Alle start-up innovative non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica di cui all’articolo 30 della legge 23/12/1994, n. 724 e all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del dl 13/8/2011, n. 138.
Per “società di comodo” si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto a tali tipi societari, volta ad evitarne l’utilizzo a fini antielusivi che viene derogato nel caso in commento. Le start-up innovative, infatti, ben difficilmente potrebbero prestarsi alla mera intestazione di beni che restano nella disponibilità dei soci, dal momento che la principale classe di immobilizzazioni immateriali iscritta nell’attivo di tali società sarà costituita dalle spese di ricerca e sviluppo ovvero investimenti necessari alla realizzazione del proprio oggetto sociale innovativo.
Tuttavia la disciplina delle start-up innovative nulla afferma circa l’applicabilità o meno a tali società degli studi di settore, ovvero di quel meccanismo che consente al fisco di stimare i ricavi attribuibili al contribuente sulla base dei dati contabili e delle caratteristiche strutturali dell’attività svolta.
Sembrerebbe un controsenso, da un lato, escludere le start-up innovative dall’applicazione dei meccanismi sulle società di comodo costringendole invece, dall’altro, a dichiarare comunque un reddito minimo sulla base di altri parametri tra cui l’entità degli invetimenti effettuati.
Sarebbe auspicabile che tali società venissero escluse dall’applicazione degli studi di settore prevedendo magari una causa di esclusione ad hoc o consentendo, in sede di compilazione del modello, di inserire una causa giustificativa di esonero costituita dall’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle impese.
Gentile dott. Vergani,
la normativa sulle start-up innovativa dice che la società non può essere costituita attraverso una operazione di fusione o di acqusizione, ecc…
Volevo chiederle se, a suo parere, la start-up innovativa può in seguito alla sua costituzione acquisire un’azienda o un ramo d’azienda particolarmente vicino al suo business al fine di sfruttarne meglio le sinergie. Che ne pensa?
Grazie saluti
Filippo C.
Gentile Filippo,
purtroppo la disciplina sulle start-up innovative richiederebbe una serie di chiarimenti ufficiali su diversi aspetti non di poco rilievo tra i quali quello oggetto del Suo quesito. Dal momento che il decreto afferma testualmente “non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”, si potrebbe ragionevolmente concludere che l’acquisizione perfezionata in una fase succesiva della vita sociale sia pienamente lecita e non faccia venir meno i requisiti di “start-up innovativa”. Tuttavia, ribadisco, sarebbe utile sul punto un chiarimento ufficiale.
Saluti
Gentile Dott. Vergani,
mi sa dire se ci sono novità circa l’applicabilità o meno degli studi di settore alle startup innovative?
Grazie,
Andrea.
Buongiorno,
nessun chiarimento ufficiale è ancora pervenuto. Resta valida l’indicazione di comportamento più corretta a mio parere: compilazione del modello degli studi di settore ed indicazione, nelle note, che trattasi di start-up innovativa.
Saluti
Marco Vergani