Verso nuove semplificazioni per l’e-commerce

 

 

Interessante disposizione inserita nella legge di stabilità approvata in via definitiva dal parlamento e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. All’articolo 14 comma 10 viene previsto che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possano sostituire la tenuta della contabilità con la semplice conservazione degli estratti conto bancari. Si tratta di una disposizione alquanto vaga che necessita sicuramente di alcuni chiarimenti interpretativi al riguardo ma che si adatta molto bene alla realtà dell’e-commerce, sia diretto che indiretto, dove le transazioni sono appunto caratterizzate dalla tracciabilità dei pagamenti transitando per lo più per conti correnti (pay pal e altro).  Il campo applicativo della norma è ristretto ai soggetti in contabilità semplificata. Peccato, poteva essere l’occasione per introdurre ulteriori semplificazioni per l’attività di e-commerce anche per quei soggetti che operano sottoforma di srl e quindi necessariamente in contabilità ordinaria. Penso ad esempio all’esonero dall’emissione della fattura per le transazioni di commercio elettronico concluse con l’intervento di intermediari abilitati prevista dall’art. 101 della Legge 342/2000 e ancora in attesa di un regolamento attuativo.

La fine della Dolce Vita?

 

Lucida (e spietata) analisi sulla situazione italiana. Al di là delle solite ricette che siamo ormai abituati a leggere (stabilità politica, sacrifici, necessità di interventi rapidi) quello che colpisce è constatare l’enorme facilità di contagio di un nostro eventuale default sull’economia mondiale. Non solo su quella americana, a motivo dell’enorme esposizione delle banche americane su titoli europei, ma anche su quella asiatica considerando che l’Europa è a tutt’oggi il maggior mercato per le esportazioni cinesi.  Probabilmente noi italiani non abbiamo ancora compreso la gravità della situazione ma l’Europa ha capito che sta rischiando con noi?

 

Distribuzione dei profitti nella digital economy

Interessante ricerca svolta da Booz & Company (scaricabile qui) sulla profittabilità dei settori della new economy. L’analisi riguarda il mercato americano e risulta dunque estremamente utile per offrire indicazioni sulle prospettive future. Dalla ricerca emerge chiarimente che i settori più profittevoli sono quelli più prossimi al consumatore (sviluppo software, vendita di apparecchiature) mentre quelli più lontani (service e content providers) hanno visto la propria redditività calare negli utlimi anni. I motivi di questa divergenza sono molteplici. Gli autori del report ipotizzano che le nuove tecnologie del web (web 2.0, cloud computing) abbiano gradualmente conferito più potere agli utenti finali del web moltiplicando le modalità di fruizione e di personalizzazione dei contenuti.   

 

L’economia digitale in Italia

Il Digital Advisory Group ha pubblicato sul proprio sito (http://www.digitaladvisorygroup.it/it/) un report sullo stato di salute dell’economia digitale in Italia. Secondo lo studio l’economia digitale rappresenta il 2% del pil italiano contribuendo per il 14% alla crescita dell’economia del paese negli ultimi 4 anni. Notevoli sono le performance delle aziende attive nel settore che mostano un tasso di crescita media annua del 10% ed un margine operativo superiore di oltre il 50% rispetto alle aziende “tradizionali”. Tuttavia non sono tutte rose e fiori in quanto il report individua cinque grossi ostacoli che attualmente precludono uno sviluppo più sostenuto dell’economia digitale italiana: l’insufficiente accesso alla banda larga, la scarsa propensione all’e-commerce da parte dei consumatori e delle aziende (soprattutto le PMI), la solo parziale divulgazione dei servizi online nella Pubblica Amministrazione, alcuni limiti nel quadro normativo e la carenza di competenze digitali qualificate. Vengono anche proposte 12 iniziative prioritarie in grado di dare nuovo impulso all’economia digitale in Italia, anche in conformità con l’Agenda Digitale stilata dalla Commissione europea. Di queste, per la verità, non tutte appaiono pienamente condivisibili. L’auspicata creazione di un advisory board strategico per le politiche digitali sotto l’egida della Presidenza del Consiglio ad esempio rischierebbe di istituire l’ennesimo comitato consultivo il cui vaglio sulle decisioni di politica digitale non farebbe altro che allungare i tempi di adozione dei provvedimenti. Interessante è invece la proposta di incoraggiare la propensione dei consumatori al web attraverso campagne di sensibilizzazione così come il lancio di road show digitali per le PMI a livello regionale. In generale, più che sul fattore fiscale in sè, occorre agire sulla leva della semplificazione in termini amministrativi per la gestione (non solo nella fase iniziale) dell’attività.

