Sincronizzazioni musicali online: aspetti fiscali

Una delle fonti reddituali degli artisti musicali è costituita dalla vendita delle licenze di sincronizzazione in grandi cataloghi online. In passato, questi vantaggi erano riservati in gran parte a grandi artisti e a gruppi musicali di fama mondiale: oggi i servizi di music licensing hanno aperto ai musicisti indipendenti, grazie alla ricerca sempre più dettagliata di materiale nuovo ed interessante da parte delle agenzie pubblicitarie che lavorano per medi e grandi brand. Con il termine sincronizzazione si intende l’abbinamento o l’associazione permanente tra opere musicali e immagini fisse o in movimento; la registrazione dell’opera musicale, pertanto, non solo viene duplicata ma, altresì, abbinata (ovvero sincronizzata) ad un prodotto diverso (ad esempio ad un filmato pubblicitario, ad un videoclip, un filmato cinematografico, ecc..).

Dal punto di vista legale la disciplina applicabile a tale tipologia di utilizzi è quella contenuta nell’art. 72 della Legge sul Diritto d’Autore che riguarda appunto la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dell’opera musicale in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione. Tutte queste operazioni non possono compiersi senza il preventivo consenso dell’avente diritto, ossia di norma dell’autore. Numerose sentenze hanno infatti affermato che la riproduzione in copia di spezzoni musicali per esigenze tecniche legate ad una qualsiasi forma di utilizzazione, è illegittima se effettuata senza l’autorizzazione del titolare del diritto (vd. Cass. n. 12993 del 23/11/1999 che coinvolgeva la società RTI del gruppo Mediaset per l’utilizzo senza consenso dell’opera musicale Yesterday dei Beatles quale colonna sonora di uno spot pubblicitario).

Sul fronte fiscale i redditi conseguiti a fronte della concessione del diritto alla sincronizzazione sono inquadrabili tra di compensi (redditi) derivanti dallo sfruttamento economico di opere coperte dal diritto d’autore . Tali redditi sono costituiti dai proventi in denaro (o in natura) percepiti nel periodo s’imposta ridotti del 25% (40% se il soggetto percettore ha meno di 35 anni) a titolo di deduzione forfettaria. Il committente dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 20% sull’importo erogato. Se il committente è una società estera non dovrà essere effettuata nessuna ritenuta.

Diritti musicali percepiti da Soundreef: il conto Paypal non va “monitorato”

In qualità di gestore di una piccola etichetta indipendente carico brani musicali sulla piattaforma Soundreef . Gestisco pagamenti e incassi, praticamente tutti di modesto valore, tramite un mio account PayPal collegato al mio conto corrente bancario e alla mia carta di credito. Mi sono reso conto, però, che PayPal è una società estera e temo che le somme presenti ora e in futuro sul mio account possano essere considerate come detenute all’estero, e che gli eventuali trasferimenti al mio conto corrente possano essere considerati come un rientro di capitali, anche se ora modesti (ma spero più consistenti in futuro). Ho ragione di temere un intervento delle Entrate, o posso stare tranquillo, e continuare ad incassare le royalties musicali su Soundreef, tramite PayPal?

Risposta:

È opportuno evidenziare che, in via generale, l’obbligo di monitoraggio mediante il quadro RW (modello Redditi persone fisiche) non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro (articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro, laddove sia dovuta l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) in relazione a un valore medio di giacenza superiore a 5mila euro. In questo contesto si evidenzia, altresì, la non meglio definita natura tecnico–giuridica del sistema PayPal, che – salvo auspicabili interventi interpretativi formali, soprattutto di natura reddituale (che, diversamente da quanto avvenuto per i bitcoin, non ancora vengono riscontrati) – si qualifica come piattaforma on line di trasferimento di denaro, da e/o a favore dell’interessato, finalizzata in prevalenza alla transazione di beni e servizi tramite circuiti abilitati. Di fatto, opera come un conto corrente, sebbene giuridicamente non dovrebbe essere confuso con esso, non comportando obblighi, oneri o canoni, con anche la possibilità di pagare utenze, essendo associato preventivamente a un conto corrente ordinario oppure a una carta di credito. Pertanto, è da ritenere che nessuna implicazione possa sussistere circa il monitoraggio, mediante il quadro RW del modello Redditi Pf, delle disponibilità vincolate ai servizi offerti dalla piattaforma, la cui possibile “ubicazione” extraterritoriale del gestore non obbligherebbe il fruitore del servizio ai citati adempimenti.

Nonostante i dubbi interpretativi e, in virtù della contenuta entità degli importi da egli movimentati e cumulativamente assommati nel corso del periodo d’imposta, a mio parere dovrebbe, in ogni caso, ritenersi esonerato da obblighi di monitoraggio, in funzione delle franchigie alquanto significative, più sopra indicate, poste dalla norma.