da Marco Vergani | Ott 2, 2025 | Influencer Marketing
Recentemente è emersa una sentenza che ha escluso l’obbligo IRAP per Diletta Leotta, ma la questione non è automatica né semplice: gli influencer si trovano in una zona grigia fiscale, con rischi, opportunità e “semafori gialli” da valutare. Ecco qualche riflessione sulle criticità che emergono.
Cosa dice la legge oggi
- Dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1 comma 8) ha introdotto che non sono tenute all’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, residenti in Italia, titolari di reddito d’impresa (art. 55 TUIR) o di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).
- L’esonero è riguardante persone fisiche: quindi non si applica alle società, né (in molti casi) agli studi associati o ad altre forme “collective” / con struttura organizzativa più complessa.
Le “peculiarità” dell’attività da influencer
L’attività di influencer presenta caratteristiche che complicano l’applicazione “pulita” della normativa:
- Organizzazione
- Spesso si collabora con agenti, manager, studi fotografici, produzione di contenuti, assistenti, social media manager: ciò può configurare una “organizzazione autonoma”.
- Giurisprudenza recente ha stabilito che se esiste una struttura stabile e un agente che cura gli interessi del protagonista in modo permanente ed esclusivo, può scattare la soggettività IRAP.
- Numerosità e valore contrattuale
- Se il guadagno è rilevante, gli investimenti in mezzi tecnici, attrezzatura, produzione, location, collaboratori possono essere significativi. Anche se non automaticamente fanno scattare l’IRAP, aumentano la probabilità che il Fisco consideri l’attività come “impresa” o “attività organizzata”.
- Forma giuridica / struttura operativa
- Se l’influencer opera come persona fisica con partita IVA, magari con regime forfettario, è più facile rientrare nell’esonero, se l’attività resta su dimensioni “modeste” e senza organizzazione complessa.
- Se invece c’è una società (S.r.l.), studio associato, o si usano contratti estesi con personale stabile, è più probabile che scatti l’IRAP.
- Collaborazioni occasionali vs abituali
- Un influencer che fa una campagna ogni tanto rischia meno rispetto a uno che produce contenuti su base costante, con contratti continui, sponsorizzazioni fisse, agenti che gestiscono le entrate, ecc.
Il caso Diletta Leotta e cosa insegna
- La sentenza che ha escluso l’obbligo IRAP per Lei probabilmente ha sottolineato che non sussisteva una organizzazione autonoma idonea a far nascere il presupposto IRAP, oppure che l’attività era esercitata come persona fisica e rientrava nei limiti dell’esonero introdotto dal 2022.
- Non è detto che il suo modello si applichi automaticamente a tutti: molto dipende dalle circostanze specifiche — redditi, mezzi tecnici, investimenti, collaborazioni.
Rischi pratici per gli influencer
- Se il Fisco ritiene che ci sia autonoma organizzazione, l’influencer rischia di dover versare IRAP retroattivamente (oltre agli interessi e alle sanzioni) per gli anni precedenti.
- In assenza di struttura, potrebbe comunque esserci contenzioso: serve documentare bene che l’attività è svolta “solo con le proprie capacità professionali” e senza agenti “stabili ed esclusivi”, senza struttura organizzativa permanente, ecc.
- Difficile prevedere da fuori se l’Agenzia delle Entrate controllerà: ma se l’attività è molto visibile, guadagni alti, contratti con aziende, presenza di agenti, collaboratori stabili, ecc., il rischio è superiore.
Qualche consiglio per ridurre il rischio
- Documentare bene l’organizzazione
Tenere chiaro il fai da te: chi fa cosa, se si usano collaboratori occasionali o permanenti, se c’è un agente, che tipo di infrastruttura tecnica si utilizza.
- Valutare la forma giuridica
Persona fisica vs società: scegliere la struttura più adatta.
- Regime fiscale e previdenziale coerente
Assicurarsi di avere partita IVA corretta, codice ATECO adatto, opzione forfettaria se possibile (anche se attenzione: forfettario ha limiti di fatturato, non sempre può essere utilizzato).
- Tenere d’occhio la giurisprudenza
I tribunali stanno sempre più spesso pronunciandosi sul tema “autonoma organizzazione” per artisti, professionisti, influencer. Sentenze recenti (es. della Cassazione) aiutano a capire dove stanno i confini.
- Consulenza preventiva
Rivolgersi a commercialista / fiscalista specializzato per analizzare il proprio modello operativo prima che scatti un accertamento.
In conclusione la vittoria legale di un personaggio noto come Diletta Leotta aiuta a chiarire che l’IRAP non scatta automaticamente per tutti gli influencer. Però non si può generalizzare: molto dipende da come è strutturata l’attività.
Un influencer che lavora “leggero”, principalmente con sé stesso, pochi mezzi, poche spese, contratti non strutturati, ha buone probabilità di essere escluso. Ma se la struttura si complica — agenti, staff, location, produzione, organizzazione stabile — il rischio cresce.
da Marco Vergani | Set 18, 2025 | Influencer Marketing
L’ascesa delle professioni digitali ha sollevato questioni complesse in ambito fiscale e previdenziale, spingendo le autorità a definire un quadro normativo chiaro. L’evoluzione del mercato dei content creator, che comprende figure come YouTuber, streamer e blogger, richiede un’attenta valutazione dei redditi prodotti e della loro corretta classificazione.