Nuovo regime dei minimi dal 2012

Dal 2012 l’attuale regime dei minimi sarà applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che, alternativamente:

  • intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno intrapreso una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008.

In pratica si tratta di coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all’introduzione del regime dei minimi ad opera della L. 244/2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Originariamente non era stato stabilito alcun limite di età del contribuente, come invece prevedeva la bozza di decreto, anche se la norma afferma che l’obiettivo, tra gli altri, è quello di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani. L’obiettivo è stato raggiunto mediante l’aggiunta, ad opera della L. 111/2011 di conversione, di un periodo nel co. 1 dell’art. 27 che recita: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».

 

NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI dal 2012 – SOGGETTI INTERESSATI

Inizio attività entro il 31.12.2007

Esclusi dal nuovo regime dei minimi a partire dall’1.1.2012

Inizio attività dall’1.1.2008 (*)

Inclusi nel nuovo regime dei minimi dall’1.1.2012, per un periodo massimo di 5 anni o anche per un maggior periodo di tempo, ma entro il periodo d’imposta in cui il contribuente compie i 35 anni di età (**)
(*) A prescindere dall’anno in cui si è aderito al regime dei minimi ex L. 244/2007.

(**) Quindi, coloro che iniziano una nuova attività nel 2011 potranno permanere nel nuovo regime fino al 2015. Coloro che hanno iniziato l’attività nel 2008 godranno del nuovo regime per il solo anno 2012. Se però, all’inizio dell’attività, il contribuente aveva 20 anni potrà fruire del nuovo regime dei minimi, rispettivamente, fino al 2026 e fino al 2023, sempre che conservi i requisiti necessari.

Condizioni
Il nuovo regime è applicabile se si realizzano i presupposti di seguito elencati. Si noti che si tratta di condizioni che ricalcano in larga parte quelle già richieste per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000), per cui si rendono applicabili i chiarimenti già espressi dall’Agenzia delle Entrate su tali argomenti. Ecco l’elenco dei presupposti, che devono sussistere congiuntamente ai requisiti previsti dai co. 96 e 99, art. 1, L. 244/2007 :

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa), escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione (cd. Tirocinio);
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a e 30.000.

 

Tassazione
Sul reddito conseguito dai predetti soggetti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef  delle relative addizionali nella misura del 5%. In particolare, la ritenuta prevista dal co. 105, art. 1, L. 244/2007 viene ridotta dal 20% al 5%.

 

Soggetti che non possono aderire
A coloro che, pur avendo le caratteristiche di cui ai co. 96 e 99 dell’art. 1, L. 244/2007, non possono aderire al nuovo regime dei minimi a motivo dei nuovi presupposti richiesti (ad es. perché hanno iniziato l’attività prima del 2008 o stanno esercitando un’attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata in forma di lavoro dipendente o autonomo ovvero che hanno esercitato nel triennio precedente all’ingresso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto non sussistevano condizioni ostative in tal senso) o che vi fuoriescono (per effetto del vincolo di tipo temporale imposto dalla norma, in quanto sono trascorsi i 5 periodi d’imposta di validità del nuovo regime), è riservato comunque un regime contabile semplificato. Le agevolazioni sono le seguenti:

  • esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette;
  • esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
  • esonero dall’Irap.

