Come era prevedibile i due provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate il 22 dicembre scorso in tema di “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, c.d. “nuovi minmi” tacciono completamente sul regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000). In particolare non risulta chiara la sorte di quanti vi hanno sinora aderito e, soprattutto, se sia ancora possibile accedervi, dal momento che nè il D.L. 6 luglio 2011, n. 98  nè alcuno dei decreti che si sono susseguiti a partire dalla scora estate lo hanno formalmente abrogato. E ciò nonostante l’intento del Decreto 98/2011 fosse quello di riformare e concentrare gli attuali regimi forfettari. A mio parere, chi è già nel regime delle nuove iniziative può tranquillamente restarvi sino al raggiungimento del triennio. Il testo del Provvedimento 185820 (punto 2.3) è abbastanza chiaro sul punto, affermando che l’adesione da parte di tali soggetti al nuovo regime dei minimi è una mera facoltà e non un obbligo. Il Provvedimento afferma testualmente che “i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. Ritengo inoltre che a tale regime, non essendo stato come accennato formalmente abrogato, possa inoltre aderirvi “ex novo” chi possiede i relativi requisiti a partire dal 1° gennaio 2012. Per lo meno fintantochè non interverrà la sua esplicita abrogazione a livello legislativo. La presenza del  regime delle nuove iniziative non è infatti di ostacolo all’intento di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro” e ciò  dal momento che, tra i requisiti richiesti, vi è appunto quello di intraprendere un’attività del tutto nuova (identico requisito presente nel nuovo regime dei minimi). Inoltre si tratta di un regime indubbiamente più penalizzante rispetto a quello dei nuovi minimi dal momento che l’aliquota dell’imposta sostituiva è raddoppiata (10% contro 5% dei nuvi minimi) ,vi la presenza degli studi di settore e soprattutto la durata è limitata ad un triennio anzichè a 5 anni o più. Non vi è dunque spazio per arbitraggi di tipo elusivo volti a conseguire indebiti risparmi di imposta.   Credo tuttavia che sul punto un chiarimento ufficiale sarebbe auspicabile.

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