Esaminiamo il caso di una società che ha emesso la nuova versione di un software a seguito di lavori svolti tra il 2019 e 2021. E’ possibile esercitare l’opzione per il nuovo Patent box per la nuova versione del software anche in presenza di una opzione esercitata con la vecchia normativa?
Con riguardo a un nuovo Ip (intellectual property) sorto nel periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021, è possibile esercitare l’opzione solo per il nuovo Patent box (Pb), a prescindere da quando siano stati effettuati i lavori per la realizzazione e lo sviluppo dello stesso (provvedimento dell’agenzia delle Entrate 15 febbraio 2022, paragrafo 12.5), anche qualora l’Ip 2021 risulti complementare ad altri Ip oggetto di precedente opzione secondo il vecchio regime Patent box.
Ciò detto, nel caso di specie, risulta essenziale la mappatura degli Ip in capo alla società, per valutare se la nuova versione del software risponda effettivamente ai requisiti di legge, allo scopo di qualificarsi come un nuovo Ip autonomo (assoggettabile così al nuovo Pb), o se, diversamente, costituisca una semplice evoluzione dell’Ip esistente già opzionato in passato. In tale ultimo caso, infatti, sarebbe preclusa l’extra-deduzione dei costi R&S per lo sviluppo della nuova versione, e continuerebbe ad applicarsi la detassazione del reddito relativo al software già opzionato in passato secondo le regole del vecchio Pb.
La rilevanza dell’analisi legale è ancor più dirimente alla luce del fatto che, come precisato dalla bozza di circolare dell’agenzia delle Entrate in pubblica consultazione, risultano opzionabili al nuovo Pb anche i software protetti da copyright non registrati, per i quali – non potendosi fare riferimento a un atto formale come la registrazione – è necessaria una dichiarazione sostituiva a norma del Dpr 445/2000, al fine di attestarne l’esistenza e la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge sul diritto d’autore.
Nell’ipotesi di applicabilità del nuovo Pb, per poter includere nella maggiorazione del 110% i costi sostenuti negli anni precedenti (afferenti alla creazione del software 2021), sarà comunque necessario attendere l’anno di registrazione di quest’ultimo alla Siae (Società italiana degli autori ed editori), così da poter applicare il “recapture” previsto dal meccanismo premiale. A tale ultimo fine, si sottolinea che i costi eventualmente già confluiti nel numeratore del nexus ratio per il vecchio Pb negli anni passati non sono agevolabili ai fini del nuovo Pb, così come disposto nel citato provvedimento 15 febbraio 2022.