Scheda riassuntiva delle agevolazioni attualmente in vigore per l’investimento in start-up innovative:
Agevolazioni per le persone fisiche:
- Detrazione Irpef pari al 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
- Investimento massimo agevolabile pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- Risparmio Irpef massimo = 30% x 1.000.000 = 300.000 € l’anno
- Detrazione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento dell’Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo
Agevolazioni per le società:
- Deduzione Ires pari al 30% (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
- Investimento massimo agevolabile pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- Risparmio Ires massimo = 24% x 30% x 1.800.000 = 129.600 € l’anno
- Deduzione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo
Soggetti esclusi dalle agevolazioni – Norma antielusiva
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i soggetti che sono a loro volta start up innovative
- gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
- gli incubatori certificati
L’esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»
N.B. La start up innovativa non può ricevere più di 15 milioni di € di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l’anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili:
– i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote
- delle start up innovative
- o delle società che investono prevalentemente in start up innovative
(sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale)
– gli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative
I conferimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:
- l’importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
- la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
- la start up non deve diventare collegata di un’altra impresa
* Questa regola è contenuta nell’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l’investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%
Ambito temporale
Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)
- Dal 2017 (Legge di bilancio 2017) l’agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
- Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei 5 anni di regime agevolato.
- Gli investimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.
N.B. Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle PMI innovative alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4). Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attutate né autorizzate dalla Commissione europea.
Documentazione da rilasciare agli investitori
La start up innovativa rilascia agli investitori:
- una certificazione in cui attesta l’entità dell’investimento e di non avere superato il limite dei 15 € mil di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
- copia del piano di investimento (business plan)
- per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l’oggetto della propria attività
Se l’investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il 70% dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.
Decadenza dalle agevolazioni
L’investitore decade dall’agevolazione se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento si verifica:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
- la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
- il recesso o l’esclusione degli investitori
- la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione
Buongiorno,
l’agevolazione contenuta nell’articolo 29 del Dl 179/2012 consente la detrazione delle somme investite in imprese “start up innovative” per i soggetti Irpef e la deduzione per i soggetti Ires. La sottoscrizione azionaria effettuata a titolo di mero investimento finanziario costituisce condizione per fruire dell’agevolazione, pur non essendo avvenuta in costanza di prima sottoscrizione per costituzione della società o, ancora, in sede di aumento del capitale sociale. Si ritiene, comunque, l’investimento azionario effettuato, ascrivibile alla voce di patrimonio netto: capitale sociale. È corretto?
Buongiorno,
l’articolo 3 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019 (ultima versione del decreto attuativo dell’articolo 29, del Dl 179/2012, disciplina in materia di start–up) fornisce la nozione di investimento agevolabile quale partecipazione in start up innovativa come segue:
– «Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start–up innovative» o delle società di capitali che investono prevalentemente in start–up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, «nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e».
– I conferimenti «rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start–up innovativa (…), dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481–bis del codice civile (…)».
– «I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione».
Considerata, quindi, la disciplina posta dal Dm 7 maggio 2019, è agevolabile anche la sottoscrizione azionaria non avvenuta in sede di costituzione, ma nel corso di un successivo aumento di capitale. In questo secondo caso, il conferimento rileva ai fini dell’agevolazione o nell’esercizio della delibera di aumento di capitale o nell’esercizio del deposito dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.
Buongiorno,
chiedo una informazione generale. nel 2016 ho fatto un investimento in Startup. Presentando quest’anno 2020 il modello unico (reddito persone fisiche) in aggiunta al 730 (in quanto dipendente) per i redditi del 2019. Sono ancora in tempo?
Tenendo presente anche che la Startup quest’anno si è quotata in borsa.
Grazie