Un dubbio frequente riguarda la possibilità di dedurre le commissioni addebitate da Paypal in mancanza di un’idoneo giustificativo. La società lussemburghese infatti non emette alcuna fattura, ma invia estratti conto riepilogativi delle operazioni del periodo.
La circolare 2/E del 28 gennaio 2011 (paragrafo 1.6) ha precisato che le commissioni PayPal concretizzano un’operazione esente (ex articolo 10, primo comma, numero 1, Dpr 633/1972), a fronte della quale il soggetto passivo Iva provvede all’autofatturazione indicando, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.
In altre parole, il venditore al quale sono addebitate le commissioni deve: emettere autofattura tenendo conto che l’operazione è esente da Iva in base all’articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/72; registrare l’autofattura sia nel registro Iva delle vendite, che nel registro Iva degli acquisti; effettuare la comunicazione “Black list”. A tale proposito, va ricordato che, a partire dal 13 dicembre 2014, il decreto semplificazioni ha previsto che la comunicazione sia effettuata solamente a cadenza annuale (che prima era mensile o trimestrale) e soltanto per le operazioni di importo complessivo annuo superiore a 10mila euro (il precedente limite era di 500 euro).