L’art. 14 del DL 25 maggio 2021 n. 73 ha introdotto, in via temporanea, un regime di esenzione dalle imposte sui redditi per le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative e PMI innovative, nonché, a determinate condizioni, per le plusvalenze reinvestite in tali imprese.

L’agevolazione si inserisce nel più ampio quadro degli incentivi agli investimenti in capitale di rischio e si applica alle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, a condizione che le partecipazioni siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e siano detenute per almeno tre anni.

Si tratta, dunque, di un’agevolazione che incide su redditi normalmente soggetti a imposizione sostitutiva del 26%, determinando una totale detassazione del capital gain.

La disciplina è stata oggetto di un significativo intervento di revisione ad opera della legge 28 ottobre 2024 n. 162, che ha inciso su diversi profili applicativi.

In particolare, è stato eliminato il riferimento alle partecipazioni acquisite in conseguenza di investimenti effettuati in regime “de minimis” di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012, con la conseguenza che l’esenzione risulta oggi limitata agli investimenti che beneficiano del regime ordinario di detrazione o deduzione del 30%.

È stata inoltre estesa l’esenzione ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start up e PMI innovative, a condizione che le quote siano acquisite entro il medesimo termine del 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Nel complesso, l’intervento del 2024 ha rafforzato il carattere selettivo dell’agevolazione senza tuttavia incidere sulla natura temporanea del regime, destinato a cessare per gli investimenti effettuati successivamente al 2025.

Ambito oggettivo e presupposti applicativi dell’esenzione

Un primo profilo meritevole di attenzione riguarda l’individuazione delle fattispecie oggettive rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

L’esenzione si applica esclusivamente alle plusvalenze qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR; ne restano pertanto escluse le ipotesi che generano redditi di capitale, ai sensi dell’art. 47 del medesimo testo unico.

In tale prospettiva, non dovrebbero rientrare nel regime agevolativo le somme percepite in occasione del recesso tipico del socio, dell’esclusione del socio o della liquidazione della società, in quanto riconducibili, secondo l’impostazione prevalente, ai redditi di capitale.

Diversamente, si ritiene che l’esenzione possa trovare applicazione nelle ipotesi di recesso “atipico”, realizzato mediante acquisto delle partecipazioni da parte degli altri soci o di soggetti terzi individuati dai soci, fattispecie che si sostanzia in una cessione a titolo oneroso.

In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate (circ. 22 aprile 2005 n. 16/E), riconducendo tali operazioni nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR.

Un’ulteriore fattispecie meritevole di attenzione è rappresentata dalle partecipazioni acquisite mediante campagne di equity crowdfunding, disciplinate dal d.lgs. 58/1998 (TUF), dal Regolamento Consob n. 18592/2013 e, più recentemente, dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dal D.Lgs. 30/2023.

In tali ipotesi, la modalità di sottoscrizione, intermediata da piattaforme autorizzate, non incide di per sé sulla qualificazione dell’investimento ai fini fiscali, purché lo stesso si traduca in un conferimento in denaro imputato a capitale sociale, in linea con quanto richiesto dall’art. 29 del DL 179/2012 e dal DM 7 maggio 2019.

Tuttavia, sul piano operativo, possono emergere specifiche criticità con riferimento alla successiva circolazione delle partecipazioni. Le quote acquisite tramite crowdfunding sono infatti tipicamente caratterizzate da una forte frammentazione della compagine sociale e da una limitata liquidità, in quanto non negoziate su mercati regolamentati e difficilmente trasferibili al di fuori di operazioni straordinarie.

In tale contesto, il realizzo della plusvalenza è spesso subordinato al verificarsi di eventi di “exit” quali la cessione della società a terzi, operazioni di buy-back o altre forme di disinvestimento non standardizzate, che possono presentare profili di incertezza nella qualificazione fiscale dell’operazione. Non può escludersi, infatti, che talune modalità di disinvestimento quali, ad esempio, operazioni di riacquisto di partecipazioni da parte della società, distribuzioni connesse a operazioni straordinarie o flussi derivanti da strumenti finanziari con contenuto prevalentemente patrimoniale possano essere qualificate, in tutto o in parte, come redditi di capitale anziché come plusvalenze ai sensi dell’art. 67 del TUIR, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo dell’esenzione.

Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la società proceda al riacquisto delle partecipazioni detenute dagli investitori (c.d. buy-back) nell’ambito di operazioni di “exit” della compagine diffusa tipica del crowdfunding. In tali ipotesi, ove il corrispettivo riconosciuto ecceda il capitale effettivamente investito e trovi copertura in utili o riserve disponibili, l’operazione potrebbe assumere, almeno in parte, natura distributiva, con conseguente qualificazione del provento come reddito di capitale.

Coordinamento tra incentivi all’investimento ed esenzione delle plusvalenze

La disciplina dell’esenzione delle plusvalenze si coordina espressamente con quella degli incentivi agli investimenti nel capitale di start up innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012.

Il rapporto tra il regime agevolativo “in entrata”, rappresentato dalla detrazione o deduzione del 30% di cui all’art. 29 del DL 179/2012, e il regime di esenzione “in uscita” delle plusvalenze di cui all’art. 14 del DL 73/2021 pone tuttavia rilevanti questioni di coordinamento.

Il comma 1 dell’art. 14, nel definire l’ambito applicativo dell’esenzione, fa espresso riferimento agli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 29 del DL 179/2012. Tale rinvio induce a ritenere che i requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione “in entrata”, costituiscano condizioni rilevanti anche ai fini dell’esenzione delle plusvalenze.

In questa prospettiva, i due regimi appaiono tra loro collegati: l’investimento che non soddisfa i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione o deduzione non dovrebbe, in linea generale, poter accedere neppure al regime di esenzione in sede di disinvestimento. Una diversa interpretazione determinerebbe infatti un disallineamento tra le due fasi, consentendo di ottenere un vantaggio fiscale “in uscita” anche in presenza di investimenti che il legislatore ha escluso dal perimetro agevolato “in entrata”.

Occorre tuttavia distinguere tra la mancanza dei requisiti oggettivi dell’investimento e la mancata fruizione dell’agevolazione per ragioni soggettive, quali, ad esempio, l’incapienza dell’imposta. Solo nel primo caso deve ritenersi precluso l’accesso all’esenzione, mentre nel secondo l’investimento può comunque qualificarsi come agevolato, pur in assenza di un effettivo beneficio fruito dal contribuente.

Ne deriva che, ai fini dell’esenzione delle plusvalenze, rileva non tanto la concreta fruizione del beneficio “in entrata”, quanto piuttosto la circostanza che l’investimento presenti i requisiti normativi che ne avrebbero consentito l’accesso, secondo una lettura coordinata delle due discipline.

Il riferimento all’art. 29 del DL 179/2012 chiarisce inoltre che detrazione del 30% ed esenzione delle plusvalenze si fondano sul medesimo presupposto: l’esistenza di un investimento qualificabile come “agevolato”.

Sotto tale profilo, assume rilievo la definizione di investimento contenuta nella disciplina attuativa, secondo cui rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale o a riserva sovrapprezzo, effettuati in sede di costituzione o di aumento di capitale. Restano pertanto esclusi, in linea generale, i conferimenti effettuati a fondo perduto o iscritti in altre voci del patrimonio netto, nonché i conferimenti in natura, per i quali il legislatore ha inteso evitare criticità valutative.

Tale impostazione, come chiarito anche dall’Amministrazione finanziaria, risponde all’esigenza di garantire l’effettività della capitalizzazione della società, richiedendo che l’investimento si traduca in un incremento stabile del capitale di rischio.

Sotto il profilo temporale, tale impostazione comporta rilevanti implicazioni anche ai fini dell’esenzione delle plusvalenze. In particolare, sebbene i versamenti in conto futuro aumento di capitale rappresentino, sotto il profilo economico, un apporto anticipato di risorse finanziarie alla società, essi assumono rilevanza fiscale solo al momento della loro imputazione a capitale sociale.

