Il c.d. “drop ship” è una forma di distribuzione attraverso la quale un rivenditore, senza detenere alcuna merce in magazzino, trasferisce gli ordini ricevuti dai propri clienti ad un fornitore il quale provvede ad effettuare la consegna. In tal modo il rivenditore beneficia dell’assenza di un magazzino fisico potendo d’altra parte disporre di un vasto assortimento da presentare alla propria clientela. Dal punto di vista fiscale operazioni di questo tipo, se eseguite tra soggetti residenti in Stati diversi, possono essere ricondotte nel novero delle c.d. “operazioni triangolari” ovvero quelle operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici ma vengono consegnati direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario, quindi attraverso un unico trasferimento fisico. Le operazioni triangolari sono caratterizzate dalla circostanza che l’operazione si configura come unica nei confronti dei soggetti coinvolti. Se così non fosse l’operazione non potrebbe essere considerata triangolare ma rientrerebbe nell’ordinaria ipotesi di cessione e di rivendita del bene. Dall’unicità dell’operazione discende l’ulteriore elemento distintivo della triangolazione, rappresentato dalla prescrizione che il bene oggetto della vendita sia inviato dal primo cedente al cessionario finale. Si comprende allora che la triangolazione altro non è che una vendita eseguita tra due soggetti con l’intervento di un intermediario in quale, in concreto, non avendo nella propria disponibilità il bene richiesto, si approvvigiona presso un altro soggetto.
In base alla residenza dei soggetti partecipanti le triangolazioni possono essere così classificate:
- triangolazioni nazionali in cui intervengono 2 operatori residenti in Italia ed un terzo soggetto residente in qualsiasi altro Paese UE;
- triangolazioni comunitarie in cui intervengono 3 operatori residenti in 3 diversi Paesi UE;
- triangolazioni extracomunitarie in cui intervengono un operatore residente in Italia, un operatore comunitario ed un operatore residente in Paese extra UE.
Esame di alcuni casi operativi
Si illustrano nel prosieguo due fattispecie caratterizzate dalla presenza di un operatore residente in Italia (ITA 1) che acquista dei beni in un altro Paese Ue (GER 1) per poi rivenderli ad un altro soggetto residente alternativamente:
- in Italia (ITA 2)
- in un altro Stato Ue (FRA 1)
Nella prima ipotesi l’operazione è inquadrabile nell’ambito delle triangolazioni “nazionali” in quanto costituita da una prima cessione intracomunitaria tra GER 1 e ITA 1 e da una seconda cessione nazionale tra ITA 1 e ITA 2. Il caso è stato oggetto delle sentenza 6 aprile 2006 della Corte di giustizia CE, relativa alla causa C-245/04. Secondo i giudici comunitari, quando due cessioni successive relative agli stessi beni, effettuate a titolo oneroso tra due soggetti passivi d’imposta, danno luogo ad un unico trasporto dei beni da un Paese della comunità ad un altro, solo una delle due cessioni è considerata cessione intracomunitaria non imponibile nel Paese del cedente (nel caso di specie la Germania) mentre l’altra è una cessione interna da assoggettare ad Iva in uno dei due Paesi tra i quali viene effettuata la vendita. Ciò indipendentemente da chi dei tre soggetti passivi che intervengono nella transazione “a catena” (primo cedente, acquirente intermedio o cessionario finale) possa disporre dei beni durante la spedizione o il trasporto. Si ritiene che tali conclusioni siano valide tanto nella ipotesi in cui il cessionario finale ITA 2 sia un soggetto passivo Iva quanto un consumatore privato[1].
