In cosa consiste l’agevolazione?
Possibilità per le start-up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. “società sponsor“).
Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2017, la finalità della norma è quella di stimolare il mercato italiano dei capitali.
In assenza di una norma specifica sulla decorrenza, è possibile ritenere che questa nuova disposizione si possa applicare a partire dal 2017.
Presupposti soggettivi
La società sponsor (cessionaria) deve:
– essere quotata in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
– avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20% (al termine del periodo d’imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)
La start-up (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare.
N.B. La società sponsor e la start-up devono avere esercizi sociali coincidenti.
Presupposti oggettivi e modalità della cessione
Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta (art. 84, co. 2, Tuir) dalla start-up. Le perdite devono essere cedute per il loro intero ammontare.
L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.
La perdita relativa ad un periodo d’imposta (ad es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.
La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta (art. 43bis DPR 602/73) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.
Remunerazione del vantaggio fiscale
La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui di riferiscono le perdite
Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite X 24%
Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.
Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES della società sponsor (idem per la start-up innovativa).
Esempio: cessione perdite 2017
Una start-up costituita l’1.1.2017 intende cedere perdite pari a 1.000 realizzate nell’esercizio 2017 ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il proprio reddito imponibile pari a 1.200 nello stesso periodo.
Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:
– la società sponsor paga un corrispettivo pari a 240 (=24% X 1.000) entro 30 giorni dal versamento del saldo IRES 2017 ovvero entro il 30.6.2018
– l’operazione di cessione si perfeziona entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018.