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, il momento di acquisizione della partecipazione – rilevante sia per la verifica del termine del 31 dicembre 2025 sia per la decorrenza del periodo minimo di detenzione triennale – deve essere individuato nella data di perfezionamento dell’aumento di capitale, e non in quella del versamento delle somme.

Tale impostazione determina un possibile disallineamento tra momento dell’investimento in senso economico e momento di rilevanza fiscale dello stesso, con effetti potenzialmente penalizzanti nelle operazioni articolate in più fasi o caratterizzate da versamenti anticipati, nelle quali il rischio finanziario è assunto dall’investitore in un momento significativamente anteriore rispetto all’acquisizione formale della partecipazione.

In particolare, non può escludersi che versamenti effettuati entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa non consentano l’accesso al regime di esenzione qualora l’aumento di capitale sia deliberato o eseguito successivamente, evidenziando così i limiti di un’impostazione fortemente ancorata al dato formale della capitalizzazione.

Perimetro applicativo e limiti del regime di esenzione

In questo quadro si inseriscono le modifiche introdotte dalla legge n. 193/2024, che hanno ulteriormente circoscritto l’ambito oggettivo degli investimenti agevolati. In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’art. 29 del DL 179/2012 prevede che le agevolazioni non si applicano qualora l’investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance ovvero nel caso in cui il contribuente sia anche fornitore di servizi alla start up, direttamente o indirettamente, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Tali limiti introducono una selezione non solo quantitativa, ma anche funzionale degli investimenti agevolabili, escludendo dall’ambito applicativo dell’incentivo le operazioni riconducibili a soggetti in grado di esercitare un’influenza significativa sulla società ovvero di instaurare rapporti economici tali da attenuare il rischio effettivo dell’investimento.

Ne consegue che gli investimenti che non soddisfano tali condizioni, in quanto non si traducono in un effettivo aumento di capitale ovvero determinano il superamento della soglia del 25% o sono effettuati da soggetti che intrattengono rapporti di fornitura rilevanti con la start up, non dovrebbero qualificarsi come investimenti agevolati e, pertanto, non dovrebbero consentire l’accesso al regime di esenzione delle plusvalenze.

In tale contesto, occorre inoltre considerare quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del DL 25 maggio 2021 n. 73, che disciplina una distinta ipotesi di non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche mediante cessione di partecipazioni in società di cui agli artt. 5 e 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR, qualora le stesse siano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, mediante sottoscrizione del capitale sociale di start up innovative o PMI innovative entro il 31 dicembre 2025.

La disposizione prevede tuttavia espressamente che il regime di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applica alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento, introducendo così una chiara regola di alternatività tra l’esenzione fondata sul possesso triennale dell’investimento e quella collegata al reinvestimento della plusvalenza.

Tale previsione rafforza l’impostazione selettiva del sistema, articolato su due distinti meccanismi agevolativi, uno legato alla natura e alla durata dell’investimento, l’altro al reinvestimento dei proventi, tra loro non cumulabili e caratterizzati da presupposti e finalità differenti.

Il vincolo triennale di detenzione dell’investimento

Condizione essenziale per l’accesso all’esenzione è il mantenimento della partecipazione per almeno tre anni, requisito che deve essere verificato con riferimento a ciascuna singola tranche di investimento.

Il requisito del mantenimento triennale presenta evidenti profili di analogia con quello previsto, ai fini della detrazione o deduzione del 30%, dall’art. 29 del DL 179/2012, che subordina il mantenimento del beneficio “in entrata” alla detenzione dell’investimento per un periodo minimo di tre anni. In entrambi i casi, la ratio della previsione è quella di incentivare la stabilità dell’investimento nel capitale di rischio, evitando comportamenti opportunistici volti a conseguire il beneficio fiscale in un orizzonte temporale di breve periodo.

