La recente sentenza n. 5253 del Consiglio di Stato torna su un tema particolarmente delicato nelle vendite on line ovvero l’informativa sui diritti del consumatore. La sentenza di cui parliamo ha condannato Apple per pratiche commerciali scorrette in violazione degli obblighi informativi contenuti nel D.Lgs. 206/2005 (“Codice del Consumo”). In particolare Apple è stata condannata per non aver informato adeguatamente i consumatori circa i diritti di assistenza gratuita biennale loro spettanti per legge, e nel non riconoscere loro i detti diritti limitandosi invece a riconoscere la garanzia convenzionale offerta gratuitamente dal produttore per il solo primo anno ( a fronte della durata biennale della garanzia legale).
Inoltre, le informazioni fornite in merito alla natura, al contenuto e alla durata di tale garanzia convenzionale e dei servizi di assistenza aggiuntivi ivi previsti, offerti ai consumatori in occasione dell’acquisto di un bene di consumo, non chiarivano adeguatamente il diritto dei consumatori alla garanzia biennale di conformità da parte del venditore, così da indurli ad attivare un nuovo rapporto contrattuale, a titolo oneroso, il cui contenuto risultava in parte sovrapporsi ai diritti già spettanti in forza della garanzia legale, che non prevede addebito di costi o limitazioni.
Ricordiamo a tal proposito che l’art. 130 del d.lgs.. n. 206 del 2005 prevede che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e che “in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (…), ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (…)”.
L’art. 132 stabilisce, inoltre, che “il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene“, con onere per il consumatore, a pena di decadenza dal diritto, di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla data di scoperta del difetto, precisando, altresì ( comma 3) che “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità“.
Sempre il Codice del Consumo prevede che dell’esistenza della garanzia legale deve essere fornita al consumatore chiara e completa informativa.
Considerando che le sanzioni inflitte ad Apple in sede di contestazione della violazione degli obblighi informativi sono risultate complessivamente pari a 180.000,00 Euro è quantomeno doveroso accertarsi di aver adempiuto con correttezza a tali obblighi informativi nel proprio sito di vendite on-line.