Si segnala una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C‐454/10) con la quale viene fatta luce sulle responsabilità dell’intermediario nella vendita di beni provenienti da paesi extra UE e immessi all’interno del territorio dell’Unione Europea senza assolvimento delle formalità doganali.
La sentenza risolve in particolare una questione sollevata dai giudici tedeschi nell’ambito di una controversia sorta in seguito alla richiesta di pagamento di Iva e dazi doganali che l’amministrazione finanziaria aveva notificato ad intermediario tedesco che metteva all’asta articoli originari della Cina in due negozi on‐line gestiti sulla piattaforma eBay.
L’intermediario concludeva i contratti di vendita per conto del fornitore cinese e ne incassava il corrispettivo, mentre alla spedizione delle merci agli acquirenti provvedeva direttamente il fornitore cinese a mezzo del servizio postale senza adempiere gli obblighi doganali.
Nel risolvere il caso i giudici ricordano che l’intermediario non può essere debitore dell’obbligazione doganale nei militi in cui la sua attività si limiti ad intervenire nella conclusione dei contratti di compravendita delle merci, nell’incasso del corrispettivo e nella comunicazione al fornitore dei nominativi degli acquirenti. Le disposizioni doganali considerano infatti debitore in dogana la persona che ha introdotto materialmente le merci
senza dichiararle e le persone che hanno acquistato o detenuto tali merci successivamente alla loro introduzione. Tuttavia, la qualifica di debitore si estende alle persone che hanno partecipato alle operazioni di introduzione irregolare delle merci “sapendo o dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era irregolare”.
Si richiama pertanto l’attenzione, a quanti operano attraverso tale modalità di vendita (nonché ai c.d. “dropshippers”) sulla necessità di rendere la più ampia e completa informativa circa l’esistenza degli obblighi doganali in questione assicurando se possibile, il loro corretto adempimento. Tale informativa, da rendere pubblica sul proprio sito, dovrebbe essere preferibilmente rivolta tanto al fornitore estero quanto agli acquirenti finali.
Si osserva infine che l’osservanza degli adempimenti fiscali e doganali è espressamente richiamata all’interno del «regolamento per i venditori», che tutti i membri di eBay devono
leggere e comprendere e che è diretto in particolare ad assicurare l’applicazione delle «leggi e normative locali». I venditori sono quindi contrattualmente tenuti a conoscere ed osservare le direttive per la messa in vendita a livello internazionale, che precisano la necessità per i venditori e gli acquirenti di rispettare le diverse normative applicabili.