Tale parallelismo rafforza una lettura unitaria della disciplina, nella quale il periodo di detenzione rileva quale elemento comune ai due regimi agevolativi. Ne consegue che le questioni interpretative relative alla decorrenza e alla continuità del possesso assumono rilievo analogo sia ai fini del mantenimento della detrazione sia ai fini dell’accesso all’esenzione delle plusvalenze.

In particolare, la prassi amministrativa ha chiarito, con riferimento all’art. 29 del DL 179/2012, che il requisito temporale deve essere verificato con riferimento a ciascun investimento e che la sua violazione comporta la decadenza dal beneficio limitatamente alla quota dismessa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014). Tale impostazione appare coerente anche con la disciplina dell’esenzione di cui all’art. 14 del DL 73/2021, nella quale il mantenimento della partecipazione per almeno tre anni costituisce condizione essenziale per la non imponibilità della plusvalenza.

Il raffronto tra le due disposizioni consente inoltre di valorizzare una lettura sostanziale del requisito del possesso, fondata sul mantenimento del rischio economico dell’investimento. In tale prospettiva, operazioni che non determinano un effettivo disinvestimento quali, ad esempio, conferimenti in regime di neutralità o operazioni straordinarie caratterizzate da continuità dei valori fiscali potrebbero non interrompere il periodo di detenzione, in linea con principi già affermati in ambiti analoghi (quali la participation exemption di cui all’art. 87 del TUIR).

Ulteriori criticità si pongono con riferimento ai piani di work for equity, disciplinati dall’art. 27 del DL 179/2012, nei quali la partecipazione è assegnata quale forma di remunerazione in natura in favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della start up.
In tali ipotesi, si pone il problema di individuare il momento di acquisizione fiscalmente rilevante ai fini del computo del periodo minimo di detenzione triennale previsto dall’art. 14 del DL 73/2021, non essendo configurabile un vero e proprio conferimento in denaro.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 16/E/2014), secondo cui i benefici fiscali sono correlati all’effettiva acquisizione della partecipazione, appare ragionevole ritenere che il dies a quo debba essere individuato nel momento di assegnazione delle quote o azioni.
Tuttavia, non può escludersi che la presenza di eventuali vincoli di inalienabilità o condizioni sospensive possa incidere sulla decorrenza del periodo di detenzione, determinando possibili incertezze applicative .

Il parallelismo con la disciplina dell’art. 29 del DL 179/2012 consente, infine, di richiamare il tema della decadenza dal beneficio in caso di mancato rispetto del requisito temporale. Con riferimento al regime “in entrata”, la prassi amministrativa ha chiarito che la cessione, anche parziale, della partecipazione prima del decorso del triennio comporta la perdita dell’agevolazione, con obbligo di restituzione del beneficio fruito, maggiorato degli interessi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 16/E/2014).

Sebbene la disciplina dell’esenzione delle plusvalenze non contenga una previsione espressa in tal senso, non può escludersi che un’analoga logica possa operare anche nel regime “in uscita”, nella misura in cui il mancato rispetto del periodo minimo di detenzione impedisce il perfezionarsi del presupposto stesso dell’agevolazione. Ne deriva che eventuali operazioni di disinvestimento anticipato potrebbero determinare, non già una “revoca” in senso tecnico, ma l’originaria inapplicabilità dell’esenzione, con conseguente imponibilità della plusvalenza secondo le regole ordinarie.

