Italian tax regime for impatriate workers: conditions and benefits

In order to benefit from the impatriate tax regime introduced by Article 16 of Legislative Decree 147/2015, the impatriate workers must submit a written request to the employer.

This request  must contain:

– general information (name, surname and date of birth of the employee);
– fiscal code;
– the indication of the date of return to Italy and the one of the first employment in Italy (in case of successive assumptions or more employment relationships);
– the declaration to possess the requisites envisaged by the regime for which application is requested;
– the indication of the current residence in Italy;
– the commitment to promptly communicate any change in residence before the expiry of the minimum period provided for by the law;
– the declaration of not simultaneously benefiting from the tax incentives provided by other regimes such article 44 D.L. 78/2010, Law 238/2010, Article 16 of Legislative Decree 147/2015 and Article 24-bis Tuir.
The employer must recognize the benefit from the pay period following the request and, at the time of the adjustment, from the date of the hiring, by applying the withholding tax on the taxable amount reduced to the percentage of taxable income foreseen by the tax incentive scheme (50% for “impatriate” workers), to whom the relative deductions will be commensurate.

In the event that the employer has not been able to recognize the facility, the tax payer can apply it, in the presence of the requirements established by law, directly in the tax return (Modello Unico). In this case, the work income must be indicated already in the reduced measure.

With regard to self-employed workers, they will be able to access the preferential tax regime directly at the time the tax return is presented or, alternatively, they may benefit from the facilitation when applying the withholding tax made by the client pursuant to of article 25 of Presidential Decree 600/1973.

The client, at the time of payment, must operate the withholding tax of 20% provided for in article 25 D.P.R. 600/1973 on the taxable amount reduced by the percentage of taxable income foreseen by the tax incentive scheme for which the worker has submitted a written request (equal to 50%).

With regard to the amount of the benefit, the Article 1, paragraph 150, letter a), n. 2 of the 2017 Budget Law changed the percentage of income subject to taxation provided by Article 16 of Legislative Decree 147/2015, establishing that the income will be taxed just by fifty percent of its amount, with effect from January 1, 2017 (in the pre-amendment version the percentage of taxation was set at 70%).

The tax benefit for impatriate workers will persist for five tax periods and, specifically, for that one in which the person transfers the tax residence in Italy and for the four subsequent tax periods.

The beneficiary of the incentives loses the benefit if the residence in Italy is not maintained for at least two years. In this case the benefits already used are recovered, with the application of the relative penalties and interests.

Finally, Agenzia delle Entrate, in circular 17 / E / 2017, specified that the two-year periodo of stay in the State starts from the tax period in which the worker becomes fiscally resident in Italy. For example, if the worker has moved to Italy in March 2016, and has therefore acquired the tax residence for the entire year (having satisfied the residence requirement for most of the tax period), the two-year period may be considered completed on 3 July 2017, that is to say, after the 183 days referred to in the aforementioned article 2, paragraph 2, Tuir, which determine the tax residence for the entire year.

In the case, instead, where the worker has moved to Italy in November 2016, so he can not therefore be considered fiscally resident in Italy in that year, the two-year period will begin to run from the next tax period (2017) and may be considered on 3 July 2018, once the 183 days referred to in the aforementioned Article 2, paragraph 2, Tuir have passed.

Registrazione ai fini Iva nel Regno Unito (UK) per vendite su Amazon

In questi giorni parecchi negozianti stanno ricevendo un avviso da Amazon secondo cui potrebbe essere necessaria l’apertura di una posizione Iva nel Regno Unito per non vedersi bloccato l’account.

Tale circostanza è frutto di una recente modifica normativa entrata in vigore nel Regno Unito in base alla quale i portali e-commerce (tra cui Amazon) sarebbero solidalmente responsabili nei confronti del fisco inglese per l’eventuale Iva non versata dai loro utenti (negozianti) nelle casse dell’erario britannico.