Chi sono i Content Creator?
Un content creator è un soggetto che produce “contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali”. Questa definizione, sebbene molto ampia, racchiude un’intera categoria di lavoratori digitali. È fondamentale distinguere il content creator dall’influencer, una figura che “in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità social, è in grado di orientare opinioni e gusti del pubblico”. Spesso queste due figure si sovrappongono, specialmente quando un content creator professionista raggiunge un notevole grado di popolarità.
Le Diverse Tipologie di Reddito
La remunerazione di un content creator può derivare da molteplici fonti. Le più comuni includono:
- Compensi da Piattaforme: pagamenti diretti da piattaforme social come YouTube o TikTok, che spesso riconoscono una percentuale sui ricavi pubblicitari.
- Donazioni e Gift: contributi in denaro o beni ricevuti da follower o brand.
- Sponsorizzazioni e Vendita Prodotti: monetizzazione tramite accordi di sponsorizzazione o la vendita diretta di prodotti tramite e-commerce collegati al proprio brand personale.
La Classificazione Fiscale dei Redditi nel T.U.I.R.
Data la varietà delle attività, non è possibile un inquadramento univoco dei compensi percepiti. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) non prevede una categoria specifica per i content creator, suggerendo di procedere in base alle modalità di svolgimento dell’attività.
Se gli elementi organizzativi (come i mezzi di produzione) prevalgono su quelli personali, i redditi sono considerati redditi d’impresa. Al contrario, se l’attività è svolta in modo abituale e indipendente, i redditi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, anche se generati dallo sfruttamento dell’immagine del professionista. Questa interpretazione si allinea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza “Cristiano Ronaldo”, che riconosce una specifica “attività autonoma di gestione dell’immagine”.
I Profili di Fiscalità Internazionale
A livello internazionale, la tassazione dei redditi dei content creator solleva dubbi sull’applicabilità dell’Articolo 14 (“Professioni indipendenti”) o dell’Articolo 17 (“Artisti e sportivi”) delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’Articolo 17 si applica a figure la cui performance ha un carattere di intrattenimento. Tuttavia, l’applicazione non è automatica e richiede un “giudizio di bilanciamento” tra i vari ruoli svolti. Ad esempio, la giurisprudenza ha stabilito che l’attività di una modella, pur intrattenendo, ha come scopo principale la commercializzazione del prodotto e non l’intrattenimento in sé.
Questo stesso principio si applica ai content creator. Nonostante l’attività di creazione di contenuti abbia indubbiamente una componente di intrattenimento, il suo fine primario è spesso la promozione e la pubblicizzazione di prodotti e servizi. Pertanto, il carattere di intrattenimento difficilmente può essere considerato preponderante. Questo rende la classificazione dei content creator nell’ambito dell’Articolo 17 un’operazione complessa, lasciando aperti molti interrogativi su come la disciplina convenzionale possa adattarsi alle nuove figure della digital era.
da Marco Vergani | Mag 5, 2024 | Influencer Marketing
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia del 12 febbraio 2024 ha stabilito che i costi per l’acquisto di vestiti da parte di una giornalista e influencer nel campo dell’immagine e della moda possono essere dedotti integralmente se viene dimostrato che i vestiti sono utilizzati esclusivamente per eventi specifici. In mancanza di tale prova, la deduzione è limitata al 50% presumendo un uso promiscuo.
Analogamente, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la possibilità di dedurre parzialmente le spese per vestiti sostenute da una presentatrice televisiva.
Inoltre, è stato sostenuto che le spese per prodotti dietetici e parafarmaci sono deducibili interamente per una cantante lirica, mentre le spese per abbigliamento e accessori sono deducibili solo al 50%, poiché anche queste sono direttamente funzionali alla professione.
La Corte ha affermato che se il vestiario è parte integrante del personaggio e dell’immagine professionale, i costi per il suo acquisto devono essere considerati inerenti e quindi deducibili. Tuttavia, in mancanza di prova dell’uso esclusivo dei vestiti per eventi specifici, la deduzione è limitata al 50%.
Infine, sia la giurisprudenza che l’Amministrazione finanziaria richiedono una connessione funzionale tra le spese sostenute e il reddito prodotto dall’attività professionale per poterle dedurre.
da Marco Vergani | Apr 14, 2024 | Fiscalità, Influencer Marketing
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Firenze del 10 gennaio 2024 ha stabilito che la creazione di una società per gestire il diritto di immagine di un calciatore, anche se coinvolge un familiare, non costituisce di per sé un’operazione fraudolenta. Inoltre, i proventi derivanti da questa attività non possono essere considerati redditi da lavoro dipendente.
Il caso aveva visto coinvolto un noto ex calciatore della Juventus e la sua societa` di sfruttamento del diritto di immagine. All’ex calciatore, in particolare, veniva contestato un “irrealistico” risparmio d’imposta (indebito) derivante dalla costituzione di un veicolo societario gestito insieme al fratello (laureato in giurisprudenza) per lo sfruttamento del proprio diritto di immagine.
