La Sentenza della Corte di Giustizia UE di ieri fa luce su un aspetto controverso del diritto d’autore ossia lo sfruttamento in forma digitale di opere coperte dal diritto d’autore (in questo caso libri) non più disponibili ossia pubblicati prima del 2001 e non più diffusi commercialmente. Nel caso preso in esame una società ad hoc, la Sofia (una sorta di equivalente francese della nostra SIAE per i libri) può autorizzare la pubblicazione digitale di un libro non disponibile quando gli autori non si oppongono entro sei mesi dall’iscrizione dell’opera nella banca dati della società. Al riguardo la Corte ricorda che, salvo alcune eccezioni della direttiva, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. L’autore può anche dare il consenso all’utilizzazione di una delle sue opere in forma implicita, ma solo se è stato informato della futura pubblicazione dell’opera e dei modi in cui può vietarla. Per la Corte, la normativa francese non assicura l’effettiva conoscenza dell’autore del termine di sei mesi per opporsi alla pubblicazione dell’opera da parte della Sofia: è dunque possibile che la società pubblichi un libro anche quando l’autore non è stato informato e non ha potuto opporsi. La Corte aggiunge che, a differenza di quanto prevede la legge francese, l’autore può vietare lo sfruttamento dell’opera in forma digitale senza l’accordo dell’editore che detiene i diritti dell’opera in formato cartaceo e senza altre formalità.
Pubblicazione dell’opera in forma digitale: necessario il consenso dell’autore
da Marco Vergani | Nov 17, 2016 | Diritto d'autore | 0 commenti