Il D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa (articolo 2425 e seguenti del codice civile).
In particolare viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall’esercizio 2016.
Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.
Tuttavia la normativa sulle start-up innovative, con particolare riferimento alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), prevede che tali spese (in ricerca e sviluppo) risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
E’ necessario quindi che le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, anche se si trovano sotto ai limiti dimensionali indicati dal D.Lgs. 139/2015, provvedano a redigere la nota integrativa in maniera completa aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo.
In questo senso vedi anche il parere del ministero dello Sviluppo economico (protocollo 361851 del 17 novembre scorso).