Com’è noto le vendite on-line sono assimilate, nel nostro sistema fiscale, alle vendite per corrispondenza. Per tale ragione le stesse godono dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (sempre che la stessa non sia richiesta dal cliente).
A fronte di tale agevolazione resta comunque l’obbligo di annotare i corrispettivi nell’apposito registro entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 24 DPR 633/1972).
E’ salva comunque la facoltà da parte del venditore di emettere la fattura se, per motivi di ordine pratico, tale soluzione risulta più conveniente. In questo caso, sarà anche possibile utilizzare la fatturazione differita che consente l’emissione della fattura entro il mese successivo a quello dell’emissione del documento di trasporto.
E’ il caso ad esempio, di un ordine pervenuto il 12 novembre con incasso del corrispettivo tramite pay-pal. Il cliente richiede la fattura e fornisce dunque i suoi dati identificativi (compreso il codice fiscale se cliente privato, dato necessario per l’elenco clienti). La merce è in magazzino e la spedizione può essere effettuata il giorno stesso con emissione di ddt che accompagni la merce riportante la stessa data.
La fattura (“fattura differita”) potrà essere emessa entro il 15 dicembre e dovrà riportare obbligatoriamente gli estremi (data e numero progressivo) del ddt cui si riferisce.
Al fine di beneficiare della fatturazione differità è tuttavia necessario che l’incasso del corrispettivo sia contestuale (o successivo) all’emissione del DDT.
In caso contrario (es. incasso il giorno 12 novembre, spedizione con ddt 13 novembre) la fattura andrà emessa entro lo stesso giorno dell’incasso del corrispettivo.