Uno degli argomenti più “caldi” emersi nel corso dell’incontro annuale organizzato lo scorso 6 dicembre a Roma da A Little Market, al quale ho avuto il piacere di intervenire come relatore, ha riguardato il nuovo regime agevolato in vigore per le partite Iva a partire dal 1° gennaio 2015. Nonostante il testo del DDL Stabilità non sia ancora definitivo possiamo incominciare a fare qualche considerazione circa l’applicabilità del nuovo regime alle piccole attività di vendita on-line.
Come sembra abbastanza certo il nuovo regime manterrà alcune delle caratteristiche dell’attuale regime dei minimi (non applicazione dell’Iva, semplificazioni contabili, ecc..) pur introducendo alcune novità sostanziali.
Innanzitutto l’imposta sostitutiva passerà dal 5% degli attuali minimi al 15% e sarà calcolata su un reddito forfetario determinato applicando ai ricavi prodotti alcune percentuali di redditività diverse a seconda del settore di attività.
Considerando ad esempio la classe “commercio al dettaglio” all’interno della quale potrebbe essere ricompresa la vendita on-line, tale percentuale è pari al 40%. Ciò significa che a fronte, ad esempio, di un fatturato pari a 20.000 Euro, l’imposta sostitutiva sarà pari a (20.000×0,4)x0,15 = 1.200 Euro questo indipendentemente dall’ammontare dei costi effettivamente sostenuti.
Un vantaggio non trascurabile riguarda la possibilità di esonero dai contributi minimi inps artigiani/commercianti e questo potrebbe avere un impatto positivo su molte micro-realtà del settore e-commerce costrette a versare detti contributi anche a fronte di un reddito esiguo o in alcuni casi (imprese in fase di start-up) anche nullo. Va da sè, ovviamente che tale possibilità se sfruttata, avrà un impatto negativo sul montante contributivo.
Per quanto riguarda le soglie di accesso al regime abbiamo anche qui una novità: spariscono i limiti temporali di permanenza nel regime (5 anni ovvero compimento del 35° anno di età per gli attuali minimi) e l’unico requisito è quello di permanere al di sotto della soglia di fatturato individuata per ciascun tipo di attività (per l’e-commerce tale soglia dovrebbe essere pari a 40.000,00 Euro superiore, quindi, a quella degli attuali minimi).
Un ultimo aspetto controvero riguarda la sorte di chi fruisce attualmente di regimi agevolati (regime dei minimi o regime delle nuove iniziative produttive). Al riguardo, leggendo il testo di legge, sembra potersi concludere che le alternative a disposizione di tali soggetti siano sostanzialmente tre:
– transito naturale al nuovo regime agevolato
– opzione per il regime ordinario
– permanenza nei vecchi regimi sino alla loro naturale scadenza.
Sembra dunque sensato, per chi è in procinto di avviare a breve la propria attività, il suggerimento di procedere ad aprire la partita Iva con il regime dei minimi prima del 1/1/2015 in modo da potersi garantire la possibilità di utilizzarlo laddove questo risulti più conveniente rispetto al nuovo regime (e sempre che si abbiano i requisiti per accedervi).
Un articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa mostrava infatti un picco di aperture di partite Iva in queste ultime settimane, fenomeno presumibilmente ascrivibile a quanto appena detto.
Diversamente dal 1° gennaio 2015 il regime agevolato che si va delineando con la legge di Stabilità resterà l’unica opzione a disposizione delle micro attività, diventando oltretutto il regime naturale per chi possiede i requisiti (chi avesse convenienza ad entrare nel regime ordinario perchè, ad esempio ha oneri deducibili o detrazioni irpef da sfruttare, dovrà esercitare, sembra, una apposita opzione).
In conclusione il nuovo regime pare sicuramemente interessante per le piccole realtà di e-commerce anche se permangono alcuni aspetti aspetti oscuri che solo il decreto attuativo potrà contribuire a chiarire.
Buonasera e complimenti per l’articolo.
Mi permetto di fare una domanda..
Creo per hobby accessori e bigiotteria che ho pubblicizzato tramite vetrine web e social, riscuotendo discreto successo soprattutto all’estero (anche fuori UE).
I prodotti potrebbero essere venduti su marketplace online senza possedere un proprio spazio web, ma ovviamente sarebbero presenti continuamente su tali siti e non si rispetterebbe il requisito di occasionalità (si stimano entrate inferiori a 5000€, almeno nella fase di startup, ma forse anche dopo..). Ora, con il vecchio regime, regolamentare tali vendite era impossibile a causa del minimale inps inarrivabile per piccole realtà come la mia, che però è anche ingiusto dover abbandonare totalmente..
Leggendo i requisiti di questo nuovo regime, lei crede che ci sarebbe modo di poter regolamentare una piccola “attività” come la mia? Premetto che in questo anno ho lavorato come dipendente un paio di mesi, e dovrei lavorare di nuovo in estate, ma sempre con contratto a tempo determinato.
Spero di aver illustrato chiaramente la situazione (che è poi la stessa di tantissimi piccoli creativi/hobbisti come me) e spero anche di ricevere un suo parere sulla questione, giusto per capire se dover rinunciare a tutto o se c’è una piccola speranza di riuscita.
Grazie mille in anticipo
Andrea
Buongiorno Andrea,
Le confermo che aderendo al nuovo regime agevolato in vigore dal 2015 può volontariamente scegliere di non versare i contributi minimali inps alla gestione commercianti. Il limite di fatturato per restare in tale regime è pari a 40.000 Euro annui. Direi quindi che potrebbe essere una ottima soluzione per casistiche come la sua.
Marco Vergani
Buonasera di nuovo, torno a disturbarla dopo qualche mese per un quesito collegato a quello posto in precedenza.
Attualmente ho un lavoro part-time come dipendente a tempo indeterminato ma ho in programma di aprire uno studio di tatuaggi dopo aver conseguito la qualifica. Nel caso in cui decidessi di avvalermi del regime agevolato per vendere le mie creazioni on-line, potrei usufruirne anche in futuro includendo l’eventuale attività di tatuatore? Le due cose potrebbero coesistere in un regime agevolato? Intendo l’attività di tatuatore e la vendita sia on-line che eventualmente fisica nello studio.
Grazie infinite per la gentilezza anche nella precedente risposta
Un saluto
Andrea
Buongiorno,
sì le due attività possono coesistere e si può ufruire per entrambe del regime agevolato (ricorrendone le condizioni).
Attualmente le regole in vigore prevedono che, nel caso di più attività svolte, il limite di ricavi cui fare riferimento è quello più elevato tra le varie attività svolte.
Saluti
Marco Vergani