Supponiamo che una società del settore dell’intrattenimento intenda lanciare una propria web radio (o una web tv) come strumento di marketing (brand radio in-store). Come vanno trattati i relativi costi, inclusi quelli delle licenze di trasmissione dei brani audio, dal punto di vista contabile e fiscale?
Premettiamo innanzitutto che i costi sostenuti per la creazione di una web radio possono essere iscritti in bilancio alla voce B.I.1 («Costi di impianto e di ampliamento») se sono relativi all’inizio di una nuova attività o all’ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite. In alternativa potrebbero essere iscritti alla voce B.I.3 se sono assimilabili alla creazione di un sito web.
In ogni caso, la capitalizzazione dei costi deve rispettare le condizioni richieste dal principio contabile Oic24.
La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello Stato patrimoniale è consentita solo se si dimostrano la congruenza e il rapporto causa–effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, mentre per i diritti di brevetto la capitalizzabilità è subordinata alla possibilità di fruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso, e alla possibilità di limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici. In ogni caso, il costo dev’essere stimabile con sufficiente attendibilità.
Dal punto di vista fiscale, i costi di impianto e di ampliamento sono deducibili a norma dell’articolo 108, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) nel limite della quota civilistica imputabile a ciascun esercizio, mentre le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1, del Tuir).