I musicisti/producer con partita Iva forfettaria che ricevono proventi a titolo di diritto d’autore dalle proprie label possono manifestare dei dubbi circa il corretto trattamento fiscale di tali proventi.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto nella risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell’età del percipiente) ma vengono assoggettati all’imposta sostitutiva.
Normalmente i contratti discografici con le label che garantiscono la distribuzione in formato digitale sulle principali piattaforme (Spotify, ecc..), dell’opera musicale, effettuano il pagamento delle royalties solo al superamento del c.d. “break even point” ossia l’ammontare dei costi di promozione (o anche di eventuale produzione) del disco anticipati all’artista dall’etichetta stessa in sede di stipula del contratto.
Superata questa soglia l’artista si vede finalmente accreditate le somme relative alle royalties spettanti secondo le percentuali pattuite nel contratto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se l’artista che percepisce le royalties è in regime forfettario, tali proventi:
- sono ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 Tuir,
- tale importo è cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l’imposta sostitutiva.
Pertanto, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo tassabile, ma poi vengono assoggettati all’imposta sostitutiva (5% o 15%) propria del regime forfettario.
E’ bene infine ricordare che i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore concorrono alla verifica della soglia di 65.000 euro relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d’imposta, per verificare la permanenza o meno del contribuente nel regime (ricordando che il superamento di tale soglia comporta la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo quello di superamento stesso).