Scheda riassuntiva delle agevolazioni attualmente in vigore per l’investimento in start-up innovative:

Agevolazioni per le persone fisiche:

  • Detrazione Irpef pari al 30% (fino al 2016: 19%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Irpef massimo = 30% x 1.000.000 = 300.000 € l’anno
  • Detrazione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento dell’Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Agevolazioni per le società:

  • Deduzione Ires pari al 30% (fino al 2016: 20%*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno 3 anni
  • Investimento massimo agevolabile pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
  • Risparmio Ires massimo = 24% x 30% x 1.800.000 = 129.600 € l’anno
  • Deduzione «incapiente» può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo

 

Soggetti esclusi dalle agevolazioni – Norma antielusiva

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i soggetti che sono a loro volta start up innovative
  • gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
  • gli incubatori certificati

L’esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

N.B. La start up innovativa non può ricevere più di 15 milioni di € di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l’anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili:
– i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote

  • delle start up innovative
  • o delle società che investono prevalentemente in start up innovative

(sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale)
– gli investimenti in quote degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative

 

I conferimenti da parte di soggetti che già possiedono partecipazioni* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:

  • l’importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
  • la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
  • la start up non deve diventare collegata di un’altra impresa

* Questa regola è contenuta nell’art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall’agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l’investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%

 

Ambito temporale

Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)

  • Dal 2017 (Legge di bilancio 2017) l’agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
  • Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei 5 anni di regime agevolato.
  • Gli investimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale.

 

N.B.  Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle PMI innovative alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4). Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attutate né autorizzate dalla Commissione europea.

 

Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

  • una certificazione in cui attesta l’entità dell’investimento e di non avere superato il limite dei 15 € mil di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
  • copia del piano di investimento (business plan)
  • per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l’oggetto della propria attività

Se l’investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il 70% dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.

 

Decadenza dalle agevolazioni

L’investitore decade dall’agevolazione se entro 3 anni dall’effettuazione dell’investimento si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
  • la riduzione del capitale sociale o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
  • il recesso o l’esclusione degli investitori
  • la perdita da parte della start up innovativa di uno dei requisiti (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione