Ricavi Adsense da fatturare senza Iva

Con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 43 del 7 gennaio 2016 viene definitivamente chiarito che le prestazioni di fornitura di spazi pubblicitari (nella fattispecie a Google) devono intendersi come servizi “generici” ai sensi della Direttiva 2006/11/Ce (Allegato II, punto 3) e quindi territorialmente rilevanti nel paese ove ha sede il committente/cliente della prestazione (in questo caso l’Irlanda, sede di Google Ireland).

La “Cookie Law” ad un anno dall’entrata in vigore

Qual’è lo stato della normativa sui cookie (la cd “Cookie Law”) ad un anno dall’entrata in vigore del Provvedimento del Garante della Privacy?

Navigando in rete abbiamo tutti notato un mostruoso proliferare di banner (spesso neanche necessari), ma come operatori ci siamo resi conto della grande incertezza che ancora dilaga sulla materia.

Il confine tra cookie tecnici (che non necessitano di banner) e cookie di profilazione (che sono soggetti all’informativa estesa ma anche alla notifica preventiva al Garante) è in alcuni casi molto sottile, per non parlare poi del ruolo dei cookie installati da terze parti per i quali non si può avere alcun controllo.

Il caso di Google Analytics, che quasi tutti utilizzano, è emblematico di queste difficoltà.

Abbiamo provato a fare il punto della situazione durante il workshop di aggiornamento dello scorso 13 maggio ospitato da Digital Laboratory.

Puoi scaricare le slides del mio intervento a questo link.

 

Investimenti in start-up innovative: cade la soglia del 30%?

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016 il decreto che proroga l’agevolazione fiscale per gli investimenti in start-up innovative.

Si tratta di un decreto che è quasi una fotocopia del Decreto 30 gennaio 2014 con cui era stata introdotta per la prima volta l’agevolazione, ma con una importante differenza.

L’agevolazione, è bene ricordarlo, consiste in una detrazione pari al 19% (nel caso di investitore persona fisica) 0 del 20% (nel caso di investitore-società) dei conferimenti di capitale effettuati in start-up innovative.

In base all’art. 2, comma 3, lettera d) del Decreto del 30 gennaio 2014 sono tuttavia agevolabili i soli conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento (limitazione introdotta in sede di notifica della misura in oggetto dalla Commissione Europea che è da tempo orientata a far rispettare tale vincolo per gli aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio).

Tuttavia nel nuovo decreto pubblicato l’11 aprile tale soglia del 30% non compare più e l’agevolazione sembra venir concessa ai soci attuali solo se gli investimenti ulteriori erano previsti dal piano aziendale.

In calce potete trovare il testo del decreto con evidenziata l’articolo incriminato. Come si può notare il testo è alquanto oscuro auspichiamo un chiarimento ufficiale da parte degli organi competenti.

___ ATTO COMPLETO ___

Costituzione di start-up innovative senza notaio

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene prevista la possibilità di costituire start-up innovative senza l’intervento del notaio.

La procedura prevede l’adozione di un modello di atto costitutivo standard che deve essere firmato digitalmente da tutti i soci e depositato presso il registro delle imprese entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione.

La procedura è limitata alla società a responsabilità limitata, anche unipersonali, non semplificate e che richiedano contestualmente all’iscrizione anche l’annotazione nel registro delle start-up innovative possedendone, ovviamente, tutti i requisiti.

Non è chiaro se l’adozione di un modello standard di statuto renda impossibile ogni successiva modifica dello stesso come avviene attualmente per le srl semplificate. In ogni caso se una modifica fosse possibile sarebbe presumibilmente necessario l’intervento del notaio come ricorda l’art. 4 del decreto.

Il modello standard di atto costituivo è scaricabile qui.

 

 

Nuove ipotesi di reverse charge per il commercio B2B di computer e microprocessori

Il meccanismo del reverse charge, nato per contrastare le frodi Iva, prevede un particolare tipo di contabilizzazione in base al quale, per determinati tipi di operazione B2B, l’IVA viene posta non a carico dell’impresa cedente (come normalmente avviene) bensì dell’impresa acquirente. I limiti entro cui i singoli Stati Membri possono imporre l’utilizzo di questo tipo di meccanismo sono rigidamente fissati da alcune direttive Europee (Direttiva 2013/42/Ue e 2013/43/Ue).

Nell’ambito dei suddetti limiti lo Stato italiano ha quindi deciso di ampliare, con un decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri di ieri, l’ambito applicativo del reverse charge istituendo nuove ipotesi che si affiancano a quelle già previste dall’art. 17, comma 6 del DPR 633/72 (decreto IVA).

Nel dettaglio per quanto qui interessa, i provvedimenti più rilevanti sono due:

1) viene limitata l’operatività del reverse charge nell’ambito dei telefoni cellulari eliminando l’obbligo con riferimento ai loro componenti e accessori

2) vengono estese le ipotesi collegate all’informatica. Più in dettaglio il meccanismo del reverse charge si applicherà alle cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Le nuove ipotesi diverranno operative solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione.

Si ricorda infine che, alla luce della direttiva 2013/42/Ue, le ipotesi previste dalle lettere b (telefoni cellulari) dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/72 saranno efficaci in modo temporaneo e in riferimento solo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.

NEWS DEL 4/3/2016: il Dlg. 24/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Le nuove ipotesi di reverse charge si rendono dunque operative a partire dal 2 maggio 2016 (sessantesimo giorno dall’entrata in vigore).

Codici EAN obbligatori su Ebay

A partire dal 2016 i codici identificativi del prodotto diverranno campi obbligatori all’interno delle inserzioni pubblicate dai venditori sul portale Ebay.

Tra gli indicatori di prodotti richiesti da Ebay figurano anche i vecchi codici EAN (European Article Number) che hanno ora assunto la denominazione GS1.

Si tratta dei codici numerici che per intenderci stanno alla base dei codici a barre e identificano in modo univoco il proprietario del marchio.

Il dubbio di molti venditori su Ebay è quello di dove reperire tali codici, se devono essere forniti dal produttore oppure debbono essere attribuiti dal venditore stesso prima di essere inseriti su Ebay.

In realtà il codice GS1 deve sempre essere richiesto dal proprietario del marchio, cioè dall’azienda il cui nome comparirà sul prodotto e che sarà responsabile verso il mercato e i consumatori della sua commercializzazione.

In linea generale l’applicazione del codice compete a chi effettivamente immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio e ne stabilisce la confezione e l’etichettatura, quindi a:

– un produttore, se fabbrica o fa fabbricare il prodotto (all’estero o in Italia) e lo commercializza sotto un marchio che gli appartiene;
– un esercente, importatore o grossista, se fa fabbricare il prodotto (in Italia o all’estero) e lo commercializza sotto un marchio che gli appartiene, oppure se trasforma il prodotto;
– un distributore, se fa fabbricare il prodotto (in Italia o all’estero) e lo commercializza sotto un marchio che gli appartiene.

E’ bene ricordare infine che Ebay richiede l’inserimento dei codici identificativi di prodotto solo per alcune categorie di prodotti tra cui abbigliamento e accessori, arredamento , elettrodomestici, giocattoli, prodotti di telefonia, audio, video, informatica, ecc..).