Cessione parziale delle partecipazioni e criterio LIFO

Un ulteriore profilo riguarda le cessioni parziali di partecipazioni formate attraverso acquisti e sottoscrizioni successivi. La risposta a interpello della Direzione regionale del Veneto n. 907-438/2026, segnalata dalla stampa specializzata, richiama l’esigenza di applicare il criterio di individuazione delle partecipazioni cedute previsto dall’art. 67, comma 1-bis, del TUIR (LIFO). Il criterio può incidere direttamente sulla spettanza dell’esenzione, poiché non tutte le tranche possiedono necessariamente gli stessi requisiti di origine e anzianità. Trattandosi di risposta regionale, il suo valore interpretativo non va equiparato a quello di una circolare di portata generale. In questa direzione assume rilievo anche la citata risposta della Direzione regionale del Veneto n. 907-438/2026, secondo la ricostruzione riportata dalla stampa specializzata: il rinvio all’art. 29 individuerebbe le caratteristiche dell’investimento agevolabile, senza imporre necessariamente la concreta utilizzazione della detrazione. Tale lettura appare condivisibile sul piano sistematico, purché non si confonda l’assenza di fruizione del beneficio con la mancanza dei presupposti sostanziali richiesti dalla norma. Si ipotizzi che una persona fisica abbia sottoscritto nel 2022 una prima tranche di capitale di una start-up innovativa e acquistato nel 2024 un’ulteriore tranche da un altro socio. Nel 2026 cede soltanto una parte della partecipazione complessiva. Il criterio LIFO può portare a considerare cedute per prime le quote acquistate nel 2024, che, essendo acquisite a titolo derivativo, non presentano il requisito della sottoscrizione originaria di capitale. Non sarebbe dunque corretto applicare indistintamente l’esenzione alla plusvalenza dell’intera cessione. L’esempio presuppone partecipazioni fungibili e richiede la verifica delle concrete modalità di intestazione e identificazione dei titoli.

Strumenti in convertendo e momento di rilevanza dell’investimento

Ulteriori criticità emergono in relazione all’utilizzo dei SAFE (Simple Agreement for Future Equity), strumenti sempre più diffusi nelle operazioni di venture capital e caratterizzati da un investimento iniziale destinato a convertirsi in partecipazioni in un momento successivo.

Dal punto di vista economico, i SAFE si configurano come strumenti “ibridi”, nei quali l’investitore versa immediatamente le somme, ma l’effettiva attribuzione delle partecipazioni – e la determinazione del relativo valore – è rinviata a un evento futuro, tipicamente rappresentato da un successivo round di investimento.

Sotto il profilo fiscale, tali strumenti sono stati recentemente oggetto di chiarimenti in sede istituzionale. In particolare, il MEF ha riconosciuto che i SAFE rientrano nella nozione di investimenti in convertendo, ossia operazioni in cui l’apporto finanziario è destinato a trasformarsi in capitale sociale in un momento successivo.

In tale ambito, la normativa più recente ha previsto, per gli investimenti in convertendo, un criterio di rilevanza anticipata, stabilendo che il diritto alle agevolazioni possa maturare già al momento del versamento (bonifico), a condizione che le somme siano iscritte a riserva patrimoniale.

Tuttavia, il riconoscimento della natura di investimento in convertendo non risolve tutte le criticità applicative, soprattutto con riferimento al regime di esenzione delle plusvalenze.

In particolare, permane un significativo disallineamento tra:

  • il momento dell’investimento (versamento delle somme);
  • il momento di acquisizione della partecipazione (conversione in equity).

Tale disallineamento assume rilievo sotto diversi profili.

In primo luogo, si pone il problema del rispetto del requisito temporale previsto dall’art. 14 del DL 73/2021, che richiede la sottoscrizione del capitale entro il 31 dicembre 2025. Nel caso dei SAFE, infatti, l’investimento può essere effettuato entro tale termine, ma la partecipazione può essere attribuita solo successivamente.

In secondo luogo, si pone il tema della decorrenza del periodo minimo di detenzione, posto che non è chiaro se il triennio debba essere computato a partire dal momento del versamento o da quello della conversione.

La questione appare tutt’altro che marginale, considerata la diffusione di tali strumenti nella prassi operativa. In assenza di indicazioni definitive da parte dell’Amministrazione finanziaria, il rischio è quello di un’applicazione non uniforme della disciplina, con possibili effetti di incertezza per gli investitori.

In termini sistematici, il tema richiama quello più generale della qualificazione degli strumenti di investimento “atipici” e della necessità di coordinare l’evoluzione delle prassi di mercato con un quadro normativo che, in larga parte, resta costruito su schemi tradizionali di investimento in capitale.

