introdotta in sede di notifica della misura in oggetto dalla Commissione Europea che è da tempo orientata a far rispettare tale vincolo per gli aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio).

Tuttavia nel nuovo decreto pubblicato l’11 aprile tale soglia del 30% non compare più e l’agevolazione sembra venir concessa ai soci attuali solo se gli investimenti ulteriori erano previsti dal piano aziendale.

In calce potete trovare il testo del decreto con evidenziata l’articolo incriminato. Come si può notare il testo è alquanto oscuro auspichiamo un chiarimento ufficiale da parte degli organi competenti.

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