Si tratta quindi di stabilire a quali condizioni un venditore straniero si trovi obbligato ad aprire una posizione Iva. La materia è tuttora regolata dalla Direttiva Comunitaria e non è stata oggetto di interventi da parte della recente Legge di Bilancio inglese.

Attualmente dunque un’azienda italiana che vende su Amazon deve obbligatoriamente aprire una posizione Iva nel Regno Unito solo se:

– possiede un punto di stoccaggio della merce nel territorio del Regno Unito (inclusi i magazzini del servizio di Amazon storage) oppure

– vende a clienti privati residenti nel territorio inglese e, contemporaneamente

– registra un ammontare di vendite, verso clienti privati residenti nel territorio inglese, per un ammontare superiore alla soglia di £ 70.000,00

 E’ dunque evidente che l’obbligo di registrazione scatta al superamento della soglia di vendite sopra richiamata nei confronti di clienti privati residenti nel paese straniero oppure nel caso in cui la merce oggetto di vendita venga stoccata in magazzini presenti nello stesso stato (ad esempio quelli forniti da Amazon). In questa seconda ipotesi infatti la merce, trovandosi già nel territorio inglese, non subisce alcun transito intracomunitario e la sua cessione va dunque assoggettata ad Iva in quel paese.

Nel caso di stoccaggio della merce in UK diventa dunque necessario aprire una posizione IVA (VAT number) nel Regno Unito indipendentemente dal superamento della soglia di £ 70.000,00.

A simplified “visa” for start-up investors

Faster procedures to encourage non-European entrepreneurs to start innovative startups in our country. This is the meaning of the guidelines recently published by the Ministry of Economic Development under the “Italia Startup Visa” program.
The procedure can be applied to non-EU entrepreneurs wishing to start a new company in Italy active in a field linked to innovation and technology. It must be a capital company, also incorporated in a cooperative form, which possesses a series of requirements: among other things, it must be established for less than five years and have annual revenues less than five million euros.
The procedure for entering Italy will be bilingual, digital and totally centralized. The candidate can send his / her own documentation exclusively by email.
The process can take place entirely in English: application forms, guidelines and “customer care” services are all offered in English, in order to facilitate those who do not have sufficient knowledge of Italian.
The procedure leading to the issuing of the visa waiver is completely centralized: a single administration (Mise, specifically the general management for industrial policy, competitiveness and SMEs, through the program secretariat), manages all the necessary communications with the administrations involved and plays the role of sole interlocutor for visa applicants. Furthermore, it takes place quickly: the visa application is normally issued within 30 days of the official presentation of the application.

Possibile sfruttare le agevolazioni sull’ammortamento del software

Gli investimenti in software possono godere di rilevanti vantaggi fiscali in termini di super o iper ammortamento. Per determinare a quali condizioni il software può rientrare nell’una o nell’altra fattispecie è possibile rifarsi alla normativa fiscale e alle indicazioni fornite dai Principi Contabili OIC.

Il primo caso riguarda il software rientrante nell’allegato B) alla legge 232/16 che, se si è realizzato almeno un investimento valido ai fini dell’ iper-ammortamento, può usufruire della deduzione al 40 per cento. La circolare 4/E/17 ha affermato che l’incentivo riguarda i software «stand alone» anche se acquisiti in licenza d’uso, purché iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali. L’Oic 24 stabilisce che il software applicativo acquistato a titolo di proprietà, nonché in licenza a tempo indeterminato o determinato si capitalizza quanto alle somme una tantum.

Vanno invece spesati direttamente nel conto economico i canoni periodici o le royalties, che dunque non usufruiscono della agevolazione. Fiscalmente (e dunque anche per il 40%), il software in proprietà oppure in licenza a tempo indeterminato senza limitazioni si deduce in misura non superiore al 50% per ciascun esercizio, mentre la licenza a tempo determinato si ammortizza in base alla durata. La circolare ha anche previsto che il software integrato acquistato unitamente al macchinario deve considerarsi agevolabile con l’iper-ammortamento del 150 per cento. Poiché il software di base va sempre capitalizzato sul valore del macchinario, il relativo costo si deve ritenere soggetto al 150% anche se acquisito presso un diverso fornitore (Assonime circolare 12/2017).

