Con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 in materia di residenza fiscale, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale. Le novità riguardano sia le persone fisiche che le società ed enti, con l’obiettivo di allineare la normativa italiana alle migliori prassi internazionali e garantire maggiore certezza giuridica.

Principali Obiettivi della Riforma

La riforma persegue due finalità principali: armonizzare la disciplina fiscale con le convenzioni internazionali e ridurre il contenzioso. Tuttavia, l’effettivo raggiungimento di questi obiettivi dipenderà dalla prassi applicativa. Le modifiche hanno un impatto significativo, poiché il requisito della residenza fiscale determina il presupposto impositivo per un sistema basato sul principio della tassazione del reddito mondiale.

Novità per la Residenza delle Società ed Enti

Il nuovo comma 3 dell’art. 73 del T.U.I.R., riscritto dal decreto, stabilisce che una società o un ente si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede almeno uno dei seguenti collegamenti:

  1. Sede legale nel territorio italiano.
  2. Sede di direzione effettiva, intesa come il luogo dove vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche.
  3. Gestione ordinaria in via principale, ossia il luogo dove si compiono in maniera continua e coordinata gli atti di gestione corrente.

Questi nuovi criteri sostituiscono quelli della “sede dell’amministrazione” e dell’”oggetto principale”, che generavano incertezze interpretative.

Sede di Direzione Effettiva

Questo criterio identifica il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche della società nel suo complesso, escludendo le attività di supervisione o monitoraggio dei soci. La Relazione illustrativa sottolinea che questa definizione si allinea al concetto internazionale di “place of effective management” adottato dal Modello OCSE.

La Circolare evidenzia che lo sviluppo tecnologico ha reso più complesso individuare il luogo delle decisioni strategiche, spesso scisso dal luogo delle attività operative. Tuttavia, viene ribadita la necessità di una valutazione caso per caso.

Gestione Ordinaria in Via Principale

Questo criterio si riferisce al luogo in cui vengono svolti gli atti quotidiani di gestione aziendale. Anche in questo caso, la Circolare sottolinea l’importanza di valutare le specificità organizzative della società, senza fornire una lista esaustiva degli atti rilevanti.

Pur essendo un criterio alternativo rispetto alla sede di direzione effettiva, la sua indeterminatezza rischia di compromettere l’obiettivo di maggiore certezza giuridica.

Criticità Applicative

Un aspetto controverso è l’accertamento della residenza fiscale basato su elementi fattuali, che, secondo l’Agenzia, non può essere oggetto di interpello. Questa posizione, già consolidata, limita le possibilità per i contribuenti di ottenere indicazioni preventive, aumentando potenzialmente l’incertezza giuridica.

Inoltre, la scelta di mantenere la verifica della residenza su base annua, anziché puntuale (come avviene in molti Paesi OCSE), potrebbe generare casi di doppia imposizione o doppia non imposizione. Ad esempio, il trasferimento della sede legale o della direzione effettiva durante l’anno può essere trattato diversamente dagli ordinamenti esteri, causando disallineamenti.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 rappresentano un passo avanti verso l’armonizzazione con le prassi internazionali. Tuttavia, permangono criticità applicative che potrebbero ostacolare l’obiettivo di maggiore certezza giuridica.

Sarà essenziale monitorare l’evoluzione della prassi amministrativa per comprendere l’impatto concreto delle nuove regole e favorire un’applicazione uniforme, soprattutto in relazione ai nuovi criteri di direzione effettiva e gestione ordinaria.