Detti soggetti, fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, procederanno alla determinazione dell’Iva con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale.  Inoltre, saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.
Si comprende, dunque, che a parte i primi 5 periodi d’imposta nei quali potrà essere applicato il nuovo regime dei minimi, il regime semplificato è un regime naturale e non ha un termine, in quanto potrà essere utilizzato fino a che non intervenga:

  • decadenza. Quest’ultima interviene, con effetto dall’anno successivo, qualora venga meno una delle condizioni di cui ai co. 96, art. 1, L. 244/2007 o si verifichi una delle condizioni previste nel co. 99 della medesima disposizione;
  • opzione per l’applicazione del regime ordinario.

LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI

  Nuovo regime dei contribuenti minimi Soggetti che fuoriescono dal nuovo regime dei contribuenti minimi

 

Durata

Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al periodo d’imposta in cui avviene il compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente Non definita, salvo decadenza ovvero opzione per il regime ordinario

 

 

 

Contabilità

Esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. L’esonero si estende alla dichiarazione annuale Iva e alla comunicazione dati Iva. Resta fermo l’obbligo di numerazione e di conservazione dei documenti emessi e ricevuti Esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Resta fermo l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti

 

 

 

Iva

Non si applica la rivalsa e non si esercita la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari (per i quali vige l’obbligo di

integrazione della fattura, di versamento dell’Iva e della presentazione degli elenchi Intrastat) e sulle importazioni. Obbligo di certificazione senza addebito dell’imposta

Regime ordinario, salvo l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (versamento con cadenza annuale). Obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi

 

 

 

 

 

 

 

Imposte

dirette

5% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali. Si applica il principio di cassa e le componenti negative sono deducibili in deroga alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle promiscue si deducono nella misura del 50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei beni strumentali viene dedotto nell’esercizio di sostenimento (e non deve essere ammortizzato). I contributi previdenziali e assistenziali devono essere imputati prioritariamente alla riduzione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e solo nel caso i cui risultino eccedenti potranno essere impiegati per ridurre il reddito complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986  

 

 

 

 

 

 

 

Tassazione ordinaria

Irap

Esonero

Esonero

 

Studi

di settore

Non si applicano né gli studi di settore né i parametri. Ne consegue l’esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi

 

 

Si applicano


 

Richard Rumelt – Good Strategy, Bad Strategy

Ho sempre apprezzato, fin dai tempi dell’Università, le idee un pò provocatorie e fuori dal comune di Richard Rumelt, universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti in tema di strategia competitiva. E’ stato dunque un piacere ricevere in studio una copia del suo ultimo libro dedicato all’argomento. L’idea principale del libro, ampiamente condivisibile, è che parlando di strategia aziendale, occorra fare piazza pulita di quell’insieme di affermazioni generiche e slogan motivazionali improntati al successo che sono comunemente associati al termine e individuare invece quali sono gli elementi fondanti di una buona strategia. Una buona strategia è molto di più di un semplice elenco di obiettivi. La buona strategia ha una sua struttura logica che Rumelt definisce kernel. Il kernel si compone di tre elementi: la diagnosi, le linee-guida e l’azione. Le linee-guida, in particolare, costituiscono il metodo per superare gli ostacoli delineati nella diagnosi. Esse sono come un cartello che indica la direzione in avanti, ma non definisce i dettagli del percorso. Questi ultimi sono invece affrontati e superati attraverso l’implementazione di azioni concrete, coerenti con quanto stabilito nelle linee-guida. Una volta compresi i tratti fondamentali di una buona strategia, diventa pià facile individuare la presenza di cattiva strategia ed imporre dunque i necessari cambiamenti per far in modo che la strategia torni ad essere un utile elemento di pianificazione anzichè uno sterile sostantivo privo di significato.

Per chi volesse approfondire questo ed altri interessantissimi argomenti consiglio il blog di Richard: http://www.strategyland.com/. Uno dei suoi ultimi post è dedicato a quanti vorrebbero emulare Steve Jobs e creare dal nulla una delle aziende più importanti del pianeta. Il consiglio di Richard è molto semplice: non perdere tempo a disquisire di “mission”, “vision” e “strategie” ma lavorare sodo ed impegnarsi per realizzare il miglior prodotto in assoluto. Proprio come ha fatto Steve Jobs.