Nel secondo caso l’operazione si configura quale triangolazione intracomunitaria in quanto i tre soggetti che vi intervengono sono residenti in tre stati diversi dell’Unione Europea. Il caso è stato esaminato dalla C.M. 23.2.1994, n. 13/E la quale ha chiarito che all’operatore italiano si applica l’art. 40, co. 2 del D.L. 331/1993. Tale articolo prevede la possibilità di non assolvere l’Iva qualora venga designato a ciò un altro cessionario operante quale soggetto passivo d’imposta in un terzo Paese Ue. Tale possibilità è ovviamente esclusa nel caso in cui il destinatario finale della merce sia un privato. In tale ultima ipotesi, pertanto, si ritiene corretto emettere fattura con applicazione dell’Iva nei confronti di FRA 1.
Triangolazioni con operatori residenti nella Repubblica di San Marino
La Repubblica di San Marino fa attualmente parte del territorio doganale dell’Unione Europea dopo la ratifica dell’accordo di cooperazione del 16 dicembre 1991 entrato in vigore il 10 aprile 2001. A seguito di tale accordo le operazioni di acquisto e vendita con essa effettuate vengono ad essere regolamentate in maniera del tutto similare alle operazioni intracomunitarie. In particolare nel caso di acquisto di beni provenienti da San Marino e destinati all’Italia, l’imposta potrà essere assolta tramite due procedure secondo quanto disposto dal D.M. 24.12.1993:
- procedura con addebito dell’imposta: il venditore sammarinese emette fattura con applicazione dell’Iva dovuta dal cessionario italiano e versa la stessa all’Ufficio tributario sammarinese che provvederà a riversarne l’importo all’Erario;
- procedura senza addebito dell’imposta: il venditore sammarinese emette fattura senza applicazione dell’Iva, che viene assolta dall’acquirente nazionale ai sensi dell’art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972. L’importatore italiano deve dare comunicazione all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente dell’avvenuta annotazione delle operazioni nei registri di acquisto e vendita. Detta comunicazione va effettuata entro i cinque giorni dall’annotazione.
E’ appena il caso di ricordare che con R.M. 23.1.2009, n. 17/E l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile l’effettuazione di operazioni di triangolazione con operatori residenti nella Repubblica di San Marino. Pertanto, tenuto conto delle peculiarità operative appena citate, le conclusioni in precedenza raggiunte si ritengono in linea di massima compatibili con l’ipotesi in cui il primo soggetto cedente di una triangolazione sia un operatore residente in tale Stato.
[1] Nell’ipotesi in cui nell’ambito della catena distributiva intervenga, quale ultimo cedente, un ulteriore soggetto l’operazione può configurarsi quale operazione quadrangolare. In questo caso l’art. 58, co. 1, del D.L. 331/93 dispone che il trattamento in regime di non imponibilità dell’operazione triangolare si applica anche se nell’operazione intervengano commissionari del cedente o del cessionario residente, con estensione dell’agevolazione anche nei confronti di questi ultimi.
Molto interessante grazie. E’ possibile aderire al regime dei minimi facendo attività di drop-ship?
Ciao. E’ certamente possibile, rispettando i requisiti e le limitazioni previste dal regime. In particolare vige il divieto di effettuare cessioni all’esportazione e pertanto non è possibile vendere fuori dall’Unione Europea.
Salve,
siamo in procinto di lanciare una start-up nel settore della componentisitca audio. Acquisteremmo la merce da una società sita in un paese “black list” (Hong Kong) per poi rivendere in tale paese i beni acquistati ad un operatore con sede in Europa. Quest’ultimo provvede all’importazione dei beni stessi nel proprio paese, senza transito in Italia. E’ vero che queste operazioni vanno comunicate in quanto intercorse con operatori residenti in paesi black list?
Grazie
Buongiorno,
nel caso di operazioni “estero su estero”, come nel caso in questione, non si verifica il presupposto territoriale in quanto la merce rimane all’estero fino al momento della cessione ad un soggetto comunitario il quale provvederà all’importazione. Pertanto tali operazioni non sono assoggettate ad Iva finchè la merce non entra nel territorio della UE. Considerato che la comunicazione di cui all’art. 1, DL 40/2010 deve essere effettuata con riferimento alle sole prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale (art. 3, Dm 5 agosto 2010) è da ritenere che per le operazioni effettuate dalla società italiana non sussista l’obbligo di effettuare la citata comunicazione.