Rilevano per l’iperammortanento anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Per individuarli correttamente sono di aiuto i principi contabili ed in particolare l’Oic 16. A titolo esemplificativo si tratta di: costi di progettazione, trasporti, dazi su importazione, costi di installazione, costi ed onorari di perizie e collaudi, costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto. Le opere murarie ed edili (ad esempio il basamento di cemento di un macchinario), sono da sommare al costo iper (se sostenute dal 1° gennaio 2017), solo qualora non configurino una autonoma costruzione.

Il valore del brevetto è dato dalla produttività

Il recepimento della direttiva 34/2013/UE, attraverso il Dlgs 139/2015, ha introdotto diversi concetti innovativi nella rappresentazione in bilancio degli assets immateriali, tra cui brevetti, marchi, tecnologia, ecc… In particolare il nuovo principio Oic 24 ha introdotto la possibilità di ammortizzare un’attività immateriale con il metodo delle unità di prodotto, quando tale metodo fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. In buona sostanza, anche un brevetto può essere ammortizzato in relazione alle quantità di beni prodotti in un determinato esercizio rispetto alla capacità complessiva di produzione stimata lungo la sua vita.
Per quanto concerne il valore da ammortizzare un’importante novità deriva dal coordinamento con la disciplina del «costo ammortizzato», che implica la necessità di iscrivere l’asset immateriale per un importo pari al valore attuale del debito contratto per l’acquisto dello stesso, considerando anche gli eventuali oneri di transazione.
È utile inoltre ricordare l’importante novità che attiene l’ammortamento dell’avviamento. Nella precedente versione dell’Oic 24 si partiva dalla presunzione che la vita utile dell’avviamento non potesse essere superiore a cinque anni; presunzione che poteva essere superata solo adducendo specifiche considerazioni che non consentivano, comunque, di superare un periodo di venti anni. Il nuovo Oic 24 richiede in primis di stimare la vita utile del bene e solo laddove questa non sia attendibilmente determinabile si dovrà procedere con un ammortamento su un orizzonte temporale di dieci anni. Rimane un punto in comune con la precedente versione dell’Oic 24: l’impossibilità di determinare una vita utile che ecceda i venti anni.

Cessione delle perdite delle start-up a società “sponsor” (Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76 -80)

In cosa consiste l’agevolazione?

Possibilità per le start-up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. “società sponsor“).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2017, la finalità della norma è quella di stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma specifica sulla decorrenza, è possibile ritenere che questa nuova disposizione si possa applicare a partire dal 2017.

Presupposti soggettivi

La società sponsor (cessionaria) deve:

– essere quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;

– avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20% (al termine del periodo d’imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)

La start-up (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare.

N.B. La società sponsor e la start-up devono avere esercizi sociali coincidenti.

Presupposti oggettivi e modalità della cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (art. 84, co. 2, Tuir) dalla start-up. Le perdite devono essere cedute per il loro intero ammontare.

L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d’imposta (ad es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta (art. 43bis DPR 602/73) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui di riferiscono le perdite

Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite X 24%

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società sponsor (idem per la start-up innovativa).

Esempio: cessione perdite 2017

Una start-up costituita l’1.1.2017 intende cedere perdite pari a 1.000 realizzate nell’esercizio 2017 ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il proprio reddito imponibile pari a 1.200 nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

– la società sponsor paga un corrispettivo pari a 240 (=24% X 1.000) entro 30 giorni dal versamento del saldo IRES 2017 ovvero entro il 30.6.2018

– l’operazione di cessione si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018.