Bandi e agevolazioni in vigore (14/12/2017)
E’ disponibile un file excel contenente un quadro sinottico delle agevolazioni (statali) attualmente in vigore :
E’ disponibile un file excel contenente un quadro sinottico delle agevolazioni (statali) attualmente in vigore :
Un dubbio frequente riguarda la possibilità di dedurre le commissioni addebitate da Paypal in mancanza di un’idoneo giustificativo. La società lussemburghese infatti non emette alcuna fattura, ma invia estratti conto riepilogativi delle operazioni del periodo.
La circolare 2/E del 28 gennaio 2011 (paragrafo 1.6) ha precisato che le commissioni PayPal concretizzano un’operazione esente (ex articolo 10, primo comma, numero 1, Dpr 633/1972), a fronte della quale il soggetto passivo Iva provvede all’autofatturazione indicando, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.
In altre parole, il venditore al quale sono addebitate le commissioni deve: emettere autofattura tenendo conto che l’operazione è esente da Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/72; registrare l’autofattura sia nel registro Iva delle vendite, che nel registro Iva degli acquisti; effettuare la comunicazione “Black list”. A tale proposito, va ricordato che, a partire dal 13 dicembre 2014, il decreto semplificazioni ha previsto che la comunicazione sia effettuata solamente a cadenza annuale (che prima era mensile o trimestrale) e soltanto per le operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10mila euro (il precedente limite era di 500 euro).
A partire dal 30 giugno è cambiata la procedura per la costituzione on-line delle start-up innovative (senza ricorso al notaio). I numerosi problemi e le lungaggini della vecchia procedura hanno probabilmente indotto chi di dovere a tentare di semplificare o quanto meno a chiarire meglio alcuni aspetti che risultavano difficilmente superabili senza il ricorso all’assistenza offerta da Infocamere (con il fondamentale supporto dei funzionari delle varie camere di commercio coinvolte).
Accedendo ora alla piattaforma start-up ci si trova di fronte alla scelta se ricorrere all’assistenza della camera di commercio per la predisposizione della pratica di iscrizione (art. 25 CAD) oppure se procedere autonomamente (art. 24 CAD) dove CAD sta per Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005).
Posto che in entrambi i casi è necessario possedere le firme digitali e redigere in via autonoma atto costituivo e statuto della futura start-up, le differenze tra i due percorsi sono le seguenti:
– la durata della procedura, sensibilmente più lunga nel caso di ricorso all’assistenza;
– sempre nel caso di ricorso all’assistenza è da tenere in conto la necessità di recarsi presso la camera di commercio per l’autentica delle firme a fine procedura;
– se si sceglie di non ricorrere all’assistenza (art. 24 CAD) è necessario saper redigere la pratica di iscrizione della società utilizzando il software Fedra.
Non cambiano i costi complessivi dell’intera procedura che ammontano ad Euro 200,00 per imposta di registro ed Euro 128,00 per imposta di bollo quindi 328,00 Euro in totale.
La partita Iva viene attribuita verso la fine della procedura. Sembra sarà consentito richiederla anche prima del completamento della procedura, se si sceglie di procedere in via autonoma.
Una domanda frequente che mi viene rivolta riguarda l’inqudramento ai fini fiscali del redditi prodotti da youtubers che monetizzano la loro attività sul web al di fuori delle entrate pubblicitarie garantite dal sito Youtube (Google Adsense) e quindi attraverso l’intervento di piattaforme terze).
Nella categoria youtuber si trovano svariate tipologie: può trattarsi di cantanti, musicisti o interpreti, attori o performers di vario tipo, recensori di prodotti, autori di video comici, interviste, parodie o inchieste giornalistiche, ecc…
La domanda principale che viene posta è se sia necessario o meno aprire una partita Iva per gestire tale attività.
La risposta purtroppo non è univoca e dipende da vari fattori tra cui il grado di abitualità e di organizzazione e, non da ultimo, l’ammontare dei guadagni conseguiti.
In generale, in presenza di un’attività con frequenza costante, di un grado di organizzazione seppur minimo (attrezzature di base, microfoni, allestimenti vari, ecc..) e di importi di un certo rilievo l’attività ricade sicuramente nell’ambito Iva ed è pertanto necessario aprire una posizione Iva.
