E’ prassi comune nelle aziende tecnologiche ricorrere all’acquisto di licenze per software applicativi che avendo durata annuale , non vengono iscritte fra le immobilizzazioni immateriali, ma rilevate come costi in conto economico e riscontate per competenza.
Ci si chiede quindi se anche per tali tipologie di costi possa applicarsi il credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021).
Per definizione il software applicativo viene utilizzato per una determinata funzione necessaria al fruitore, a differenza dei software “di base”, che sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento del computer in sé.
La contabilizzazione dell’acquisto di un software applicativo è regolata del principio contabile Oic 24. Nel caso di software applicativo acquistato in licenza d’uso dietro pagamento di un canone periodico (come nella situazione che stiamo analizzando), i canoni devono essere iscritti in conto economico alla voce B. 7 “Costi per servizi”, secondo il principio di competenza.
Altre modalità di acquisto del software (in particolare l’acquisto a titolo di proprietà e l’acquisto in licenza d’uso a tempo indeterminato) comportano invece l’iscrizione del software nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.
Per quanto riguarda l’applicazione del credito d’imposta beni strumentali dobbiamo invece ricordare che con la circolare 4/E/2017 (paragrafo 6.2.2), l’agenzia delle Entrate ha chiarito – seppure con riferimento alla precedente disciplina del super/iperammortamento, ma con chiarimenti applicabili anche al credito d’imposta per gli investimenti in beni
strumentali – che «i software rientrano tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (Oic 24)».
Pertanto, per fruire del credito d’imposta occorre che il software sia acquistato con modalità tali da richiedere l’iscrizione in bilancio come immobilizzazioni immateriali, ma tra queste modalità, come visto, non rientra l’acquisto del software in licenza d’uso dietro pagamento di un canone periodico.
Buongiorno,
credo che l’articolo vada rivisto.
Sebbene vi siano pochi chiarimenti al riguardo, il legislatore ha da tempi inserito questa fattispecie: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.
Pertanto le licenze (..servizi per l’utilizzo dei beni di cui all’Allegato B in modalità cloud computing..) sarebbero si agevolabili.
Buongiorno Michele, grazie per la segnalazione. In effetti la circolare 14/E (dove è trattato il caso del software in licenza d’uso) è stata pubblicata il 17 maggio 2022 dopo che avevo scritto il post.
Saluti
MV