Nelle vendite a distanza il consumatore che effettua l’acquisto di prodotti difettosi può rivolgersi al giudice del paese in cui è domiciliato anziche a quello del luogo di conclusione del contratto.
E’ questa, in sintesi, il principio confermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-190/11. Nel caso esaminato una cittadina austriaca aveva effettuato la ricerca di un’automobile su una piattaforma tedesca che l’aveva indirizzata verso una società venditrice con sede ad Amburgo. La donna, utilizzando il sito, aveva contattato la ditta e si era recata in Germania per l’acquisto. Tornata in patria, l’automobile aveva mostrato difetti, ma la società si era rifiutata di sostituire o riparare il veicolo. L’acquirente si era rivolta ai giudici austriaci che però avevano accolto le eccezioni di incompetenza della società tedesca. Secondo i giudici austriaci infatti non bastava la consultazione del sito internet (che riportatava un numero telefonico per le chiamate dall’Austria) a fondare la competenza dei tribunali austriaci ma era necessaria anche la stipulazione del contratto a distanza. La Corte di giustizia Ue chiamata in causa dalla corte austriaca per l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento, ha ribaltato la sentenza stabilendo che,se il contratto è concluso con una persona o società che svolge un’attività diretta, con qualsiasi mezzo, verso l’acquirente che utilizza i beni per fini non professionali, il consumatore può scegliere di agire dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato.
E’ importante notare che, secondo i giudici europei, non è necessario che il contratto sia concluso a distanza. Nel caso esaminato è bastata infatti la presenza “virtuale” del venditore tedesco in territorio austriaco attravero il proprio portale per far scattare la competenza dei giudici del luogo del consumatore.
Un’altra arma in più, dunque, per il consumatore finale ed un ulteriore grattacapo per i venditori potenzialmente soggetti ad azioni legali provenienti da tutti gli stati in cui sono effettuate le vendite.