L’ Agenzia delle Entrate, in relazione alle attività ammesse al credito d’imposta R&S, ha di recente chiarito con la R.M. 22.6.2018, n. 46/E che l’individuazione delle attività agevolabili deve avvenire in base ai criteri di classificazione definiti in ambito Ocse.
Pertanto, In base a tali criteri non possono ritenersi agevolabili quelle attività che siano carenti del requisito della novità (nel caso dell’istanza l’attività si limitava ad utilizzare gli ultimi ritrovati della tecnologia, senza tuttavia procedere ad una loro implementazione tecnologica) e del rischio finanziario (cioè dell’insuccesso tecnico o economico dell’attività di ricerca).

Con la R.M. 22.6.2018, n. 46/E l’Agenzia affronta il caso relativo alla riconducibilità tra le attività agevolabili di quelle relative ad un progetto posto in essere da una società attiva nel settore dell’organizzazione di eventi che intende avviare un programma di Ricerca&Sviluppo basato sulla progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, avente la finalità di:
– colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali;
digitalizzare integralmente i flussi documentali;
– migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti;
– sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi;
– creare nuovi ed innovativi servizi.
A tal fine richiede se le attività prospettate possano fruire del credito d’imposta R&S, e cioè se le attività prospettate dalla società interpellante rientrino o meno tra quelle di:
– ricerca fondamentale;
– ricerca applicata;
– sviluppo sperimentale
L’Agenzia delle Entrate innanzitutto chiarisce che le attività di R&S di cui art. 3, D.L. 145/2013 rinviano a quanto indicato dal par. 1.3, p.to 15 della Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27.6.2014 (Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) che, a sua volta, fa riferimento ai criteri di classificazione di tali attività definiti in ambito Ocse e, più in particolare, nel cd. Manuale di Frascati (Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development). Nel caso di specie l’Agenzia, acquisito il parere del Mise, evidenzia come le tecnologie introdotte per effetto della riorganizzazione, tra cui:

– le tecnologie di geolocalizzazione indoor basata su 6 dispositivi bluetooth LTE, quali i beacon fisici, i virtual beacon, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni Wi-Fi;
– le tecnologie che applicano la cd. Realtà Aumentata per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l’esperienza di visita presso la fiera;
–  le tecnologie Digital Signage per la diffusione di contenuti e l’acquisizione di informazioni; le tecnologie di proximity marketing;
–  le tecnologie di Big Data Analytics per l’applicazione di tecniche di Machine Learning e Cognitive Marketing;

risultino essere già ampiamente diffuse e disponibili in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma Industria 4.0.
Pertanto, non sussiste né il requisito della novità, né quello del rischio finanziario (inteso come rischio imprenditoriale specificatamente correlato all’attività di ricerca sviluppo, la quale potrebbe non ottenere dei risultati tecnici, oppure tali risultati tecnici non siano accolti con favore dal mercato), fondamentali parametri che permettono di individuare le attività agevolabili ai fini del credito d’imposta R&S secondo le Linee guida richiamate.
Secondo il parere del Ministero interpellato si tratta di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni, non riconducibili tra quelle agevolabili ai fini del credito d’imposta in questione.
Da quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate si può concludere quanto segue. Non è sufficiente avvalersi delle ultime tecnologie rese disponibili dal mercato per accedere al bonus, ma è necessario implementare dal punto di vista tecnico.
Nel caso di specie i software elaborati altro non facevano che utilizzare tecnologie già preesistenti, ponendole in correlazione al fine di migliorarne il rendimento complessivo, ma senza introdurre delle novità tecnologiche sostanziali nell’ambito di tali tecnologie (esempio, fornivano dati necessari per la fruizione della realtà aumentata ai partecipanti alla fiera, senza modificare la tecnologia che permette la fruizione della realtà aumentata, né quale sviluppo software sottostante che quale hardware).
Anche l’implementazione di software che si limitino ad aggregare le informazioni (Big Data) che vengono da macchinari avanzati, già sviluppati dalla tecnologia, non sono sufficienti a inquadrare tale implementazione nell’ambito della ricerca e sviluppo agevolabile.