Le medesime questioni possono presentarsi per gli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 26 del DL 179/2012 e per i finanziamenti convertibili (convertible notes). Non è tuttavia possibile assimilare automaticamente tali strumenti ai SAFE: occorre verificare le singole clausole, l’effettiva imputazione delle somme a patrimonio e il momento in cui sorge il diritto alla partecipazione.

Il trattamento delle minusvalenze

L’art. 14 del DL 73/2021 circoscrive espressamente l’ambito applicativo dell’esenzione alle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, ossia ai redditi diversi derivanti dalla cessione di partecipazioni. Tale richiamo consente di collocare il regime agevolativo all’interno della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, con conseguente applicazione, in via generale, delle regole di determinazione previste dall’art. 68 del TUIR.

In tale contesto, nelle ipotesi in cui il disinvestimento generi una minusvalenza qualificabile ai sensi dell’art. 67 del TUIR, la stessa dovrebbe, in linea di principio, risultare deducibile secondo le modalità ordinarie, potendo essere portata in compensazione con plusvalenze della medesima categoria nei periodi d’imposta successivi, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 26/E/2004).

Tuttavia, la previsione di esenzione delle plusvalenze pone un problema di coordinamento sistematico, in quanto determina una potenziale asimmetria tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, mentre le plusvalenze realizzate al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 risultano integralmente escluse da imposizione, le eventuali minusvalenze sembrerebbero restare rilevanti ai fini fiscali.

Tale esito, pur coerente con il dato letterale – che limita l’agevolazione alle sole plusvalenze – solleva interrogativi sotto il profilo sistematico, in quanto consente, in astratto, di cumulare un regime di esenzione per i componenti positivi con la deducibilità dei componenti negativi.

Nel caso in esame, tuttavia, l’assenza di una disposizione espressa che escluda la deducibilità delle minusvalenze – diversamente da quanto previsto in altri regimi di esenzione – sembra deporre a favore della loro rilevanza fiscale, ferma restando la necessità che la fattispecie sia effettivamente qualificabile come reddito diverso e non come reddito di capitale. In quest’ultimo caso, infatti, la perdita non assumerebbe rilievo fiscale, in coerenza con i principi generali già chiariti dalla prassi amministrativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 165/E/1998).

Le novità dell’art. 24 della legge sulle start-up

Il quadro normativo degli incentivi agli investimenti in start-up innovative è stato recentemente oggetto di ulteriore intervento con l’approvazione della legge recante misure per la promozione e lo sviluppo delle start-up innovative (Legge n. 34 dell’11 marzo 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.

In tale ambito, particolare rilievo assume l’art. 24, che prevede l’introduzione di disposizioni volte a rafforzare gli strumenti di raccolta di capitale e a favorire l’ingresso di nuovi investitori.

La norma si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione, intervenendo su diversi profili, tra cui:

  • l’ampliamento delle modalità di investimento nel capitale delle start-up;
  • il rafforzamento del ruolo degli strumenti finanziari partecipativi;
  • il miglior coordinamento tra disciplina civilistica e incentivi fiscali.

L’intervento appare coerente con l’evoluzione del mercato, caratterizzato da una crescente diffusione di strumenti flessibili di investimento, quali i SAFE e altre forme di finanziamento in convertendo.

Tuttavia, nonostante il rafforzamento degli strumenti di accesso al capitale, la disciplina non interviene sul profilo fiscale delle plusvalenze, lasciando invariata la natura temporanea dell’agevolazione prevista dall’art. 14 del DL 73/2021.

Le novità introdotte dall’art. 24 sembrano inserirsi in un contesto nel quale il legislatore interviene principalmente sul piano civilistico e degli strumenti di raccolta del capitale, senza un corrispondente adeguamento della disciplina fiscale.

Tale disallineamento risulta particolarmente evidente proprio con riferimento agli strumenti analizzati nei paragrafi precedenti, nei quali l’evoluzione delle prassi di mercato (SAFE, strumenti partecipativi, operazioni in più fasi) si confronta con un quadro tributario ancora ancorato a schemi tradizionali di investimento.