Saluti
Salve, ho iniziato un’attività di commercio con drop-shipping facendo spedire a privati francesi beni proveniente direttamente da un’azienda francese (quindi faccio l’ordine all’azienda francese e faccio recapitare il bene direttamente al cliente francese). Non è un acquisto intracomunitario perché il bene rimane in Francia e qui ci siamo. L’azienda francese mi invia una fattura con L’IVA francese al 20% e quindi scarico fiscalmente l’IVA al 20%
Il dubbio è: sulla vendita che registro, devo pagare l’IVA al 20% oppure al 22% ? Se devo pagare l’IVA al 22% significherebbe che devo pagare il 2% di differenza allo stato italiano per un bene che non è mai transitato in Italia. Sapete qualcosa di sicuro in merito?
Grazie
Buongiorno,
nutro qualche dubbio sul corretto inquadramento fiscale dell’operazione che ha descritto. Innanzitutto trattandosi di una operazione interna (la merce non esce dal territorio francese) non è possibile recuperare l’Iva sulla fattura ricevuta dal fornitore francese. O meglio, è possibile farlo ma solo aprendo una posizione Iva nello stato estero. Inoltre, per lo stesso motivo di prima (la merce rimane in Francia), la successiva vendita al privato francese dovrebbe essere fuori campo Iva (ovvero con Iva francese se apre una posizione Iva in Francia).
Un cordiale saluto
Marco Vergani
Salve,
la contatto per un’informazione per me fondamentale.
Premetto che mi trovo nel regime dei minimi, con partita iva intracomunitaria.
Vorrei sapere come funziona la triangolazione comunitaria.
In pratica, un acquirente Finlandese (utente privato), acquista da me (in Italia) della merce che materialmente si trova in Olanda.
Ora il finlandese, mi paga, io faccio l’ordine al magazzino in Olanda che spedisce la merce direttamente in Finnlandia.
Le mie domande sono:
come funziona il discorso dell’Iva (visto che io compro in esenzione d’Iva)?
Qualcuno dice che l’Iva la debba pagare il finlandese in quanto utente finale senza partita iva, è vero?
Essndo nel regime dei minimi e potendo emettere solo fatture, come faccio se il finlandese non mi da il suo codice fiscale?
Quale dicitura va inserita in fattura per tale triangolazione?
Attendo con ansia le sue risposte.
Grazie.
Saluti.
Buongiorno,
le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi sono fuori campo iva anche se effettuate nei confronti di soggetti privati comunitari. E’ necessario emettere una fattura senza addebito di Iva riportando i dati del cliente filandese (il codice fiscale non è obbligatorio). Ovviamente va pagata in Italia l’Iva sugli acquisti dal fornitore olandese.
Saluti
Marco Vergani
Salve Marco,
non riesco a trovare un commercialista sicuro di quello che dice come sento te!! la triangolazione tra b2b e b2c con venditore e acquirente europei merce proveniente Cina.
è sempre fatturato senza IVA, in quanto viene versata in entrambi i casi in dogana al arrivo o tramite reverse charge intrastat .
mi confermi con qualche articolo, DPR o altro grazie
Ciao,
prova a vedere se questo articolo ti può essere di aiuto:
https://marcovergani.com/e-commerce-e-triangolazioni-analisi-di-un-caso/
Buona sera,
per quanto riguarda invece la vendita in drop shipping per alimentari, se io fatturo direttamente al cliente finale devo avere una licenza specifica per questo tipo di prodotti? anche se non ho magazzino e i prodotti arrivano direttamente dal produttore al cliente finale?
grazie per la sua risposta
Buongiorno,
sì perchè interviene comunque nella vendita anche se non conserva e spedisce direttamente i prodotti.
Saluti
Marco Vergani
salve,
ma la piattaforma online che vende un prodotto è responsabile per i vizi della cosa?