Un caso frequente riguarda la situazione di una Srl che detiene una partecipazione totalitaria in una società di capitali estera: la società estera ha una propria struttura, produce e fattura a soggetti terzi. Il dubbio è se, in caso di distribuzione di utili, la società italiana controllante possa beneficiare della Pex (participation exemption) e tassare gli utili solo nella misura del 5% dell’importo incassato.
Per individuare la corretta modalità di tassazione, occorre preliminarmente verificare se la società residente italiana “controlla” il soggetto estero e, in seconda battuta, se questo è localizzato/residente o meno in uno Stato a regime fiscale privilegiato (cioè in un cosiddetto paradiso fiscale).
Per verificare tale secondo requisito, nel caso sussista una ipotesi di controllo, occorre effettuare un confronto tra la tassazione effettiva subita dal soggetto estero e quella “virtuale” cui sarebbe assoggettato se residente in Italia.
Una volta appurata la sussistenza della condizione di controllo da parte della società italiana e verificato che lo Stato estero di residenza della controllata non è uno Stato a fiscalità privilegiata, la norma di riferimento da applicare per la tassazione degli utili distribuiti è l’articolo 89, comma 2 del Dpr 917/86 (Tuir), il quale regola l’inclusione nel calcolo del reddito d’impresa degli utili distribuiti derivanti dalla partecipazione in società. La norma in questione assoggetta a tassazione per cassa unicamente il 5% degli «utili distribuiti», essendo previsto che tali utili «non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare». La regola esposta vale sia per utili di fonte italiana che per utili provenienti da società ed enti non residenti, a patto che, in questo caso, vengano rispettate le condizioni richiamate.