La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia del 12 febbraio 2024 ha stabilito che i costi per l’acquisto di vestiti da parte di una giornalista e influencer nel campo dell’immagine e della moda possono essere dedotti integralmente se viene dimostrato che i vestiti sono utilizzati esclusivamente per eventi specifici. In mancanza di tale prova, la deduzione è limitata al 50% presumendo un uso promiscuo.

Analogamente, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la possibilità di dedurre parzialmente le spese per vestiti sostenute da una presentatrice televisiva.

Inoltre, è stato sostenuto che le spese per prodotti dietetici e parafarmaci sono deducibili interamente per una cantante lirica, mentre le spese per abbigliamento e accessori sono deducibili solo al 50%, poiché anche queste sono direttamente funzionali alla professione.

La Corte ha affermato che se il vestiario è parte integrante del personaggio e dell’immagine professionale, i costi per il suo acquisto devono essere considerati inerenti e quindi deducibili. Tuttavia, in mancanza di prova dell’uso esclusivo dei vestiti per eventi specifici, la deduzione è limitata al 50%.

Infine, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria richiedono una connessione funzionale tra le spese sostenute e il reddito prodotto dall’attività professionale per poterle dedurre.