Spesso mi viene chiesto quale sia la procedura corretta da osservare in caso di annullamento di una vendita per la quale sia stato emesso lo scontrino fiscale. Il caso è, ad esempio, quello di invio di un prodotto errato da parte del venditore . Nel caso in cui il prodotto corretto non sia disponibile il venditore normalmente procede a far ritirare il pacco a proprie spese e a rimborsare la somma che il cliente aveva pagato.
Premesso che le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, la procedura corretta da seguire in casi simili prevede l’emissione di uno scontrino fiscale “negativo” per l’importo del rimborso da emettere nel giorno in cui il rimborso è effettuato. Tale importo è poi da considerare con segno meno nelle somma algebrica degli importi da indicare nel registro dei corrispettivi.
Per quanto riguarda la documentazione da conservare, secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 274/E del 5/11/2009) è necessario che dalla documentazione in possesso sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante l’acquisto originario, quali, le generalità del soggetto acquirente, l’ammontare del prezzo rimborsato, il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (da riportare su ogni documento emesso per certificare il rimborso).