Dal 2012 l’attuale regime dei minimi sarà applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che, alternativamente:
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intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo;
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hanno intrapreso una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008.
In pratica si tratta di coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all’introduzione del regime dei minimi ad opera della L. 244/2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Originariamente non era stato stabilito alcun limite di età del contribuente, come invece prevedeva la bozza di decreto, anche se la norma afferma che l’obiettivo, tra gli altri, è quello di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani. L’obiettivo è stato raggiunto mediante l’aggiunta, ad opera della L. 111/2011 di conversione, di un periodo nel co. 1 dell’art. 27 che recita: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».
NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI dal 2012 – SOGGETTI INTERESSATI |
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Inizio attività entro il 31.12.2007 |
Esclusi dal nuovo regime dei minimi a partire dall’1.1.2012 |
Inizio attività dall’1.1.2008 (*) |
Inclusi nel nuovo regime dei minimi dall’1.1.2012, per un periodo massimo di 5 anni o anche per un maggior periodo di tempo, ma entro il periodo d’imposta in cui il contribuente compie i 35 anni di età (**) |
(*) A prescindere dall’anno in cui si è aderito al regime dei minimi ex L. 244/2007.
(**) Quindi, coloro che iniziano una nuova attività nel 2011 potranno permanere nel nuovo regime fino al 2015. Coloro che hanno iniziato l’attività nel 2008 godranno del nuovo regime per il solo anno 2012. Se però, all’inizio dell’attività, il contribuente aveva 20 anni potrà fruire del nuovo regime dei minimi, rispettivamente, fino al 2026 e fino al 2023, sempre che conservi i requisiti necessari. |
Condizioni
Il nuovo regime è applicabile se si realizzano i presupposti di seguito elencati. Si noti che si tratta di condizioni che ricalcano in larga parte quelle già richieste per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000), per cui si rendono applicabili i chiarimenti già espressi dall’Agenzia delle Entrate su tali argomenti. Ecco l’elenco dei presupposti, che devono sussistere congiuntamente ai requisiti previsti dai co. 96 e 99, art. 1, L. 244/2007 :
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il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
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l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa), escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione (cd. Tirocinio);
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qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a e 30.000.
Tassazione
Sul reddito conseguito dai predetti soggetti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle relative addizionali nella misura del 5%. In particolare, la ritenuta prevista dal co. 105, art. 1, L. 244/2007 viene ridotta dal 20% al 5%.
Soggetti che non possono aderire
A coloro che, pur avendo le caratteristiche di cui ai co. 96 e 99 dell’art. 1, L. 244/2007, non possono aderire al nuovo regime dei minimi a motivo dei nuovi presupposti richiesti (ad es. perché hanno iniziato l’attività prima del 2008 o stanno esercitando un’attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata in forma di lavoro dipendente o autonomo ovvero che hanno esercitato nel triennio precedente all’ingresso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto non sussistevano condizioni ostative in tal senso) o che vi fuoriescono (per effetto del vincolo di tipo temporale imposto dalla norma, in quanto sono trascorsi i 5 periodi d’imposta di validità del nuovo regime), è riservato comunque un regime contabile semplificato. Le agevolazioni sono le seguenti:
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esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette;
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esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
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esonero dall’Irap.
Detti soggetti, fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, procederanno alla determinazione dell’Iva con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale. Inoltre, saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.
Si comprende, dunque, che a parte i primi 5 periodi d’imposta nei quali potrà essere applicato il nuovo regime dei minimi, il regime semplificato è un regime naturale e non ha un termine, in quanto potrà essere utilizzato fino a che non intervenga:
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decadenza. Quest’ultima interviene, con effetto dall’anno successivo, qualora venga meno una delle condizioni di cui ai co. 96, art. 1, L. 244/2007 o si verifichi una delle condizioni previste nel co. 99 della medesima disposizione;
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opzione per l’applicazione del regime ordinario.
LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI |
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Nuovo regime dei contribuenti minimi | Soggetti che fuoriescono dal nuovo regime dei contribuenti minimi | |
Durata |
Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al periodo d’imposta in cui avviene il compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente | Non definita, salvo decadenza ovvero opzione per il regime ordinario |
Contabilità |
Esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. L’esonero si estende alla dichiarazione annuale Iva e alla comunicazione dati Iva. Resta fermo l’obbligo di numerazione e di conservazione dei documenti emessi e ricevuti | Esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Resta fermo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti |
Iva |
Non si applica la rivalsa e non si esercita la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari (per i quali vige l’obbligo di
integrazione della fattura, di versamento dell’Iva e della presentazione degli elenchi Intrastat) e sulle importazioni. Obbligo di certificazione senza addebito dell’imposta |
Regime ordinario, salvo l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (versamento con cadenza annuale). Obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi |
Imposte dirette |
5% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali. Si applica il principio di cassa e le componenti negative sono deducibili in deroga alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle promiscue si deducono nella misura del 50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei beni strumentali viene dedotto nell’esercizio di sostenimento (e non deve essere ammortizzato). I contributi previdenziali e assistenziali devono essere imputati prioritariamente alla riduzione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e solo nel caso i cui risultino eccedenti potranno essere impiegati per ridurre il reddito complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986 |
Tassazione ordinaria |
Irap |
Esonero |
Esonero |
Studi di settore |
Non si applicano né gli studi di settore né i parametri. Ne consegue l’esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi |
Si applicano |