Relativamente agli importi è bene tenere presente che, analogamente ad altre attività, non esiste una soglia di riferimento fissa. Il limite di 5.000, al di sotto del quale una attività può considerarsi occasionale, riguarda solo le prestazioni di servizi. Per attività di altro tipo occorre guardare a tutti e 3 i parametri contemporaneamente (abitualità, organizzazione, importi conseguiti).
Una volta aperta la partita Iva è possibile optare per il regime forfettario se si rispetta il limite di ricavi annui entro i 65.000 Euro oppure per il regime normale di contabilità semplificata se non si possiedono i requisiti per il regime forfettario. In questo secondo caso la tassazione avverrà secondo le aliquote progressive Irpef.
Per quanto riguarda l’inquadramento generale il tipo di attività svolta dallo youtuber che ottiene entrate al di fuori di Google Adsense potrebbe rientrare tra le opere delle ingegno se connotata da una spiccata componente performativa (esibizioni canore, letterarie o artistiche in genere).
In uno dei contratti sottoscritti da uno youtuber con una piattaforma di distribuzione video si legge ad esempio:
Con la presente, il partner garantisce a XXXXXXXXX, per tutta la durata del presente contratto, il diritto esclusivo, mondiale, trasferibile e sub-licenziabile:
(i) A commercializzare, distribuire e utilizzare le presenze online oggetto del presente contratto su tutte le piattaforme, vale a dire, ove possibile, sull’intera rete internet.
(ii) A impiegare, con ogni modalità d’uso, i contenuti delle presenze online oggetto del presente contratto anche a fini di autopromozione, in particolare a utilizzarli, riprodurli e renderli illimitatamente accessibili a terzi, quale che sia il mezzo impiegato (per tale si intende anche il download), nonché a diffonderli, distribuirli renderli pubblici, inviarli, modificarli (per tali si intendono anche abbreviazioni e collegamenti con altre creazioni) e,
in egual modo, a utilizzare e commercializzare le opere risultanti.
Ne deriva che in questo particolare caso il relativo reddito potrebbe essere inquadrabile nell’ambito del diritto d’autore. Pertanto un codice ATECO adatto a questo tipo di attività potrebbe essere 90.03.09
La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea contiene alcune interessanti misure di semplificazione relative alla c.d. normativa cookie.
Le nuove norme permetteranno agli utenti di avere un maggiore controllo sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiutare facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri identificatori in caso di rischi per la riservatezza.
La proposta chiarisce che il consenso non è necessario per i cookie non intrusivi che migliorano l’esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che permettono di ricordare la cronologia del carrello degli acquisti).
Il consenso non sarà più necessario per i cookie che contano il numero di utenti che visitano un sito web. Quindi a quanto sembra i c.d. cookie analytics non dovrebbero più essere oggetto di preventivo consenso.
Lo schema di dlgs di recepimento della direttiva 2014/26/Ue relativo alla gestione dei diritti d’autore e alla concessione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno ha ottenuto il via libera in via preliminare dal consiglio dei ministri di ieri. Le finalità che il decreto si propone sono quelle di garantire:
– l’uniformità delle regole per la gestione collettiva dei diritti d’autore su opere musicali e dei diritti a essi connessi;
– la libertà per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l’organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei propri diritti, equa distribuzione delle royalties.
Viene inoltre prevista una struttura di governance idonea, nonché una adeguata informativa sull’entità dei diritti spettanti e sulle detrazioni effettuate, accompagnate da una appropriata rendicontazione e dalla previsione di un termine uniforme per la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti.
Tra gli organismi di gestione collettiva, nel decreto di recepimento, viene esplicitamente menzionata la SIAE che svolge attualmente la gestione dei diritti d’autore in regime di riserva legale.
In Italia continuerà quindi ad applicarsi, relativamente all’intermediazione dei diritti d’autore, il regime di monopolio affidato alla SIAE, come del resto permette la Direttiva, che “non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri”, ferma la possibilità per i titolari dei diritti, prevista in Direttiva e recepita nell’articolo 4 del decreto, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità di quest’ultimo, per la gestione dei propri diritti d’autore.