Secondo gli Uffici dell’Agenzia delle entrate il fatto della mancanza (i) di beni strumentali e (ii) di personale dipendente, unito al fatto che la creazione del veicolo societario sarebbe servita al solo scopo di abbattere il carico fiscale sui compensi da c.d. image rights, avrebbe dovuto condurre a qualificare la fattispecie in abuso del diritto.
Stando, infatti, alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, qualora i compensi in parola fossero stati percepiti direttamente dall’ex calciatore, avrebbero scontato una tassazione piu` gravosa poiche´ redditi di lavoro dipendente.
La sentenza è importante perché legittima la pratica di gestire l’immagine tramite una società e chiarisce che i compensi per image rights non devono essere sempre considerati redditi da lavoro dipendente, ma possono essere qualificati come redditi da lavoro autonomo.
Questo è particolarmente rilevante quando il diritto di sfruttamento dell’immagine non è ceduto al datore di lavoro e l’attività di gestione dell’immagine è esercitata abitualmente e professionalmente, confermando così la natura di lavoro autonomo dei proventi. La sentenza riflette un principio di onnicomprensività nell’interpretazione dei redditi da lavoro autonomo e si basa sulle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
da Marco Vergani | Mar 11, 2024 | Contenuti digitali, Fiscalità, Influencer Marketing
E’ notizia di questi giorni l’effettuazione di indagini da parte della Guardia di Finanza che hanno portato agli accertamenti di redditi non dichiarati, tra gli altri, da parte di noti influencer.
Tralasciando le allarmanti ipotesi descritte dalla cronaca di compensi, strettamente connessi alle visualizzazioni raggiunte, conseguiti in completa evasione di imposta, ci concentriamo qui su alcuni problemi che possono sorgere a causa della controversa natura dell’attività di influencer e della conseguente qualificazione a fini tributari del relativo reddito prodotto.
A tale proposito possono venire in aiuto alcuni passaggi della recente sentenza della Corte Giustizia Tributaria di secondo grado Torino, 15 maggio 2023, n. 219 nell’ambito del c.d caso Ronaldo.
Secondo tale sentenza nel caso di influencer puro (in quanto esercita solo o in via prevalente tale attività) non appare corretto parlare di cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine quale principale attività produttiva del reddito percepito.
Riportiamo qui un passaggio di tale sentenza: “Si pensi, ad esempio, a quanto succede con le numerose figure di ‘influencer’ (tra i quali deve ormai annoverarsi anche l’attuale appellante), ormai diffusissime sulla rete telematica, la cui notorietà spesso prescinde da particolari abilita o successi in qualche settore di attività e consegue principalmente – e talvolta esclusivamente – da una particolare abilita nella mera presentazione della propria persona. … Dunque, l’esercizio abituale e professionale della gestione di quell’immagine rende evidente la qualificabilità del reddito che ne consegue come proveniente da un’attività di lavoro autonomo, a norma dell’art. 53, comma 1, T.U.I.R.”
Sempre secondo i medesimi giudici, quindi, “Cio che infatti emerge prepotentemente, in fenomeni del tipo di cui ci si occupa in questa sede, e il fatto che l’immagine del personaggio famoso finisce per costituire di per se´ un valore, la cui promozione rappresenta essa stessa un’attività professionale (avente natura di lavoro autonomo) produttiva di reddito”.
Appare dunque evidente, secondo tale sentenza, che non si possa parlare, in questi casi, di cessione del diritto di sfruttamento economico dell’immagine e/o di obbligo di concedere a terzi il diritto di sfruttamento di contenuti multimediali. L’attività degli influencer è caratterizzata da un impegno professionale continuo, volto a promuovere la creazione di contenuti e la veicolazione degli stessi e della propria immagine presso i followers (1). Di conseguenza essa possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 53 T.U.I.R. e cioè l’esercizio per professione abituale, ancorche´ non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.
Dal punto di vista pratico la principale conseguenza è che l’attività di influencer non può prescindere dall’apertura di partita IVA come ditta individuale. Ciò ad eccezione delle possibile ipotesi in cui l’attività dell’influencer venga esercitata attraverso strutture societarie italiane ovvero estere definite star companies per cui il relativo reddito andrà inquadrato tra i redditi d’impresa.
Inoltre da un punto di vista previdenziale non si potrà invocare alcuna esenzione da contribuzione Inps legata allo sfruttamento del diritto d’immagine con la conseguenza che l’attività di influencer sarà soggetta ad iscrizione presso la Gestione Separata Inps con conseguente versamento della relativa contribuzione.
(1) La rilevanza dei followers all’interno del fenomeno social e` attestata anche dalla delibera 7/24/CONS dell’Agcom denominata “Linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo Unico da parte degli influencer” laddove il numero di followers (1 milione) fa scattare gli obblighi previsti dalle Linee guida (misure in materia di comunicazioni commerciale; tutela dei diritti fondamentali della persona, ecc.).